Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16183 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio degli avvocati SPINOSO AGOSTINO,

NAPOLITANI SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato POLIMENI

DOMENICO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 811/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 23/09/08, depositata il 10/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

A seguito della revoca dell’assegno d’invalidita’ di cui fruiva T.A. con ricorso depositato il 3 ottobre 1997 agiva in giudizio, per il ripristino della prestazione, nei confronti del Ministero dell’interno, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS, ma l’adito Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza in data 25 ottobre 2001, pronunciata soltanto nei confronti del Ministero dell’interno, rigettava la pretesa, avendo ritenuto l’insussistenza del requisito sanitario.

L’assistibile proponeva impugnazione, e la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 811/2008 depositata il 10 ottobre 2008, lo rigettava nei confronti del Ministero dell’interno e lo dichiarava inammissibile per cio’ che concerneva l’altro Ministero e l’INPS. Rilevava il giudice del gravame riguardo a questi ultimi due, per i quali non vi era stata alcuna statuizione nella decisione di primo grado, che l’appellante non aveva fatto cenno al vizio di omessa pronuncia, ne’ aveva specificato riguardo agli stessi le pretese avanzate nei loro confronti, e rigettava per il resto l’appello, non essendo stata fornita la prova dei requisiti concernenti il reddito e l’incollocamento al lavoro.

La cassazione della sentenza e’ ora domandata dalla soccombente con ricorso basato su due motivi.

Soltanto l’INPS ha resistito con controricorso, mentre i due Ministeri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e dell’art. 24 Cost.. Deduce che la questione dell’insussistenza del requisito reddituale e di quello dell’incollocamento al lavoro era stata rilevata d’ufficio, senza la previa sottoposizione di essa al contraddittorio delle parti. Non essendo stata mossa alcuna contestazione, la verifica su tali requisiti era sottratta al dibattito.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e lamenta il mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice del merito, al fine dell’accertamento dei suddetti elementi costituti della prestazione.

Cio’ posto, si osserva che trattandosi di ricorso proposto contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione introdotta dall’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Senonche’, in relazione a tutti e due i motivi di ricorso, denuncianti entrambi violazione di legge, non viene formulato alcun quesito di diritto, onde il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto in ordine alle spese, stante il dettato dell’art. 152 (vecchio testo) disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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