Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16183 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/07/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 25/07/2011), n.16183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21693/2007 proposto da:

COMPLAST S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLONIO 18, presso lo studio

dell’avvocato FREDIANI Marcello, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati DORE’ CARLO, DORE’ GIOVANNI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.CI. S.p.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati MARITATO Lelio, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA’ FABRIZIO,

giusta delega in atti;

EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. (già SARDEGNA RISCOSSIONE S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

VIA G. ANTONELLI 4 presso lo studio dell’avvocato CALABRO’

ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato CUCCA GIUSEPPE

LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 317/2007 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 01/06/2 007 R.G.N. 25/07;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato D’ALOISIO per delega MARITATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società COMPLAST appellava la sentenza del Tribunale di Sassari con cui era stata respinta la sua opposizione (depositata il 6 luglio 2005) avverso la cartella esattoriale in tesi notificatale dall’I.N.P.S. (come emerge dalla copia della relata in possesso dell’Istituto) il 22 aprile 2005.

Lamentava che il primo giudice aveva ritenuto tardiva la presentazione dell’opposizione, pur avendo ritualmente eccepito che la relazione di notifica, nella sua copia dell’atto, era bianca ed in particolare priva della data in cui era stata eseguita, e ciò era anche stato accertato nella sentenza appellata. Dunque detta cartella era nulla per violazione dell’art. 160 c.p.c., e detta nullità era insanabile. Nessuna rilevanza poteva a tal fine rivestire la data risultante dalla relazione apposta sulla copia in possesso della BIPIESSE s.p.a., incaricata della riscossione, dovendo in tal caso aversi riferimento solo alla copia consegnata al destinatario. Tale nullità non faceva neppure decorrere il termine per la impugnazione, posto che il Decreto n. 546 del 1992, art. 19, esige che l’atto impugnabile contenga il termine entro il quale deve essere impugnato e così pure la L. n. 212 del 2000.

In ogni caso il termine per proporre opposizione non poteva considerarsi perentorio.

Nel merito sosteneva comunque la nullità delle cartelle che non recavano dettagliata esposizione dei motivi della pretesa, risultando comunque incostituzionale la mancata previsione di termini di decadenza per crediti anteriori al 2004, in ogni caso prescritti.

La Corte d’appello, con sentenza depositata il 1 giugno 2007, respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società COMPLAST, affidato a tre motivi.

Resistevano l’I.N.P.S. e la EQUITALIA SARDEGNA s.p.a., succeduta alla BIPIESSE RISCOSSIONI s.p.a., con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 148 e 160 c.p.c. e la mancata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26;

omessa, erronea ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sosteneva in particolare che la notificazione della cartella sarebbe dovuta avvenire secondo le norme dettate dal codice di rito, posto che nulla impediva la loro applicazione anche in ipotesi di notifica di cartelle esattoriali ai sensi della disciplina di cui ai D.P.R. citati.

Con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo e controverso della causa, avendo la corte territoriale ritenuto che la mancanza, nella copia della cartella notificata, della data costituiva un mera irregolarità e non già una nullità insanabile in contrasto con quanto affermato dal giudice di legittimità (Cass. n. 6137 del 1983, Cass. n. 11354 del 2001).

Deduceva poi nel merito, con il terzo motivo, l’infondatezza della pretesa azionata.

3. -I primi due motivi, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente trattati e risultano infondati, restando così assorbito il terzo.

Osserva innanzitutto la Corte che l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, è disciplinata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. da 17 a 29.

La disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, è richiamata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18, salvo quanto previsto dagli artt. da 19 a 29.

Questa Corte ha più volte osservato ex plurimis, Cass. 30 novembre 2009 n. 25208, Cass. 24 ottobre 2008 n. 25757) che in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, ove sia dedotta l’irregolarità formale della cartella, l’opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie, id est all’art. 617 c.p.c.), e non l’art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l’opposizione, nel merito, della pretesa azionata). Ne consegue che l’opposizione prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, in quest’ultima, del termine predetto, in quanto l’obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui al D.M. 28 giugno 1999, art. 1, comma 2 (“Il modello è predisposto su fogli di formato A4, compilati fronteretro, con fondo bianco e riquadri di colore azzurro; esso è composto da un frontespizio riepilogativo, da uno o più riquadri contenenti l’indicazione degli elementi sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione a ruolo, dalle istruzioni per il pagamento e dalle avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione della cartella di pagamento”) deve intendersi riferito solo alle impugnazioni nel merito della pretesa azionata.

Dunque la COMPLAST avrebbe dovuto proporre opposizione nel termine previsto dall’art. 617 c.p.c., non potendo ritenersi applicabili, in materia di notificazione della cartella esattoriale per crediti degli enti previdenziali, le ordinarie norme previste dal codice di rito per la notifica degli atti processuali, ed in particolare quelle di cui agli artt. 148 e 160 c.p.c. (a mente dei quali non v’è dubbio, prevalendo la relata in possesso del destinatario, che la mancanza della data della notifica, nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, che si versi in ipotesi di nullità insanabile: cfr. Cass. 19 gennaio 2007 n. 1210, Cass. 25 settembre 2006 n. 20783, Cass. 19 ottobre 1983 n. 6137). Del resto, anche ove dovesse applicarsi, come ritenuto dalla ricorrente, la disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, occorrerebbe osservare che l’opposizione alla cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, fondata sul difetto di elementi idonei ad identificare il titolo di pagamento e per mancato rispetto delle modalità della notifica, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 26, costituisce impugnazione per vizi formali, e perciò configura sempre una opposizione agli atti esecutivi, da proporre perentoriamente nel termine di cinque giorni dalla notifica, della cartella, a pena di inammissibilità, da controllare pregiudizialmemte d’ufficio, anche in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., comma 3 (Cass. 20 luglio 2001 n. 9912).

Nella specie deve considerarsi che l’opponente non contesta l’avvenuta notifica della cartella, e dunque il suo ricevimento, ma la sua irregolarità, sicchè avrebbe dovuto impugnarla nel termine detto, lamentando il preteso vizio della notifica per la mancata indicazione, nella relata in suo possesso,della data.

L’opposizione in questione risulta dunque tardiva, essendo stata proposta ampiamente oltre il termine di cui all’art. 617 c.p.c..

Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, in favore di ciascuno dei controricorrenti, pari ad Euro 43,00 per spese, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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