Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16185 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 03/08/2016), n.16185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21599/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

HAKTIVAL SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENACO 5, presso lo studio

dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato UMBERTO SANTI giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 40/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 01/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUIGI CUOMO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ha proposto propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 40/04/11, depositata il 1 marzo 2011, con la quale veniva accolto l’appello principale della società Equitalia Polis Spa., e rigettato quello incidentale della medesima Agenzia proposto contro la decisione di quella provinciale, sicchè l’opposizione della società Haktival srl., relativa alla cartella di pagamento, riguardante il recupero del credito d’imposta per l’anno 2005, veniva ritenuta fondata.

In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto esecutivo doveva ritenersi regolarmente motivato e firmato, mentre invece il credito d’imposta andava riconosciuto, a seguito della dichiarazione integrativa, per la cui presentazione il termine era uguale a quello della emendabilità delle dichiarazioni anche a favore dell’erario. La società Haktival resiste con controricorso, mentre l’intimata agente della riscossione Equitalia Polis non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 6, Decr. Interm. n. 275/98, giacchè il giudice di appello non ha considerato che la cartella era stata emessa soltanto sulla base della liquidazione automatica della dichiarazione della contribuente medesima, la quale aveva omesso di indicare il credito d’imposta invocato nell’apposito quadro RU della stessa, pur avendone fruito mediante la sua indicazione nel Modello F24, provvedendo peraltro a presentare quella integrativa di rettifica solo tardivamente, e precisamente dopo la notifica della cartella esattoriale del 17.3.2008, e quindi ormai si era verificata la decadenza prevista per tale tipologia di benefici.

La censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato il seguente principio: La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sul’obbligazione tributaria.

Su tale ultima questione del resto questa Corte ha ripetutamente ribadito che,in tema d’imposte sui redditi, il termine annuale di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, per la presentazione della dichiarazione integrativa, finalizzata all’utilizzazione in compensazione del credito eventualmente risultante, così come non interferisce sul termine di decadenza previsto per l’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria, in cui è ammessa l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto e diritto, contenuto nella dichiarazione, atteso il diverso piano su cui operano le norme in materia di accertamento e riscossione rispetto a quelle che governano il processo tributario(Cass.21740/15; Cass. 3754/14; Cass. 226/11).

Da ciò consegue che la resistente ancorchè decaduta dalla possibilità di chiedere il riconoscimento del rimborso d’imposta poteva tuttavia eccepire la non debenza in corso di giudizio con l’obbligo da parte del giudice di verificare la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del rimborso, obbligo nella specie adempiuto con l’accertamento nella sentenza di appello (foglio 6) del diritto della contribuente di usufruire del beneficio.

Il ricorso va quindi rigettato previo assorbimento del secondo motivo; la incertezza giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso consente la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.

PQM

Rigetta il ricorso, compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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