Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16182 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26703-2012 proposto da:

OROGEL FRESCO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V.

ROTELLINI 88, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO BELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO TARGHINI giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RUSSI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio

dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 07/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CANNAS che si riporta agli

atti;

uditò il PM in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. ZENO

Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Russi emise nei confronti della società APA Associazione Produttori Agricoli Forlinpopoli A.P.A. SOC. coop. a r.l. ora incorporata da Orogel Fresco Società Cooperativa Agricola la quale è subentrata in tutte le posizioni attive e passive un avviso di accertamento con il quale provvedeva a rettificare ai fini ICI il valore complessivo dei fabbricati rurali in relazione all’anno di imposta 2004.

La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, deducendo l’esenzione dall’imposta in quanto gli immobili costituivano fabbricati strumentali all’attività agricola a suo dire esenti dall’ICS, finalizzati allo svolgimento dell’attività di manipolazione e trasformazione del prodotto conferito dai soci.

La Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna accolse il ricorso con sentenza avverso la quale il Comune di Russi propose ricorso in appello davanti alla CTR dell’Emilia.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia accolse l’appello e riformò la sentenza di primo grado in quanto gli immobili non erano classificati come “rurali” nel catasto dei fabbricati perchè accatastati con categoria D/8 e non con categoria A/6 o D/10 e quindi non potevano godere dell’esenzione prevista per fabbricati rurali strumentali all’attività agricola.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia ha proposto ricorso per cassazione la società Orogel Fresco Società Cooperativa Agricola con tre motivi ed il Comune di Russi ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società contribuente, premesso che era entrato in vigore il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater con il quale era stata introdotta una speciale procedura di riconoscimento con effetti retroattivi delle categorie D/10 ed A/6 agli immobili da sempre in possesso dei requisiti di ruralità stabiliti dal D.L. 557 del 1993, art. 9 afferma in via preventiva la non infondatezza del gravame ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto la sentenza della CTR dell’Emilia, pur conforme alla sentenza delle Sezioni unite 18565/2009, è intervenuta prima dello ius superveniens di cui sopra avente effetto retroattivo.

Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis e segg. perchè il giudice di appello, in violazione della suddetta normativa, non ha riconosciuto la retroattività dell’attribuzione delle categorie A/6 e D/10 ai fabbricati rurali della società anche per l’anno d’imposta 2004, nonostante che la società contribuente, in aderenza alla procedura speciale ivi prevista, avesse presentato tempestiva domanda di variazione della categoria catastale da D/8 ad A/6 o D/10 con relativa autocertificazione in cui attestava i requisiti di ruralità dell’immobile in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda avvenuta in data 30/9/2011.

Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta in via subordinata, in caso di mancata applicazione dello ius superveniens, la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis convertito in L. n. 2772 del 2009, n. 1 e del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 ed D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 540, art. 2 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè il giudice di appello ha ritenuto erroneamente sottoposti al pagamento dell’Ici i fabbricati rurali solo in funzione della loro classificazione catastale senza tenere conto che il requisito della ruralità prescinde dall’iscrizione in catasto del fabbricato nella categoria A/6 o D/10 e che sussistevano nella fattispecie le caratteristiche di ruralità degli immobili esenti dall’ICI perchè funzionali allo svolgimento di attività agricola.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi proposti.

Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato in proposito, Sez. Unite, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009 “In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis aggiunto dalla Legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”.

L’orientamento delle Sezioni Unite è seguito anche nella ordinanza sez. 5 nr. 24195 del 14/10/2010 tra le stesse parti oltre che in numerose recenti pronunce tra cui a mero titolo esemplificativo si indica Sez. 5, Sentenza n. 5167 del 05/03/2014 secondo otri “In tema di ICI, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133), non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), sicchè qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest’ultimo assoggettato; allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”.

Nella fattispecie gli immobili risultano accatastati in categoria D/8 e non in A/6 O D/10 categoria che riguarda specificamente le costruzioni strumentali all’esercizio di attività agricola e pertanto correttamente il giudice di appello ha ritenuto mancante il presupposto necessario ed indefettibile per l’esclusione del fabbricato dall’assoggettamento all’imposta ICI, avendo pronunciato la sentenza in data 4 aprile 2001 con conseguente infondatezza del terzo motivo di ricorso.

L’orientamento di legittimità sopra delineato è stato disatteso da alcuni precedenti di questa Corte (Cass. 16973/2015; 10355/2015; 14013/2013) secondo i quali l’esenzione dall’ICI spetterebbe al contribuente in ragione del solo carattere di ruralità dell’immobile, a prescindere dal suo classamento catastale. Si tratta tuttavia di alcune pronunce isolate difformi dalle Sezioni Unite 18565/2009 alle quali non si ritiene di dover dare seguito. Successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite è entrato in vigore il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis 2-ter e 2-quater convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106 con il quale è stata introdotta una speciale procedura di riconoscimento con effetti retroattivi delle categorie D/10 ed A/6 agli immobili da sempre in possesso dei requisiti di ruralità stabiliti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 convertito nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, purchè la società contribuente, in aderenza alla procedura speciale ivi prevista, avesse presentato tempestiva domanda di variazione della categoria catastale da D/8 ad A/6 o D/10 con relativa autocertificazione in cui attestava i requisiti di ruralità dell’immobile in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda da effettuarsi entro il 30/9/2011.

Successivamente il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha previsto che “Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”.

Infine il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all’art. 2, comma 5 ter, ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, l’articolo 3, comma 14 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”. Le richiamate disposizioni che consentivano di pervenire all’esenzione dall’Ici dei fabbricati strumentali all’attività agricola – soppresse a seguito dell’introduzione dell’IMU – da un lato rafforzano l’orientamento esegetico adottato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite in quanto disciplinano le modalità attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici (di talchè non sarebbe stata necessaria l’adozione di dette norme se la ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla classificazione catastale), dall’altro impongono di compiere un accertamento di fatto, trattandosi di applicazione di ius superveniens, atto a verificare se la richiesta per il riconoscimento della ruralità presentata dalla contribuente a norma del D.L. n. 70 del 2011 in data 30 settembre 2011 sia idonea a produrre gli effetti del riconoscimento della ruralità per il quinquennio anteriore e, dunque, dal 30 settembre 2006 in relazione ai fabbricati per cui è causa. Si tratta, invero, di norme che, per il periodo della loro vigenza, consentirebbero di mandare esenti da Ici, con effetto retroattivo quinquennale dalla data di presentazione dell’istanza, i fabbricati per i quali sussistevano i requisiti di ruralità (cfr. Cass. n. 24020 del 2015 e Cass. n. 422 del 2014).

Pertanto lo ius superveniens non può essere applicato ed il primo e secondo motivo devono essere respinti considerato che l’anno di imposta per cui si discute è antecedente al quinto anno antecedente all’entrata in vigore del D.L., cioè il 2004, pur avendo la società dedotto di aver presentato domanda di variazione catastale in data 30 settembre 2011 corredata della prescritta autocertificazione. (in recente caso analogo Cass. sez. 5 nr. 24020 del 3/11/2015).

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto in ordine a tutti e tre motivi proposti e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso proposto in relazione a tutti i motivi e condanna la ricorrente Orogel Fresco società cooperativa agricola alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.500,00 complessivamente, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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