Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16182 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 28/06/2017, (ud. 18/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5763/2012 proposto da:

L.C. (c.f. (OMISSIS)), personalmente e quale titolare

dello Studio associato di consulenza tributaria e societaria,

elettivamente domiciliato in Roma, V.le Bruno Buozzi n. 19, presso

l’avvocato Succi Antonella, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati Riva Felice, Riva Simone, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso il Decreto n. 865/2012 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il

24/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato il 23 febbraio 2012, il dr. L.C. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (dichiarato nell’ottobre 2010) articolando 3 motivi avverso il decreto, depositato il 24 gennaio 2012 ed in pari data comunicato, con il quale il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dal L. confermando l’esclusione del credito per prestazioni professionali di dottore commercialista dal medesimo azionato in quanto, a fronte della eccezione di inesatto adempimento formulata dal Curatore tempestivamente in sede di opposizione allegando quali fossero gli inadempimenti posti in essere dall’opponente, quest’ultimo non ha offerto prova dell’esatto adempimento essendosi limitato ad evidenziare che la contabilità era tenuta da un ufficio interno della (OMISSIS).

La Curatela intimata non ha svolto difese.

Fissata l’adunanza camerale a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, il ricorrente ha tempestivamente depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione della L.Fall., art. 99, commi 6 e 7.

Lamenta il ricorrente che erroneamente il tribunale ha ritenuto che l’eccezione di inesatto adempimento introdotta per la prima volta dal Curatore in sede di opposizione era ammissibile essendo stata “sollevata entro il termine di decadenza di cui alla L.Fall., art. 99, comma 7”, mentre avrebbe dovuto considerare che il citato comma 7 prevede la decadenza dalla proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio ove la parte resistente si costituisca in giudizio oltre il termine, stabilito dal comma 6 del medesimo articolo (e rammentato nello stesso decreto di fissazione della udienza), di dieci giorni prima della data fissata per la udienza, e che la Curatela, essendosi invece costituita in giudizio solo in tale data, era decaduta dalla facoltà di sollevare l’eccezione di inadempimento.

2. La doglianza è fondata.

Dall’esame del fascicolo d’ufficio – cui questa Corte può e deve procedere quando, come nella specie, sia denunciata una violazione di norma regolante il processo- si evidenzia: a)che con decreto L.Fall., ex art. 99, comma 3, emesso in data 2.5.2011, è stato nominato il relatore e fissata la udienza di comparizione dinanzi a lui al 20.10.2011, peraltro con l’espressa avvertenza che la costituzione in giudizio delle parti doveva avvenire entro dieci giorni prima di tale data con memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio; b)che la memoria difensiva e di costituzione per il resistente Fallimento, contenente la eccezione di inesatto adempimento, è stata depositata il 20 ottobre 2011; c)che il verbale della prima udienza reca la data del 24 ottobre 2011 (evidentemente differita rispetto alla data fissata, ma le ragioni e la modalità del differimento non rilevano, non essendo comunque rispettato il termine per la costituzione).

Ciò posto, essendo indubbio che l’eccezione di inadempimento integri una eccezione di merito non rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01), cui solo la parte resistente Curatela era legittimata, deve ritenersi che essa è stata formulata tardivamente dalla parte stessa, oltre il termine di dieci giorni prima della udienza fissata dalla L.Fall., art. 99, comma 6, per il deposito della memoria di costituzione nel giudizio di opposizione nella quale debbono per l’appunto essere contenute, a pena di decadenza, le eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio.

Erroneamente, dunque, il tribunale milanese ha ritenuto ammissibile l’eccezione anzidetta, dalla quale al contrario avrebbe dovuto – anche d’ufficio – dichiarare decaduta la parte resistente, senza affrontare il tema ulteriore della ammissibilità dei nova in sede di opposizione allo stato passivo, nella specie non decisivo stante per l’appunto la tardività della introduzione.

3. Pertanto, in accoglimento del motivo esaminato – che assorbe gli altri, si impone la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio della causa al Tribunale di Milano perchè, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame nel rispetto del principio qui affermato, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA