Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16182 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL

CHISONE 35, presso lo studio dell’avvocato CESARE FORTE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE SCIAUDONE, giusta

mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1818/2 008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

10/03/08, depositata il 23/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 22 ottobre 1996 D.G.G. agiva in giudizio nei confronti del Ministero dell’Interno perche’ le fosse riconosciuto il diritto alla pensione d’inabilita’, ma l’adito Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disattendeva la richiesta, avendo accertato, attraverso la consulenza tecnica di ufficio, un’invalidita’ dell’ottanta per cento.

Sostenendo che il primo giudice le avrebbe dovuto comunque riconoscere l’assegno d’invalidita’, in quanto di tale prestazione, che rientrava nella prima, erano sussistenti i presupposti, la D. G. proponeva impugnazione, la quale era pero’ rigettata dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza n, 1818/08 depositata il 23 settembre 2008, in base alla rilevata insussistenza del requisito della non occupazione.

Per la cassazione della sentenza l’assistibile ha proposto ricorso con tre motivi.

L’intimato Ministero non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Il primo motivo denuncia violazione del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, art. 3, comma 5 nonche’ degli artt. 102 e 354 c.p.c. e deduce che – spettando la legittimazione passiva, oltre che al Ministero dell’interno, anche al Ministero del Tesoro o alla Regione Campania, dato che l’atto impugnato era stato emanato dalla commissione medica invalidi civili – la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, in quanto nel giudizio di primo grado doveva essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’uno o dell’altro dei litisconsorti pretermessi.

Il secondo motivo, nel denunciare violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., critica la sentenza impugnata per non avere considerato che la prova della non occupazione dell’assistibile poteva essere desunta in via presuntiva dagli elementi acquisiti, come appunto la certificazione dell’Agenzia delle entrate circa la mancanza di redditi della D.G.: non avendo redditi, doveva presumersi che costei non avesse mai lavorato, ed inoltre ostava alla possibilita’ di occupazione anche l’accertata notevole riduzione della capacita’ lavorativa indicata nella relazione del consulente d’ufficio.

Il terzo motivo, nel denunciare vizio di motivazione, critica la sentenza impugnata per non avere fornito alcuna spiegazione sulla certificazione reddituale allegata.

Il ricorso appare manifestamente infondato.

Relativamente al primo motivo, ad escludere la necessita’ della partecipazione al giudizio del Ministero del tesoro e’ sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l’accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 130) al Ministero del tesoro e al Ministero dell’interno, ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, comporta che l’interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidita’, deve convenire in giudizio il Ministero dell’interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l’accertamento solo incidentale dello stato di invalidita’, mentre la chiamata in causa del Ministero del tesoro s’impone solo ove l’attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l’accertamento dello status di invalido con efficacia di giudicato (Cass. sez. unite 3 agosto 2000 n. 529, Cass. 6 marzo 2001 n. 3244, Cass. 5 agosto 2003 n. 11808 e numerose altre successive).

Considerato che la D.G. aveva agito in giudizio nel 1996, anteriormente alla entrata in vigore della disciplina dettata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130 chiedendo soltanto il riconoscimento del diritto alla pensione d’inabilita’, in applicazione del suesposto principio, non doveva essere citato in giudizio ne’ il Ministero (all’epoca denominato) del tesoro ne’ la Regione Campania.

Riguardo al secondo motivo, la sentenza impugnata ha osservato che la D.G., non piu’ iscrivibile nelle liste di collocamento speciale in quanto ultracinquantacinquenne, non aveva fornito elementi neanche presuntivi per dimostrare la mancanza di occupazione, ed anzi questa situazione di disoccupazione o non occupazione non era stata neppure allegata: e’ questa una statuizione non adeguatamente censurata dalla ricorrente, limitatasi a censurare il giudice del merito per non avere fatto riferimento alla prova per presunzione per dimostrare una circostanza neppure allegata dalla parte. In primo luogo, la ricorrente non riporta il passo dell’atto di appello che conterrebbe tale allegazione. In secondo luogo, in base al costante orientamento giurisprudenziale il ricorso alle presunzioni semplici attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui mancato esercizio e’ insindacabile in sede di legittimita’ (v. fra le tante Cass. 18 maggio 2006 n. 11739).

Per i rilievi ora esposti si deve ritenere priva di fondamento anche la censura svolta con il terzo motivo, non potendosi addebitare al giudice del merito il mancato apprezzamento della certificazione dell’Agenzia delle entrate al fine di ritenere uno stato di disoccupazione o comunque di non occupazione della D.G..

Il ricorso va pertanto rigettato, nulla disponendosi in ordine alle spese, stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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