Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16181 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 28095-2019

sollevato dal Tribunale di Imperia con ordinanza n. 951/19 del

30/09/2019 nel procedimento vertente tra:

P.S. e AGENZIA DELLE ENTRATE;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MUCCI ROBERTO, il quale

conclude per l’accoglimento dell’istanza di competenza d’ufficio

proposta del Tribunale di Imperia nel giudizio N. 951/2019 riassunto

da P.S. contro l’Agenzia delle Entrate, sussistendo la

competenza del Giudice di Pace di Imperia a conoscere della detta

controversia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. P.S. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace di Imperia l’Agenzia delle entrate per sentire dichiarare prescritte varie cartelle di pagamento (per una delle quali si era anche verificata la decadenza) per un importo complessivo di Euro 11.200,54, tutte peraltro da annullarsi perchè non notificate.

Con sentenza in data 21 gennaio 2019 il Giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per valore, indicando quale giudice competente il Tribunale di Imperia.

Riassunta la causa dal P. e costituitasi l’Agenzia delle entrate-Riscossione, il Tribunale di Imperia emetteva ordinanza ex art. 45 c.p.c. con la quale sollevava conflitto negativo di competenza. Con riferimento alle cartelle relative a sanzioni per violazioni del C.d.S., riteneva il Tribunale la competenza esclusiva del Giudice di pace ratione materiae; in ordine alle cartelle emesse a titolo di sanzioni amministrative ex lege n. 689 del 1981, spese processuali, imposta di registro e IVS coltivatori diretti, osservava che, pur venendo in rilievo un ammontare complessivo superiore a Euro 5.000,00, ogni cartella riportava somme inferiori alla suddetta soglia, il che imponeva al Giudice di Pace di non considerarle unitariamente, cumulandone il valore, bensì di esaminare i motivi di opposizione addotti in relazione a ciascun titolo esecutivo, ricompreso nella sua competenza per valore.

Il P.M. ha concluso per l’accoglimento dell’istanza.

L’istanza di regolamento di competenza è fondata.

Questa Corte è ferma nel ritenere che la cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all’epoca dell’introduzione della controversia, poichè l’attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 Euro (Cass. n. 24753 del 2011; conf. Cass. n. 111 del 2014). Anche a seguito dell’abrogazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, da parte del D.Lgs. n. 115 del 2011, art. 34, resta confermata la competenza del giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo che, nel caso di contestazione di un provvedimento sanzionatorio, è il giudice di pace (in termini, Cass. n. 21914 del 2014).

In conclusione, in accoglimento dell’istanza, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Imperia.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza di regolamento di competenza proposta d’ufficio dal Tribunale di Imperia e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Imperia.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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