Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16180 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sez. 24, n. 1, depositata il 10 gennaio

2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Cappabianca Aurelio;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente presento’ istanza di rimborso dell’irap versata per gli anni dal 1999 al 2003, assumendo di svolgere la propria attivita’ professionale senza l’ausilio di organizzazione e di lavoro altrui; propose, quindi, ricorso sul silenzio – rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia dalla commissione regionale;

– che il giudice di appello, in particolare, rilevo’ che, dalla documentazione acquisita emergeva che il contribuente svolgeva la propria attivita’ senza alcun elemento di organizzazione e affermo’, peraltro, che la sopravvenuta istanza di definizione automatica della lite, ai sensi della L. n. 289 del 2002, non precludeva l’accertamento dell’inesistenza del presupposto impositivo;

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo;

– che il contribuente non si e’ costituito.

rilevato:

– che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia – deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 – censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la sopravvenuta istanza di definizione automatica della lite aveva comportato (ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 4 che, testualmente, recita: “non si fa luogo a rimborso di guanto pagato”) l’implicita rinunzia, da parte del contribuente, all’istanza di rimborso per le annualita’ anteriori al 2002;

osservato:

– che il mezzo appare manifestamente fondato;

– che questa Corte ha, infatti, gia’ reiteratamente avuto modo di puntualizzare che, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto; cio’ perche’ il condono, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia: coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate; oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilita’ di riflessi o interferenze con quanto eventualmente gia’ corrisposto in via ordinaria (cfr. Cass. 17142/08, 5504/07, 3682/07);

ritenuto:

che il ricorso dell’Agenzia va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alle annualita’ 2002 e 2003;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alle annualita’ 2002 e 2003; compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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