Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16185 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente della Giunta Regionale,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo

studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, rappresentata e difesa

dall’avvocato BALDI ENRICO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato speciale in calce al ricorso

notificato;

– resistente –

e contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 99/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

30/01/09, depositata il 03/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;

udito l’Avvocato Giovanni Pasquale Mosca, (delega avvocato Enrico

Baldi), difensore della ricorrente che si riporta ai motivi;

udito l’Avvocato concetti Domenico, difensore della resistente che si

riporta alla relazione scritta;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza n. 99/2009 depositata il 3 febbraio 2009, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Regione Toscana al pagamento in favore di S.B. dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, ottava categoria della tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981.

Per quanto ancora interessa in questa sede, il giudice del gravarne ha ritenuto che il termine triennale di decadenza, esteso dalla L. 25 luglio 1997, n. 238 alle domande di indennizzo per danni irreversibili da emotrasfusioni, si deve applicare pure ai contagi verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della legge, e che in tal caso, per la decorrenza del termine occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge, oltre che alla data in cui l’assistibile abbia avuto la consapevolezza del danno subito. Per cui, avendo la S. avuto la piena cognizione della irreversibilita’ della epatite in epoca immediatamente prossima alla presentazione della domanda in via amministrativa del 13 ottobre 2003, la richiesta era tempestiva.

Per la cassazione della sentenza la Regione Toscana ha proposto ricorso con un motivo.

S.B. ha depositato procura al difensore.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali non si e’ costituito.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

La Regione Toscana ha depositato memoria.

L’unico motivo di ricorso, nel denunciare violazione e falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1 e 3 deduce l’errore in cui e’ incorso il giudice del merito nell’affermare che ai fini della individuazione del dies a quo del termine triennale di decadenza occorra riferirsi alla consapevolezza da parte del richiedente della maggiore gravita’ ed irreparabilita’ del danno subito, essendo invece sufficiente la semplice conoscenza del danno, qui raggiunta dalla resistente sin dal 15 ottobre 1994, allorche’ in occasione di esami svolti per il controllo di un ipertiroidismo il medico curante della S. aveva accertato l’esistenza della epatite.

Il ricorso appare manifestamente infondato, alla stregua del principio di diritto elaborato da Cass. 23 aprile 2003 n. 6500, poi confermato dalla successiva giurisprudenza (tra cui Cass. 17 aprile 2004 n. 7341 e 8 maggio 2004 n. 8781), secondo cui “Il termine di decadenza previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3 per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post – trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica; ne consegue che, per il caso delle epatiti post – trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 238 del 1997, la domanda e’ proponibile nell’ordinario termine prescrizionale decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno.”.

Il discrimine temporale e’ quindi costituito dalla data di entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 che ha introdotto il termine decadenziale anche per le epatiti post – trasfusionali, E rileva, ai fini dell’applicazione della legge appena citata, non la data della domanda amministrativa, ma quella in cui si e’ verificato l’evento indennizzabile. Nella specie, quindi, trattandosi di malattia manifestatasi anteriormente al 1997, anche ammesso che la S. abbia avuto piena conoscenza del danno nel 1994, come sostiene la Regione, la prescrizione decennale non era maturata allorche’ il 13 ottobre 2003 presento’ la domanda amministrativa.

Corretta la motivazione della sentenza impugnata nel senso che, nella specie, occorre fare riferimento al termine prescrizionale e non alla decadenza, il ricorso va rigettato, essendo il dispositivo conforme a diritto.

Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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