Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16182 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33501-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO VASI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DP I DI TORINO, AGENZIA DELLE ENTRATE DP II

DI ROMA, AMA SPA (OMISSIS), CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, ROMA

CAPITALE (OMISSIS), REGIONE LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1912/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 1^ aprile 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da L.F. contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa a seguito del mancato pagamento di diverse cartelle di pagamento. Rilevava, in particolare, la CTR che, limitatamente a sei cartelle, erano trascorsi i termini di prescrizione e quindi le stesse dovevano essere annullate.

Avverso la suddetta sentenza L’Agenzia delle entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il contribuente, eccependo sotto diversi profili l’inammissibilità del ricorso. Deposita memoria. Le altre parti sono rimaste intimate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per motivazione apodittica/apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Sostiene che era incomprensibile l’assunto della CTR, la quale, senza spiegarne le ragioni, aveva affermato che erano prescritti i crediti erariali inerenti alle cartelle di pagamento notificate tra il 2007 e il 2015, a fronte di comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria notificata il 7 ottobre 2016, entro quindi il termine prescrizionale di dieci anni.

Il ricorso si palesa inammissibile.

Va anzitutto rilevato che dalla sentenza impugnata (pag. 4) risulta che l’affermazione della CTR, secondo cui l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha allegato la documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle di pagamento, si riferisce alle cartelle non soggette a prescrizione quinquennale e che erano divenute definitive per mancata impugnazione. Tale affermazione non riguarda, invece, le cartelle (oggetto del presente giudizio) per le quali la CTR ha ritenuto trascorsi i termini di prescrizione, come è reso palese dal fatto che, per talune di esse, è usata l’espressione “asseritamente notificata”.

Pertanto, in relazione quantomeno a tali ultime cartelle, il ricorso è privo di autosufficienza, non essendo state trascritte in ricorso le relate e gli atti relativi al procedimento notificatorio, onde consentire di verificare se sia decorso o meno il termine di prescrizione in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. n. 31038 del 2018).

Inoltre, più in generale, il ricorso risulta inammissibile per difetto di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo della pronuncia gravata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto ovvero le carenze della motivazione (Cass. n. 21296 del 2016). La ricorrente censura la motivazione della sentenza in relazione alle sei cartelle di pagamento dichiarate prescritte, lamentando che la CTR non aveva spiegato le ragioni di tale decisione, senza tuttavia esaminare partitamente le singole cartelle in riferimento ai diversi tributi dalle stesse presupposti e – come in precedenza rilevato – in relazione alla data della loro effettiva notifica, circostanze che assumono rilievo dirimente ai fini della verifica del decorso del termine di prescrizione ed integrano, pertanto, elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA