Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16181 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/07/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 25/07/2011), n.16181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25613/2007 proposto da:

MGP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO N. 10, presso

lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GATTI ANDREA, FABIANI MARZIA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, CORETTI Antonietta, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 973/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/10/2006 R.G.N. 369/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato ENRICO DANTE;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega LELIO MARITATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6-19/10/06 la Corte d’Appello di Genova, pronunziando in sede di rinvio da giudizio di cassazione, dichiarò che tra la MGP s.r.l e G.A.M. era intercorso nel periodo 1/4/79 – 31/12/84 un rapporto di lavoro subordinato e che, pertanto, la società datrice di lavoro doveva essere condannata a versare all’Inps la somma di Euro 150.912,32, unitamente alle sanzioni aggiuntive maturate dal 27/4/00 al saldo, compensando le spese di primo grado e condannando la MGP s.r.l. al pagamento di quelle dei successivi gradi.

La Corte genovese pervenne a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni: l’Inps aveva efficacemente interrotto il corso della prescrizione, a sua volta interessata dalla sospensione normativa della durata di tre anni, otto mesi ed un giorno; nel merito la pretesa contributiva era fondata, essendo stata accertata la natura subordinata del lavoro a domicilio svolto dalla G. in favore della MGP s.r.l; i conteggi depositati dall’Inps non erano stati tempestivamente contestati dalla società in occasione del deposito del ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo e, comunque, l’opponente era stata compiutamente informata dell’entità della pretesa creditoria attraverso la lettera di messa in mora;

correttamente erano state applicate le sanzioni dovute in base al regime normativo applicabile “ratione temporis”.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la MGP s.r.l in liquidazione che affida l’impugnazione a cinque motivi di censura. La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo viene denunziata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3; D.L. 10 gennaio 1983, n. 3, art. 3; D.L. 11 marzo 1983, n. 59, art. 2, u.c.;

D.L. 11 maggio 1983, n. 176, art. 2, comma 20; D.L. 11 luglio 1983, n. 317, art. 2, comma 20; D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 19; della Legge di Conversione 11 novembre 1983, n. 638, articolo unico); inoltre, viene segnalata l’incostituzionalità in riferimento all’art. 77 Cost., comma 2, delle medesime norme di legge.

Si sostiene, in pratica, che il calcolo della durata della prescrizione e della sospensione, così come operato dal giudice del rinvio, è errato in quanto non si limita a considerare il solo periodo di sospensione legale di tre anni, aggiunto alla prescrizione decennale, ma calcola, altresì, il periodo di 8 mesi ed 1 giorno compreso tra il primo giorno successivo alla pubblicazione del primo D.L. 10 gennaio 1983, n. 3 e l’ultimo dei decreti legge disciplinanti la sospensione di cui trattasi, vale a dire il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convenuto con la L. 11 novembre 1983, n. 638, consentendo, in tal modo, all’Inps di recuperare un credito prescrittosi, in quanto l’ultimo atto interattivo era successivo al termine massimo di tredici anni, comprensivo della durata della prescrizione e di quella della sospensione. In ogni caso si eccepisce l’incostituzionalità dei ripetuti decreti legge, che nel corso del 1983 si susseguirono nel disciplinare la predetta sospensione, e della Legge di Conversione 11 novembre 1983 per violazione dell’art. 77 Cost., comma 2.

Il motivo è infondato.

Invero, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, è corretto il calcolo eseguito dal giudice d’appello nel pervenire alla conclusione che l’atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla lettera raccomandata A.R. del 21/10/92, era intervenuto prima che la stessa maturasse in relazione al periodo contributivo 1/4/79 – 31/12/84, essendosi giustamente considerato, in aggiunta al termine decennale della prescrizione e a quello triennale della suddetta sospensione legale, l’intervallo di tempo intercorso tra la pubblicazione del primo e dell’ultimo dei decreti legge che nel corso del 1983 si erano susseguiti nella disciplina dell’istituto della sospensione, definitivamente approvata con la Legge di Conversione n. 638 del 1983 del D.L. n. 463 del 1983.

Infatti, questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav.

n. 10655 del 20/5/2005) che “la sospensione dei termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata all’Istituto nazionale per la previdenza sociale o all’Istituto nazionale per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro, prevista dal D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19,, convertito in L. n. 683 del 1983, decorre dal 10 gennaio 1983, data di pubblicazione del D.L. n. 3 del 1983, poi reiterato, che per primo prevedeva la sospensione”.

In effetti, il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 19, come convertito con L. 11 novembre 1983, n. 638, dispone: “I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all’Istituto nazionale della previdenza sociale ed all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare i libri di paga e matricola”.

Identica disposizione era contenuta nei decreti legge, non convertiti, D.L. 10 gennaio 1983, n. 3, D.L. 11 marzo 1983, n. 59, D.L. 11 maggio 1983, n. 176, D.L. 11 luglio 1983, n. 317. L’articolo unico della L. 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del D.L. n. 463 del 1983, ha disposto, fra l’altro, che “restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall’applicazione dei decreti legge” sopra indicati. Ne consegue che la sospensione dei termini di prescrizione di cui al D.L. n. 463 del 1983, comma 19 come convertito con L. n. 638 del 1983, decorre non dalla data di pubblicazione del D.L. n. 463 del 1983, cioè il 12 settembre 1983, ma dal 10 gennaio 1983, data di pubblicazione del primo decreto legge (il n. 3/83) che prevedeva la sospensione (cfr. Cass., 6 agosto 2003 n. 11894).

Nè si pongono dubbi sulla costituzionalità dei decreti leggi che prorogarono a più riprese la sospensione legale.

Invero, come ha avuto modo di chiarire la Corte Costituzionale con sentenza n. 489 del 25/10/1989, nessuna norma costituzionale impedisce al legislatore di protrarre i termini di prescrizione disponendone la sospensione o anche l’interruzione, salvo soltanto il vincolo del principio di razionalità e di eguaglianza “ex” art. 3 Cost., che, nella fattispecie, non risulta essere stato violato, solo se si pensa che la ragione sottesa all’emanazione dei suddetti decreti era quella di evitare il rischio delle facili elusioni contributive in spregio al principio, di pari dignità costituzionale, dell’adempimento dei doveri inderogabili della solidarietà economica e sociale di cui all’art. 2 Cost., comma 2.

D’altra parte la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 17/10/1996, ha autorevolmente affermato che “restano salvi gli effetti dei decreti-legge, iterati o reiterati, già convertiti in legge alla data di pubblicazione della presente sentenza, o la cui conversione risulti in corso alla data stessa purchè essa intervenga nel termine fissato dalla Costituzione, in quanto, posto che il vizio di costituzionalità derivante dall’iterazione o dalla reiterazione attiene, in senso lato, a procedimento di formazione del decreto- legge quale provvedimento provvisorio fondato su presupposti straordinari di necessità ed urgenza, ne consegue che tale vizio può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione (o di sanatoria), abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti della disciplina adottata dal Governo in sede di decretazione d’urgenza”.

In definitiva, la legittimità costituzionale dei predetti decreti riposa sulla prevista salvezza dei loro effetti da parte della legge di conversione dell’ultimo decreto.

2. Col secondo motivo si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla valutazione del materiale istruttorie dal quale erroneamente il giudice d’appello avrebbe tratto argomenti per addivenire al convincimento che tra le parti era stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato, a sua volta fonte dell’obbligazione contributiva oggetto di causa.

Tale motivo è inammissibile per le seguenti ragioni: anzitutto, non va dimenticato che, come già statuito da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007), “il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”.

Orbene, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata concernente la questione in esame si ricava che la Corte territoriale ne ha attentamente valutato i vari aspetti con argomentazioni assolutamente logiche ed immuni da vizi di carattere giuridico.

Inoltre, non può non rilevarsi che il motivo di doglianza è sviluppato senza che lo stesso contenga un momento di sintesi omologo del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Va, infatti, ricordato che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiaramente precisato (Cass. sez. un. n. 20603 dell’1/10/2007) che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.

3. Col terzo motivo si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) circa il “quantum debeatur” della pretesa contributiva, nonchè la violazione o falsa applicazione di norme di diritto attinenti il giudicato (art. 2909 c.c.; art. 324 c.p.c.) Attraverso tale motivo si lamenta che la parte della sentenza concernente il “quantum debeatur” si fonda unicamente sulla presunta mancata contestazione degli importi da parte della M.G.P in primo grado, ad onta della radicale deduzione di nullità della domanda per indeterminatezza del titolo, formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre che del fatto che l’Inps non aveva prodotto il conteggio del credito contributivo vantato. A quest’ultimo riguardo la ricorrente aggiunge, però, che solo dopo la discussione svoltasi in primo grado e solo a seguito dell’invito del giudice di depositare i conteggi, l’Inps aveva provveduto a depositare memoria del 3/5/00 con allegato prospetto, ma privo delle basi retributive di riferimento.

La ricorrente rileva, altresì, che tra i motivi del ricorso per cassazione dell’Inps non figurava quello attinente alla tempestività delle contestazioni dei conteggi da parte della M.G.P., tempestività che era stata, invece, espressamente riconosciuta dalla Corte d’appello di Torino, per cui tale aspetto della questione avrebbe dovuto ritenersi coperto da giudicato. Il motivo è infondato.

Anzitutto, la Corte d’appello di Genova ha fatto chiaro riferimento al passaggio della motivazione della sentenza rescindente col quale si poneva in risalto che dai conteggi prodotti dall’Inps ben poteva evincersi l’ammontare del debito contributivo concernente la posizione della lavoratrice G.. Inoltre, il vero problema non è rappresentato dalla tempestività della contestazione di tali conteggi, espressamente menzionati dalla Corte di cassazione in sede rescindente come fonte del calcolo contributivo, bensì quello della mancanza di specificità della stessa contestazione, mancanza, questa, puntualmente rilevata dal giudice del rinvio, nonostante che la M.G.P fosse stata compiutamente informata dall’Inps della sua pretesa contributiva a mezzo di apposita lettera di messa in mora.

Appare, quindi, corretto il richiamo operato dal giudice di rinvio al precedente n. 945 del 19/1/06 di questa sezione della Corte col quale si è affermato che “nel processo del lavoro, l’onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” – la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda – opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato”.

Rimane, così, travolto anche il rilievo fondato sul giudicato formatosi sulla tempestività delle contestazioni in quanto ciò non consente di superare il dato di fondo ineludibile della loro accertata mancanza di specificità.

4. Col quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116 (regime sanzionatorio sopravvenuto più favorevole) (art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Si assume, da parte della ricorrente, che la Corte d’appello di Genova avrebbe errato nell’individuare il regime sanzionatorio applicabile nella fattispecie, vale a dire quello più gravoso di cui al D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 e non quello più blando previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, intervenuto a giudizio iniziato, stante l’abrogazione, con effetto retroattivo, del primo regime, pur nell’ipotesi di pagamento non completato al momento dell’entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio.

Il motivo è infondato.

Invero, come già deciso da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 22414 del 22/10/2009), “in tema di sanzioni civili per omissioni contributive previdenziali, nel cui novero rientrano le somme aggiuntive, la L. n. 388 del 2000, in deroga al principio “tempus regit actum”, ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 662 del 1996 a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purchè esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la “voluntas legis”, da un lato, di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, commi da 8 a 17, e, dall’altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della previgente disciplina, mantenendo ferme le penalità di cui alla L. n. 662 citata e riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l’impatto. La conservazione delle sanzioni previste dalla L. n. 662 citata, peraltro, è condizionata alla sussistenza del credito dell’INPS per contributi alla data del 30 settembre 2000, conseguendo, ove il credito dell’istituto previdenziale sia già stato soddisfatto in epoca antecedente, l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla citata L. n. 388, art. 116, commi da 8 a 10″.

Tra l’altro, ancora in epoca precedente si era avuto modo di osservare (Cass. sez. lav. n. 13794 del 13/6/2007) che “in tema di sanzioni per il ritardato o omesso pagamento di contributi previdenziali, la disposizione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, condiziona inequivocabilmente l’applicazione della normativa sanzionatoria previgente (L. n. 662 del 1996) alla circostanza che sussista un credito per contributi alla data del 30 settembre 2000. Alla stregua della formulazione della norma, che fa riferimento ai crediti ai quali vengono ricollegate le sanzioni, per “crediti” devono intendersi quelli relativi ai contributi (non già alle sanzioni, non potendo la norma regolare le sanzioni sui crediti per sanzioni), non si dispone – per le omissioni contributive relative a periodi anteriori alla sua entrata in vigore – la conservazione delle sanzioni già calcolate alla luce della L. n. 662 cit. “in tutti i casi”, ma si prevede detta conservazione solo se il credito dell’INPS per contributi sia ancora sussistente alla data del 30 settembre 2000, deducendosene che, in caso contrario, se il credito dell’INPS a quella data non esisteva più, perchè già soddisfatto in epoca precedente, le vecchie sanzioni non sono più applicabili, venendo sostituite da quelle nuove, ossia da quelle introdotte dalla L. n. 388 citata, ai commi da 8 a 10, art. 116, tra le quali non figura la sanzione “una tantum”. La norma così interpretata risponde ad esigenze di equità, non essendosi ritenuto giusto trattare nella stessa maniera chi, al 30 settembre 2000, aveva un debito per contributi (e sanzioni) e chi, alla medesima data, aveva invece già pagato la somma dovuta per contributi, restando ancora da pagare solo quella dovuta per sanzioni”.

5. Con l’ultimo motivo si ripropone la questione di costituzionalità della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., se da interpretare nel senso che solo il debitore contributivo che sia in grado di portare in compensazione le differenze tra vecchio e nuovo regime sanzionatorio, per avere ulteriori e diversi debiti contributivi, può beneficiare del nuovo e più favorevole regime.

Il relativo quesito è posto nei seguenti termini: “Se la L. n. 300 del 2000, art. 116, comma 18, sia costituzionalmente illegittimo in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., ove interpretato nel senso che solo il debitore contributivo eventualmente in grado di portare in compensazione la differenza a credito verso l’Inps tra vecchio e nuovo regime sanzionatorio possa in concreto beneficiare del nuovo e più favorevole regime sopravvenuto”.

Ritiene questa Corte che tale problema di costituzionalità non ha ragione d’essere, atteso che non è affatto inibito in linea di principio all’impresa, seppur in liquidazione, di accedere al meccanismo normativo di eventuale compensazione scaturente dai vantaggi del nuovo sistema sanzionatorio. Invero, la previsione normativamente introdotta del meccanismo per il quale la differenza tra quanto dovuto e quanto calcolato costituisce un credito contributivo da porre a conguaglio successivamente è posta a tutela di un diritto solo eventuale e condizionato all’esistenza di determinati presupposti contabili, la qual cosa non può ritenersi lesiva del principio di parità di trattamento, che presuppone situazioni perfettamente eguali tra loro, nè di quello di difesa, che anzi è agevolato in presenza delle condizioni legittimanti in concreto il ricorso al sistema della compensazione.

Ne consegue che il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi, dato l’andamento della controversia e la complessità delle diverse questioni affrontate, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA