Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16181 del 28/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 28/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.28/06/2017),  n. 16181

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1205/2013 proposto da:

A.L., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

Dianthus S.p.a., già denominata Deloitte & Touche S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Donatello n.75, presso l’avvocato Barenghi

Andrea, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Galbiati Maurizio, Rescigno Matteo, Sacchi Aldo Giuseppe, giusta

procura speciale per Notaio dott. Z.A. di Firenze – Rep.n.

77929 del 31.1.2013;

– controricorrente –

e contro

Consob – Commissione Nazionale per le Società e per la Borsa,

D.V., Gruppo Banca Leonardo S.p.a.;

– intimati –

e contro

Consob – Commissione Nazionale per le Società e per la Borsa, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via G.B. Martini n.3, presso l’avvocato

Biagianti Fabio, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Amico Francesco, Casò Filippo, Manto Giuliana, Providenti

Salvatore, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.L., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

D.V., Gruppo Banca Leonardo S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3113/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GABRIELE GATTI, con delega avv.

Calvetti, che ha chiesto l’accoglimento;

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale Consob, gli

Avvocati MANTO GIULIANA e AMCIO FRANCESCO che hanno chiesto il

rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso

incidentale;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato BARENGHI che si riporta;

udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

improcedibile in subordine inammissibile il ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con atto di citazione notificato il 9.7.2002 gli odierni ricorrenti, tutti nella veste di sottoscrittori delle azioni emesse dalla Freedomland-ITN s.p.a. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano l’azionista di maggioranza, nonchè presidente della società, D.G.V., la Banca Leonardo nella sua veste di responsabile del collocamento, la Deloitte&Touche s.p.a., di seguito Dianthus s.p.a., nella sua veste di società di revisione e di certificatrice dei bilanci della Freedomland, e la CONSOB-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa quale autorità regolatrice dei mercati e, sul rilievo che essi si erano indotti alla sottoscrizione dei titoli Freedomland-ITN a causa dell’incompletezza e delle falsità delle informazioni contenute nel prospetto informativo, ne chiedevano la solidale condanna al risarcimento di ogni conseguente danno.

1.2. A seguito della sentenza di accoglimento della domanda – che disponeva la condanna dei prefati senza tuttavia procedere alla ripartizione tra essi del debito complessivo quantificato in circa 4,5 milioni di Euro – e nelle more del giudizio di appello, in data 24.3.2010 tra gli odierni ricorrenti e la Banca Leonardo era raggiunto un accordo transattivo, che la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza 3113 del 2012, oggi gravata di ricorso a questa Corte, reputava definitivo di ogni pretesa tra tutte le parti del giudizio, decretando perciò la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.

1.3. Riteneva nell’occasione la Corte milanese – richiamate le pattuizioni intercorse tra le parti e, segnatamente, l’impegno della Banca a corrispondere agli istanti un “primo ammontare” del predetto debito corrispondente alla quota di sua pertinenza ed un “secondo ammontare” in parziale adempimento dell’obbligazione solidale – che “a prescindere da quanto affermato dalle parti contraenti, che hanno qualificato la presente transazione di natura parziaria, l’effettiva volontà, da loro manifestata nel definire l’oggetto della transazione, è di transigere l’intero debito solidale”. A tale conclusione era possibile pervenire, a giudizio del decidente, anche indagando la volontà delle parti “attraverso i criteri di interpretazione sistematica e teleologica”, in guisa dei quali poteva infatti essere affermato che, non avendo specificato le concessioni da essi operate, i ricorrenti, accettando il secondo ammontare, “avevano rinunciato ad ogni maggior pretesa in relazione all’intero debito”; e che l’attribuzione alla banca dell’azione di surroga “evidenzia che le parti abbiano inteso transigere la lite insorta in relazione all’ammontare dell’intero debito solidale”, atteso che l’esercizio di detta azione è reso possibile solo nel caso in cui il condebitore abbia pagato l’intero debito solidale. Andava poi ancora rimarcato che la transazione aveva “carattere novativo”, avuto riguardo al contenuto delle clausole 6 e 4 di essa, intendendo le parti, con la prima, evidenziarne il carattere “tombale, in quanto essa ha comportato la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa” e, con la seconda, il “contenuto generale ed esaustivo in relazione al procedimento”. Nella specie si rendeva infine applicabile l’art. 1300 cod. civ., dovendo per questo concludersi che “la novazione intercorsa tra la Banca Leonardo e gli azionisti Freedomland aveva comportato effetto liberatorio nei confronti di tutti gli appellanti nella loro posizione di debitori solidali”.

1.4. La decisione in questione è ora impugnata avanti a questa Corte, in via principale, dagli azionisti Freedomland con un ricorso fondato su cinque motivi ed, in via incidentale, dalla Consob con un ricorso affidato a quattro motivi.

Hanno reciprocamente resistito le dette parti e la Dianthus con controricorso, mentre non hanno svolto attività processuale Banca Leonardo ed il D.G..

Tutte le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.1. Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti si dolgono a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1300 cod. civ., vero che, pronunciandosi nei riferiti termini quanto all’intenzione delle parti di transigere l’intero debito solidale, il giudice d’appello ha ritenuto di doversi “discostare dall’interpretazione letterale” del negozio transattivo in ragione di un’interpretazione sistematica e teleologica della volontà delle parti, in tal modo però violando il precetto dell’art. 1362 cod. civ. e dando vita ad una motivazione “inadeguata” e “contraddittoria” rispetto alle intenzioni delle parti, atteso che era intenzione della banca di veder limitata la propria responsabilità anche in caso di insolvenza dei condebitori in ordine al debito residuo ed interesse dei ricorrenti di veder risarcita dagli altri condebitori la totalità del danno liquidato dal Tribunale.

1.1.2. Con il secondo motivo del ricorso principale i ricorrenti censurano, sempre per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1304 c.c., art. 1311 c.c., comma 1 e art. 1300 cod. civ., l’impugnata decisione nella parte in cui essa, interpretando la transazione intercorsa tra loro e la banca, ha ritenuto di poter prescindere da quanto affermato dalle parti, atteso che “tale erronea affermazione importa un’evidente incongruenza rispetto alla volontà espressa dalle parti”, è fonte di violazione dell’art. 1304 c.c. e art. 1311 c.c., comma 1, in quanto “non sono stati osservati i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità al fine di distinguere tra transazione per l’intero e transazione pro quota”, ancorchè fosse chiara la volontà dei ricorrenti di abbandonare la pretesa solo nei confronti della banca e di mantenere inalterato, il proprio diritto risarcitorio nei confronti degli altri condebitori, e palesa il “vizio motivazionale, meritevole di odierna censura” in cui è incorso il giudice d’appello nel qualificare la transazione de qua come riferita all’intero debito solidale.

1.2. I detti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente avvinti – e alla cui disamina in punto di diritto non si oppongono le ragioni di inammissibilità rassegnate dagli intimati, osservato che l’asserita perplessità di essi non impedisce di riconoscerne la natura di error in iudicando e non ne determina perciò la fuoriuscita dal campo previsionale dell’art. 360 c.p.c., comma 1, e che la ritenuta conformità dell’impugnata decisione all’insegnamento di questa Corte eccepita con riferimento al primo motivo, così come più in generale le altre ragioni rappresentate come tali, afferiscono alla fondatezza delle doglianza e non alla loro ammissibilità – sono infondati quanto alle dedotte censure di diritto, mentre vanno giudicati inammissibili – al riguardo dovendo condividersi le ragioni di preliminare opposizione della Consob (il motivo lamenta un vizio di inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione non più prospettabile sotto il vigore del vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1) quanto al pure dedotto vizio motivazionale.

1.3. Giova osservare a supporto della premessa declaratoria che la Corte milanese è pervenuta alla conclusione di dichiarare cessata la materia del contendere tra tutte le parti in causa nella convinzione che la transazione intercorsa tra gli azionisti Freedomland e la Banca Leonardo, di cui alla scrittura in data 24.3.2010, non abbia natura parziaria e sia perciò limitata alla sola quota del complessivo debito solidale scaturito dalla sentenza di primo grado gravante sulla banca, ma involga l’intero debito solidale, di talchè, avendo li altri debitori rimasti estranei al detto accordo dichiarato di volerne profittare a mente dell’art. 1304 c.c., comma 1, nei loro confronti si è prodotto l’effetto liberatorio che si lega al fatto, puntualmente rimarcato dal giudicante, che “la transazione stipulata tra Banca Leonardo e gli odierni appellanti abbia ad oggetto l’intero debito solidale, con effetto novativo della res litigiosa” e che l’accordo “viene definitivamente a sostituire il rapporto controverso”, rendendosi in tal modo applicabile l’art. 1300, comma 1, prima parte, cod. civ. secondo cui “la novazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido libera gli altri debitori”.

1.4. Il ragionamento decisorio seguito dal giudice d’appello muove lungo il crinale già tracciato dalle SS.UU. di questa Corte per le quali, onde dar modo al condebitore solidale non intervenuto nel negozio transattivo di poter esercitare il diritto potestativo di cui all’art. 1304 cod. civ., occorre che la transazione abbia ad oggetto l’intero debito solidale e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, “giacchè è la comunanza dell’oggetto della transazione stessa a far si che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti” (Cass., Sez. U, 30/12/2011, n. 30174). Peraltro, come ancora ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte, la distinzione tra transazione che riguarda la quota del complessivo debito solidale gravante sul debitore con cui è stipulata e la transazione che concerne invece l’intero debito integra una tipica questione di fatto, in quanto, se appunto il criterio deve essere ravvisato nell’oggetto della transazione ovvero se essa abbia ad oggetto l’intera obbligazione solidale ovvero la sola quota interna di pertinenza del condebitore solidale, “la ricognizione degli intenti e delle finalità perseguiti dalle parti nell’addivenire ad un accordo transattivo che ponga termine alla lite in corso si risolve in una quaestio voluntatis riservata al giudice del merito” (Cass., Sez. 3, 24/01/2012, n. 947).

1.5.1. A questa impostazione si mostrano del resto aderenti anche gli odierni ricorrenti, che tuttavia criticano la decisione impugnata poichè essa, seguendo il filo del visto insegnamento secondo cui compete al giudice di merito ricostruire l’effettiva volontà dei paciscenti, si sarebbe spinta troppo oltre ovvero nel ricostruire la portata degli effetti scaturenti dell’accordo stipulato il 24.3.2010 non si è attenuta al solo criterio letterale della convenzione, ma ha proceduto ad indagare la volontà delle parti, violando in tal modo il precetto dell’art. 1362 cod. civ., anche in base a criteri di interpretazione sistematica e teleologica e nel far questo non si è data cura però di ponderare il risultato delle proprie considerazioni alla luce delle “criticità” generate nella specie dall’art. 1313 cod. civ. e, dunque, della finalità di salvaguardare la posizione della banca dal rischio di insolvenza del condebitore solidale (“il “secondo ammontare”, dunque, non è un pagamento parziale degli altri condebitori, bensì il pagamento anticipato della quota spettante a Banca Leonardo in caso di insolvenza di uno degli altri condebitori”, pag. 89 del ricorso).

1.5.2. L’assunto non è tuttavia condivisibile già con riguardo alla prima articolazione di esso. E’ convinzione di questa Corte che “nell’interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell’elemento letterale non vada inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell’art. 1362 cod. civ. alla comune volontà delle parti impone, per individuarla, di estendere l’indagine anche all’elemento logico ed anche, qualora una complessa operazione negoziale sia stata posta in essere con la redazione di più contratti, facendo ricorso all’esame dei contratti presupposti, anche se essi siano stati conclusi da parti diverse” (Cass, Sez. 2, 16/09/2004) n. 18670). E’ vero infatti, come ancora si è ribadito, che il principio “in claris non fit interpretatio” rende superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale quando la comune intenzione dei contraenti sia chiara, non essendo a tal fine però sufficiente la chiarezza lessicale in sè e per sè considerata, ma “detto principio non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti” (Cass., Sez. 3, 09/12/2014, n. 25840). E dunque, se deve essere pure rammentato che l’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione (Cass. Sez. 4, 04/05/2009, n. 10232), nessun addebito può muoversi nella denunciata linea di diritto alla sentenza impugnata, se essa, in relazione alla particolare natura della fattispecie e alla complessa architettura del negozio transattivo posto in essere tra le parti, abbia inteso estendere l’area delle proprie riflessioni ermeneutiche ben oltre i termini segnati dal solo contesto letterale di esso ed abbia da ciò tratto, ricostruendo la volontà delle parti per come fatta palese dal ricorso ai criteri di interpretazione teleologica e sistematica del testo al suo esame, la conclusione da cui dissentono ora i ricorrenti.

Così come del pari la decisione va esente da censure con riguardo anche alla seconda articolazione del ragionamento difensivo dei ricorrenti, giacchè, in disparte da una certa equivocità nell’affiancare fattispecie non propriamente affini come transazione del debito solidale e rinuncia alla solidarietà, la lamentata violazione dei canoni ermeneutici – che è l’unico strumento, si è detto, per rendere censurabile in questa sede il responso interpretativo reso dal giudice di merito – non è ovviamente declinabile se dell’argomento, ignorato dal giudice di merito nella sua attività interpretativa, il contratto non rechi traccia alcuna e sia rimasto confinato, malgrado la decisività che ad esso si ascrive tanto da essere posto a premessa dei motivi di gravame e da occupare venti pagine del ricorso – nel foro interno degli stipulanti per essere ora proposto al solo scopo di rendere possibile l’emenda della sentenza impugnata nel quadro di un rinnovato apprezzamento del fatto sostanziale che notoriamente non compete a questa Corte.

2.1. Il terzo motivo del ricorso principale svolto ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1299 cod. civ.in cui il giudice territoriale è incorso allorchè ha ritenuto di poter desumere che la transazione fosse stata stipulata per l’intero sulla base della considerazione che il condebitore, nella specie la banca, può esercitare l’azione di regresso solo ove abbia pagato il debito per l’intero, laddove al contrario è “principio giuridico” sancito da questa Corte che “l’azione di regresso sussiste non solo nell’ipotesi di pagamento integrale del debito (cui siano tenuti i debitori solidali), bensì anche in ipotesi di pagamento, parziale, dello stesso da parte di uno dei condebitori, posto che in questo caso l’azione di regresso sarà limitata al minor importo corrisposto”.

2.2. Il motivo, pure in disparte dalle analoghe ragioni opposte dagli intimati – rispetto alle quali possono richiamarsi le ostative considerazioni già rappresentate in relazione ai primi due motivi di ricorso – è tuttavia, ciò malgrado, doppiamente inammissibile.

Esso – a parte l’inconferenza del richiamo alla giurisprudenza di questa Corte fatta rilevare dagli intimati – da un lato, infatti, laddove lamenta che il giudice d’appello avrebbe malamente fatto richiamo al principio del regresso nelle obbligazioni solidali, deduce, pur sotto la veste di un preteso errore di diritto, quello che è propriamente un vizio nel procedimento ermeneutico seguito dal giudicante, onde, non configurandosi in ciò una violazione dei canoni di interpretazione del contratto censurabile in questa sede, il motivo si rivela inammissibile. Sotto altra angolazione è ragione di inammissibilità la constatazione che il giudizio sviluppato dal giudice d’appello – che ha ritenuto di qualificare l’accordo in atti quale transazione dell’intero debito solidale – si vale di una pluralità di rationes decidendi – prima fra tutte quella che si salda all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica della detta convenzione – che il motivo intercetta solo in parte, sicchè quando la confutazione risultasse fondata, esso potrebbe contare su una ratio ulteriore, autonoma e distinta da quella censurata, con l’effetto di privare il ricorrente dell’interesse a dedurre l’errore denunciato (Cass., Sez. 1, 19/09/2006, n. 20118).

3.1. Con il quarto motivo di ricorso oggetto della lagnanza dei ricorrenti principali dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è la mancanza di motivazione rilevante in relazione agli artt. 132 e 156 cod. proc. civ., che nella specie risulta “assolutamente apparente” avendo il giudicante “posto a fondamento della sentenza argomentazioni che manifestano una presa di posizione su determinati fatti, senza però fornire al proposito giustificazioni tali da rendere esplicita la ratio decidendi”, segnatamente laddove essa, evidentemente muovendo da “affermazioni apodittiche”, omette di spiegare “perchè ha ritenuto che la transazione non preveda alcuna concessione degli azionisti Freedomland a Banca Leonardo”.

3.2. Il motivo è infondato.

Come ancora recentemente hanno ribadito le SS.UU. di questa Corte “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n 22232). Nella specie la piana lettura della sentenza impugnata, ove con chiarezza espositiva e coerenza logico-argomentativa è tracciato l’itinerario decisionale che ha condotto la Corte milanese ad esprimere il contestato giudizio circa la natura “tombale” dell’accordo transattivo presente agli atti, assicura, al di là di ogni suggestione suggerita dalla novellazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in grado di legittimare il vizio logico della motivazione quale violazione di legge costituzionalmente rilevante – così secondo la lettura delle SS.UU. ed il precedente da esse richiamato – che il lamentato vizio è nella specie del tutto insussistente, sia perchè le ragioni della decisione sono diligentemente sviluppate dal decidente con l’indicazione puntuali delle fonti del proprio convincimento – primo fra tutti il testo dell’accordo secondo l’interpretazione letterale, sistematica e teleologica che la sentenza ne compie – sia perchè anche con riferimento al rilievo della mancata individuazione delle concessioni reciproche – giusta il quale la sentenza sarebbe affetta da un vizio logico da farsi valere appunto sotto l’aspetto della motivazione apparente – le conclusioni sposate dalla Corte milanese sono frutto di un motivato apprezzamento di fatto che compete solo ad essa compiere e che non è perciò più suscettibile di revisione in questa sede nel vigore del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.1. Il quinto motivo del ricorso principale mette radici nella denuncia di un vizio motivazionale lamentando i ricorrenti a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla disciplina pattizia delle conseguenze derivanti alla banca in caso di insolvenza degli altri condebitori ai sensi dell’art. 1313 cod. civ., in quanto la sentenza di appello “omette di prendere alcuna posizione” circa il fatto che in tale ipotesi la banca avrebbe dovuto contribuire pro quota al pagamento della quota di spettanza del condebitore insolvente pur se liberata dalla solidarietà in ragione della transazione, circa quanto affermato dalla banca nelle premesse dell’accordo transattivo, ove era evidenziato il reciproco interesse delle parti a definire le conseguenze economiche della procedura, circa le rinunce degli azionisti Freedomland e circa ancora le concessioni accordate da costoro relativamente agli effetti dell’art. 1313 cod. civ..

4.2. Il motivo è inammissibile.

Vale osservare che secondo una comune chiave interpretativa che ratione malori si ha ragione di rimarcare con riguardo al parametro invocato nella versione qui applicabile a seguito della novellazione operatane dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 – il fatto rilevante nella definizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è un fatto principale ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) (Cass., Sez. 1, 8/09/2016, n. 17761) ossia un accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” (Cass., Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152.

Non può perciò integrare il denunciato vizio motivazionale il fatto che il giudice gravato abbia omesso l’esame, non già di un fatto principale o secondario in veste di accadimento storico-naturalistico, ma di un’argomentazione difensiva che, in disparte da ogni riserva processuale sotto il profilo della sua novità e della sua autosufficienza, di quel fatto intendeva offrire soltanto una particolare interpretazione, che nulla aggiunge o toglie al fatto estintivo della pretesa rappresentato dall’accordo transattivo in data 24.3.2010 e che come tale si colloca manifestamente fuori dal perimetro della censurabilità consentita dalla norma di riferimento.

5.1.1. Ciò detto quanto al ricorso principale, in via incidentale la Consob – che fa valere nella stessa sede altre ragioni di inammissibilità del ricorso principale relative alle posizioni di taluni ricorrenti che devono ritenersi assorbite in ragione del decretato rigetto di detto ricorso – deduce con i primi tre motivi del proprio ricorso un error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice d’appello per aver pronunciato nei confronti di taluni degli odierni ricorrenti che non avevano impugnato la sentenza di soccombenza in primo grado “la cessazione della materia del contendere invece che rilevare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”, “per aver mancato di rilevare” quanto ad altro ricorrente l’illegittimità della sua costituzione in giudizio e” comunque, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado è per aver analogamente “mancato di rilevare” nei confronti di altro ricorrente ancora l’illegittimità della sua costituzione, in ogni caso chiedendo subordinatamente che in relazione ai primi due motivi si desse atto dell’intervenuto giudicato e quanto al terzo dell’inammissibilità del ricorso.

5.1.2. Con il quarto motivo del proprio ricorso la Consob lamenta per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 112 e 91 cod. proc. civ.atteso che nell’impugnata sentenza il giudice d’appello “ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di tutte le parti del giudizio, ma ha omesso di pronunciare sulle spese del primo grado, come pure avrebbe dovuto fare in ossequio al dovere posto dall’art. 112 cod. proc. civ. perdurando una situazione di conflittualità tra la Consob e gli appellati in ordine a detta questione”.

5.2. Gli anzidetti motivi, in disparte dalle ulteriori ragioni opposte dai controricorrenti incidentali, sono affetti da pregiudiziale inammissibilità rilevabile sotto il profilo del difetto di interesse all’impugnazione in capo alla ricorrente non essendo questa soccombente riguardo alla sentenza qui impugnata atteso che, pronunciando la cessazione della materia del contendere – ovvero adottando una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (Cass., Sez. U, 28/09/2000 n. 1048) – essa ha arrestato il proprio giudizio ad un stadio preliminare della cognizione e non ha adottato alcuna statuizione rispetto alle diverse ragioni delle parti in rapporto alle quali se ne possa assumere la condizione rilevante ai fini della legittimazione all’impugnazione – di regola esclusa quando la parte risulti vittoriosa (Cass., Sez. 1, 7/03/2016, n. 4472) – il che porta a concludere che neppure in via teorica la ricorrente possa considerarsi soccombente.

6. Respingendosi dunque i ricorsi di entrambe le parti le spese possono tra esse integralmente compensarsi.

Occorre invece pronunciare la condanna dei ricorrenti principali alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della Dianthus controricorrente avverso il ricorso da essi preposti come da dispositivo che segue.

PQM

 

Respinge il ricorso principale di A.L. + altri ed il ricorso incidentale della CONSOB e compensa integralmente tra dette parti le spese del presente giudizio; condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di Dianthus in Euro 17200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 sezione civile, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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