Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16182 del 15/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16182 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 7172-2011 proposto da:
GHIDONI VITTORE GHDVTR62A19E8970, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo
studio dell’avvocato LIPANI DAMIANO, che lo rappresenta e
difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (detta Agenzia o Ufficio o
Amministrazione) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ope legis;
– resistente –

6o3s

Data pubblicazione: 15/07/2014

avverso la sentenza n. 173/66/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 24.5.2010,
depositata il 21/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

Damiano Lipani) che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del
ricorso.

Ric. 2011 n. 07172 sez. MT – ud. 04-06-2014
-2-

udito per il ricorrente l’Avvocato Giorgio Mazzone (per delega avv.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

N.R.G. 7172/2011
Oggetto: IRAP

FATTO
In data 4.3.2005 il sig. Vittore Ghidoni proponeva ricorso avverso il silenzio rigetto formatosi
sull’istanza di rimborso IRAP relativa al periodo di imposta 2001-2004 alla CTP di Mantova.
I giudici della CTP accoglievano il ricorso. Avverso tale decisione proponeva appello l’Ufficio,
rilevando che i giudici di prime cure non avrebbero fatto corretta applicazione dei principi contenuti
nella sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale. La CTR della Lombardia, con la sentenza qui
ricorsa n. 173/66/10, accoglieva l’appello precisando che il contribuente è di certo da ricomprendere
tra i destinatari del tributo sulla base di quattro precise considerazioni: 1) svolgeva attività di
consulente all’interno di una organizzazione adeguata 2) tale attività era continuativa 3)sono state
prodotte quote di ammortamento di importi affatto trascurabili 4) il contribuente non ha saputo
fornire la prova della assenza delle predette condizioni di assoggettabilità all’imposta.
DIRITTO
L’odierno ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, lamenta la omessa, contraddittoria o comunque
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, rilevante ai sensi dell’articolo 360
n.5.
Sebbene proponga un unico motivo di ricorso, il contribuente lamenta più vizi motivazionali della
sentenza.
Nel dettaglio il Ghidoni si duole in primis della illogicità della motivazione della sentenza ricorsa in
quanto i giudici del merito, dopo aver espressamente richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n.
12111/2009 che sanciva il principio secondo cui ai fini della assoggettabilità ad IRAP è necessario
che il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, lo hanno ritenuto
soggetto passivo IRAP benché egli prestasse la sua attività in una struttura asseritamente eteroorganizzata,.
Dalla lettura della motivazione della sentenza della CTR di Milano appare, invero, evidente che i
giudici del merito abbiano ritenuto assoggettabile ad IRAP l’odierno ricorrente sulla considerazione
che lo stesso svolgesse la sua attività all’interno di una organizzazione adeguata senza ulteriormente
precisare se di tale struttura fosse responsabile lo stesso Ghidoni o altro soggetto.
Il motivo di ricorso, nei limiti dei profili sin qui esaminati, è —secondo il relatore- fondato.
L’odierno ricorrente lamenta altresì un vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui afferma
apoditticamente che dalle risultanze probatorie risultano quote di ammortamento “affatto
trascurabili”.
Il motivo di ricorso, sotto il profilo appena rilevato, risulta inammissibile.
Con tale doglianza, infatti, il ricorrente si limita a criticare la valutazione delle risultanze fattuali
effettuata dai giudici di merito ciò che, per costante giurisprudenza di questa Corte, determina una
inammissibilità del motivo di ricorso.
Il Collegio ha condiviso la relazione.

RICORRENTE: Vittore Ghidoni
CONTRORICORRENTE:
L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare ad una eventuale udienza di
discussione della causa ex art. 370 comma 1 c.p.c.

p.q.m.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che
deciderà anche per le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta civile il 4 giugno 2014

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