Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16180 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/07/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 25/07/2011), n.16180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16649/2007 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI

95, presso lo studio dell’avvocato EPIFANI Bianca Maria, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CENNA PAOLO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 458/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 01/03/2007 R.G.N. 344/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 1 marzo 2007, la Corte d’Appello di Brescia accoglieva parzialmente il gravame svolto dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la natura risarcitoria dei rimborsi forfettari corrisposti a V.A., per l’esecuzione di ispezioni ordinarie alle società cooperative, e condannato il Ministero alla restituzione della somma indebitamente trattenuta a titolo di ritenuta IRPEF, da calcolarsi in separato giudizio.

2. La Corte territoriale confermava la decisione del giudice di prime cure quanto alla natura dei rimborsi in questione, risarcitoria e non integrativa della retribuzione, come invece sostenuto dal Ministero, accoglieva il gravame in punto di decorrenza degli interessi, erroneamente fissata dal primo giudice a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ravvisava un indebito oggettivo (di soggetto terzo) e, mancando ovviamente la prova della mala fede dell’accipiens, statuiva la decorrenza degli interessi dalla data della notifica del ricorso di primo grado.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, in persona del Ministro pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 48, nel suo combinato disposto con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, nel testo antecedente alla novella del 2003, deducendo la natura lato sensu indennitaria del rimborso. Per l’Amministrazione ricorrente il rimborso previsto dal D.M. 7 ottobre 1997, art. 1, concorre alla formazione del reddito del lavoratore, costituendone un incremento non necessariamente corrispondente alla sopportazione di maggiori oneri, onde l’inclusione nella base imponibile di quanto percepito a tale titolo. L’illustrazione del motivo si conclude con il quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se le somme corrisposte dall’Amministrazione al lavoratore D.M. 7 ottobre 1997, ex art. 1, debbano essere riconosciute come dotate di natura reddituale e, per l’effetto, considerate ai fini del calcolo della base imponibile.

5. Il motivo non merita accoglimento. La Corte territoriale ha ritenuto che l’indennità corrisposta dal Ministero per le ispezioni alle cooperative fuori sede, sulla base di quanto statuito dal D.M. 7 ottobre 1997 – rimborso forfetario delle spese in misure giornaliere diverse (scaglioni) a seconda che l’ispezione avvenga nel territorio del comune sede di servizio dell’ispettore o in territorio distante venti chilometri oppure oltre sessanta chilometri – dovesse essere ritenuta compensativa delle spese sostenute dal lavoratore per le ispezioni (spese viaggi, postali, vitto, telefoniche) ed ha peraltro fondato tale conclusione sull’assunto che l’indennità compensativa veniva corrisposta a secondo della fascia territoriale nella quale dovevano effettuarsi le dette ispezioni e tenuto altresì conto della corresponsione di una sola indennità a prescindere dal numero delle ispezioni nello stesso territorio, con diritto alla fascia superiore solo per ispezioni tenutesi in territorio più lontano.

6. La soluzione cui è pervenuta la Corte di merito è condivisibile muovendo, innanzitutto, dalla previsione del fondo speciale utilizzato per le ispezioni ordinarie, diversamente dalle spese relative alle ispezioni straordinarie, a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il fondo speciale è alimentato dal contributo biennale versato dalle società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali (L. n. 127 del 1971, art. 15, comma 2) che provvederà a depositarli presso un istituto di credito di diritto pubblico. Tale fondo, dunque, riscuote ed utilizza somme che le società cooperative versano a titolo di contributo per le “spese relative alle ispezioni ordinarie”, nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il contributo, connotato da tale precipua fonte, modalità e titolo per la riscossione – spese relative alle ispezioni ordinarie – non può mutare la propria essenza in quanto le somme versate a tale titolo non possono assumere una diversa connotazione all’atto dell’erogazione agli aventi diritto, assimilandole alla retribuzione.

7. Inoltre, la decisione della Corte territoriale trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte che, con riguardo a casi del tutto analoghi a quello ora in discussione, ha già avuto modo di chiarire che in tema di imposte sui redditi non ogni somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in costanza del rapporto di lavoro deve considerarsi retributiva e come tale assoggettabile a ritenuta Irpef, salve le tassative eccezioni previste dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 48 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, potendo anche assumere funzione strettamente risarcitoria. Quest’ultima ipotesi si verifica quando al dipendente vengano attribuiti incarichi che comportano spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa: tali, quindi, da rendere l’incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscono pari retribuzione in relazione ad incombenze diverse (Cass. 21517/2006; Cass. 9107/2002, Cass. 5081/1999).

8. Assumono, infatti, funzione risarcitoria e non retributiva, le somme corrisposte al dipendente in relazione all’attribuzione di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa, e quindi tali da rendere l’incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscano pari retribuzione in relazione ad incombenze diverse, non potendosi ravvisare alcuna ragione ostativa all’applicazione del principio alla modalità del rimborso – di tipo forfettario anzichè a pie di lista – quando le prestazioni fuori sede siano state dal dipendente effettivamente rese (ex multis, Cass. 21517/2006).

9. Inoltre, secondo la lettera del D.M. Lavoro 7 ottobre 1997, art. 1, unico elemento differenziatore della misura dei rimborsi è la distanza chilometrica della sede di servizio, tanto che ispezioni siano eseguite in un solo giorno quanto in più giorni, e tutte le ipotizzabili voci di spesa (vitto, posta, dattilografia, ecc.) sono unificate dal carattere del rimborso, definito espressamente dalla norma come “forfetario” (v. Cass. 25242/2009);

10. In definitiva, al rimborso di tali spese – specificamente volto a riportare la retribuzione alla normalità a prescindere, in ragione delle modalità del forfait, dal collegamento sinallagmatico della spesa sostenuta dal lavoratore con l’adempimento sia pur indirettamente, degli obblighi della prestazione lavorativa – deve attribuirsi natura non retributiva, bensì risarcitoria e quindi non assoggettabile, ex se, a ritenuta d’acconto.

11. A quanto ora detto, ed alla condivisione da parte di questa Corte dell’iter argomentavo seguito dalla sentenza impugnata, non ostano precedenti statuizioni dei giudici di legittimità che riconducono il rimborso de quo nell’alveo della indennità di trasferta (cfr. al riguardo da ultimo Cass. 798/2011 e Cass. 14291/2009). Ed invero, sul piano generale va ribadito che le circostanze che conducono al riconoscimento della natura retributiva o risarcitoria di ogni trattamento economico aggiuntivo spettante al lavoratore vanno accertate e valutate dal giudice di merito, e quindi anche in relazione alla causale ed ai presupposti che lo condizionano. La statuizione di tale giudice, se correttamente motivata e rispettosa dei principi applicabili in materia, non può poi essere censurata in sede di legittimità (ex multis, Cass. 23622/2010).

12. Tutto ciò porta a concludere che la decisione della Corte territoriale risulta immune dalle censure denunziate per essere supportata da una motivazione, corretta sul piano logico e giuridico, per avere puntualmente rimarcato – al fine di escludere la natura retributiva dello emolumento in questione sia la natura del fondo speciale (costituito dal versamento di contributi “per le spese relative alle ispezioni ordinarie”) e sia le modalità e la quantificazione delle erogazioni (parametrate sulla base delle distanze – e delle consequenziali spese – delle fasce territoriali in cui si svolgevano le ispezioni).

13. Il ricorso va, pertanto, rigettato con la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione in ragione della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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