Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16181 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (gia’ Ferrovie dello Stato – Societa’

di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona dell’institore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso

lo studio dell’avvocato SERICA GIUSEPPE, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2 986/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/04/08, depositata il 27/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;

udito l’Avvocato Serica Giuseppe, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MARINELLI Vincenzo che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. E’ domandata, sulla base di un unico motivo di ricorso, la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2986/2008 depositata il 27 agosto 2008, con la quale, respingendosi l’appello delle Ferrovie dello Stato s.p.a. (che successivamente ha assunto la denominazione di Rete Ferroviaria italiana s.p.a.), e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda di condanna di Ferrovie dello Stato s.p.a. al pagamento, in favore del dipendente C.E., cessato dal servizio anteriormente al 31 dicembre 1995, degli interessi e della rivalutazione sulla somma corrisposta a titolo di buonuscita.

2. In fattispecie di cessazione dal servizio in data anteriore al 31 dicembre 1995, nonche’ di pagamento dell’indennita’ ad opera delle Ferrovie dello Stato e non piu’ dell’OPAFS, la sentenza ha ritenuto che fosse configurabile “ritardo” nell’adempimento, non essendo applicabile il termine di adempimento di novanta giorni, dalla data di collocamento a riposo, previsto dalla L. n. 75 del 1980, art. 7, comma 3.

3. C.E. non si e’ costituito.

4. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso, che, denunciando la violazione di norme di diritto, sostiene l’applicabilita’ del termine di adempimento di novanta giorni, deve ritenersi manifestamente fondato perche’ la questione e’ stata definitivamente risolta dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte (7 luglio 2004, n. 12496 e n. 12497), pronunciate a composizione di contrasto di giurisprudenza (art. 374, c.p.c., comma 2).

2. Con le indicate decisioni sono stati affermati i seguenti principi di diritto: a) la natura retributiva o previdenziale dell’indennita’ di buonuscita non condiziona l’indagine circa il regime giuridico stabilito dalle fonti legislative per questa obbligazione pecuniaria;

b) per i trattamenti di buonuscita dei ferrovieri posti a carico dell’Opafs, al pari di quelli a carico dell’ENPAS per il personale statale, era previsto, dalla L. 20 marzo 1980, n. 75, art. 75, comma 4 (recte: comma 3), un termine di adempimento di 90 giorni dalla cessazione dal servizio, secondo un regime giuridico che e’ rimasto inalterato anche dopo che il rapporto di lavoro dei ferrovieri e’ divenuto di diritto privato (in forza della disposizione transitoria di cui alla L. 17 maggio 1985, n. 210, art. 21, comma 4); c) il regime transitorio si e’ protratto oltre la data del 31 maggio 1994 (soppressione dell’Opafs, ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 43 con attribuzione delle relative competenze alle Ferrovie dello Stato dal 1 giugno 1994), sulla base del disposto del D.L. 1 aprile 1995, n. 98, art. 13 (ultimo di una serie di decreti non convertiti, via via reiterati), convertito in L. 30 maggio 1995, n. 204, secondo cui, in attesa di una nuova disciplina dell’assetto generale del trattamento di fine rapporto del personale ferroviario, fino al 31 dicembre 1995 il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri gia’ iscritti all’Opafs e’ regolato dalla L. n. 829 del 1973; d) la legge da ultimo indicata ha espresso chiaramente l’intento di assoggettare l’obbligazione gravante sul datore di lavoro allo stesso regime giuridico gia’ operante per l’obbligazione dell’Opafs, non escluso il termine di adempimento, siccome la L. n. 75 del 1980 e’ direttamente integrativa proprio della disciplina generale dettata dalla L. n. 829 del 1973;

e) la fase transitoria e’ terminata solo a far data dal 1 gennaio 1996, cosicche’, per i ferrovieri collocati a riposo dopo questa data, vale il principio, che si desume dall’art. 2120 c.c., secondo cui i crediti alle spettanze di fine rapporto maturano (sono, cioe’, esigibili) alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. I riferiti principi di diritto si enucleano, chiaramente ed agevolmente, dal complessivo apparato motivazionale delle indicate sentenze, dovendosi considerare alcune affermazioni contenute nelle parti finali delle decisioni frutto di meri errori materiali: la rilevanza della data del 31 maggio 1994 ai fini dell’applicazione del regime giuridico transitorio, deve intendersi riferita alla necessita’ che si tratti di personale iscritto all’Opafs alla data medesima, non certo alla necessita’ che la cessazione dal servizio sia avvenuta in epoca precedente; la fine del regime transitorio, con l’assoggettamento dell’obbligazione al diritto comune, e’ chiaramente fissata all’1.1.1996, non al 31.5.1994, come materialmente scritto nelle sentenze.

4. Poiche’ nel caso di specie la cessazione dal servizio e’ avvenuta in data anteriore al 31 dicembre 1995, il ricorso va accolto sulla base delle considerazioni svolte (v. in senso conforme, Cass. 1 dicembre 2005 n. 26202), con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto della originaria domanda del lavoratore.

Le incertezze interpretative, che hanno dato luogo all’intervento delle Sezioni unite, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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