Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16184 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38558-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.W.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3946/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 24 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti da M.M.W. contro gli avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, con i quali l’Agenzia delle entrate, sulla base della presunzione di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009, aveva imputato alla contribuente redditi di capitale t.u.i.r. ex art. 44, comma 1. Riteneva la CTR che il citato art. 12, che pone a carico del contribuente la prova di non aver sottratto all’obbligo di dichiarazione i redditi con i quali è stata costituita la disponibilità all’estero, aveva natura sostanziale e non procedimentale -, di guisa che tale disposizione normativa non spiegava efficacia retroattiva e non poteva quindi trovare applicazione in relazione a fattispecie che si sono realizzate in un momento antecedente all’entrata in vigore della norma.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.

La contribuente è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2 e 2 bis, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, della L. n. 212 del 2000, art. 3, dell’art. 11 preleggi e dell’art. 24 Cost.. Rileva che l’art. 12 cit., ponendo la regola dell’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, stabilisce espressamente che la previsione in esso contenuta deroga alla disciplina esistente al momento della sua entrata in vigore, ponendo una diversa regola di giudizio, che consiste nel presumere che gli investimenti e le attività detenuti in alcuni territori siano stati costituiti con redditi sottratti a tassazione. Contesta, sotto diversi profili, la natura sostanziale – e non procedurale riconosciuta dalla CTR alla norma in questione.

Le censure sono infondate.

Questa Corte, con numerose pronunce (Cass., sez. 6-5, 2/02/2018,n. 2662; Cass., sez. 5,21/12/2018, n. 33223;Cass., sez.6-5, 12/02/2018, n. 3276; Cass.,sez. 5,29/11/2019, n. 31243; Cass., sez. 5, 14/11/2019, n. 29632 e 29633; Cass., sez. 5, 28/11/2019, n. 31085; Cass., sez. 5, 19/12/2019, n. 33893; Cass., sez. 5, 25/02/2020, n. 4984), ha statuito che la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009, non ha efficacia retroattiva, e ciò sia in quanto le norme in tema di presunzioni sono collocate, tra quelle sostanziali, nel c.c., e sia perchè una diversa interpretazione, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost., verrebbe a pregiudicare l’effettivo espletamento del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione (cfr. Cass., sez. 5, 22/01/2021, n. 1302).

Si è, altresì, precisato, con riguardo all’interpretazione dell’incipit del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, “In deroga ad ogni vigente disposizione di legge…”, che la disposizione ha “la precipua finalità di avvantaggiare la posizione del Fisco sul piano dell’accertamento, dando per certo, salva la prova contraria, il fatto della costituzione degli investimenti ed attività finanziarie non dichiarati nei menzionati Paesi o territori a regime fiscale privilegiato mediante redditi sottratti a tassazione”, per cui l’inciso deve intendersi in modo che la deroga espressa ivi contenuta sia da porre in relazione agli ordinari strumenti accertativi (Cass., sez. 5, 19/12/2019, n. 33893).

La CTR, affermando la natura sostanziale e quindi l’irretroattività del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009, si è uniformata ai principi di diritto sopra richiamati.

Il ricorso va dunque rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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