Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16183 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35659-2019 proposto da:

AMA – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA ROMA, in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CALDERON DE LA BARCA, 87, presso lo studio dell’avvocato

FABIO LITTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO SCICOLONE;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

DOSSI, n. 45, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELISABETTA

TABOSSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2432/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 17 aprile 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.A. contro la cartella di pagamento relativa a Tari per l’anno 2011, emessa a seguito del mancato pagamento del presupposto avviso di accertamento. Rilevava la CTR, in conformità della statuizione del primo giudice, la nullità della notifica dell’atto presupposto, con conseguente invalidità derivata della successiva cartella. Ciò in quanto, non essendo stato l’atto consegnato personalmente al destinatario, l’agente postale avrebbe dovuto effettuare l’adempimento previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, il quale dispone che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario dell’avvenuta notifica a mezzo di lettera raccomandata.

Avverso la suddetta pronuncia AMA – Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma – ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione è rimasta intimata. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente, posto che l’atto di impugnazione contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, per non avere la CTR considerato che tale disposizione normativa attribuiva agli enti locali, per i tributi di propria competenza, la facoltà di notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, gli atti impositivi. Pertanto, poichè, nella fattispecie, l’ente creditore si era avvalso di tale facoltà, trovavano applicazione le norme del servizio postale ordinario e non la L. n. 890 del 1982, art. 7, come erroneamente ritenuto dal giudice di appello.

La censura è fondata.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile) (Cass. n. 10131 del 2020).

La sentenza impugnata, ritenendo invalida la notifica dell’avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata sulla base della normativa del servizio postale ordinario, poichè non era stata inviata la successiva raccomandata prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, non si è uniformata al principio di diritto sopra richiamato.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 1335 c.c..

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalla controricorrente anche in memoria, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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