Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1618 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1618 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 29551-2007 proposto da:
LILLI

LILIANA

in

GUBBIOTTI

LLLLLN26H53G478Y,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE
LORENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato LA SPINA
GIUSEPPE;
– ricorrente –

2013
2145

contro

LILLI ELDA in PICCHIONI LLLLDE35T66G478Z elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO CARLA, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 27/01/2014

difende;
GARBINI DANTE GRAZIANO GRBDTG50E12G478U, COPPINI LUIGI
CPPLGU44A11G478V, COPPINI MARIA LUISA
CPPMLS41E55G478F, entrambi eredi di LILLI ADELAIDE in
COPPINI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO

rappresentati e difesi dall’avvocato BISCARINI ENRICO;
– controricorrenti nonchè contro

LILLI DANIELA;

intimati

sul ricorso 31936-2007 proposto da:
LILLI

DANIELA

LLLDNL46M55G478P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso la studio
dell’avvocato RIZZO CARLA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DEPRETIS FRANCESCO;

c/ric. e ricorrente incidentale contro

LILLI

LILIANA

in

GUBBIOTTI

LLLLLN26H53G478Y,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE
LORENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato LA SPINA
GIUSEPPE;
– controricorrente al c/ric. e ric. incidentale nonchè contro

LILLI ELDA, GARBINI DANTE GRAZIANO, COPPINI MARIA

20, presso lo studio dell’avvocato RIZZO CARLA,

LUISA, COPPINI LUIGI;

intimati

avverso la sentenza n. 200/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 21/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’ASCOLA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE LA SPINA difensore della
ricorrente e resistente al ricorso incidentale che si
e’ riportato agli atti depositati e ne ha chiesto
l’accoglimento;
udito l’Avvocato CARLA RIZZO nella qualita’ di
difensore di LILLI ELDA, resistente al ricorso
principale, che si e’ riportata agli atti e ne ha
chiesto l’accoglimento e quale difensore di LILLI
DANIELA, ricorrente incidentale, ha chiesto
l’estinzione per rinuncia al ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e per la cessazione
della materia del contendere del ricorso incidentale.

udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE

Svolgimento del processo
La causa concerne la divisione di un immobile destinato a cinema teatro ubicato in Perugia, che appartiene per 10/21 all’odierna
ricorrente e per il residuo a quattro altri titolari di porzioni
minori.

notificata il 4 settembre 2007, ha riformulato il giudizio di
merito, che era stato definito da un giudice del tribunale di
Perugia in composizione monocratica.
La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado.
Nel pronunciare lo scioglimento della comunione, ha confermato la
non comoda divisibilità del bene e i valori di stima indicati in

precedenza, vicini ai 3.400.000 euro, valutati dal consulente.
Ha rimesso alla sentenza definitiva le spese del rpimo grado di
giudizio.
Il tempestivo ricorso di LILLI Liliana in Gubbiotti è stato
resistito da controricorsi dei cinque comproprietari, assistiti
rispettivamente dagli avvocati Rizzo per Lilli Elda; Biscarini per
i signori Garbini, Coppini L. e Coppini ML; Depretis e Rizzo
(domiciliataria di tutti) per Lilli Daniela, la quale ha proposto
ricorso incidentale cui ha successivamente rinunciato.
‘ Parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
2) Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità, per cessata
materia del contendere, del ricorso incidentale, oggetto di

– n. 29551-07 D’Ascola rei

11

La Corte di appello del capoluogo con sentenza 21 giugno 2007,

rituale rinuncia (Cass. 7242/10) comunicata alle controparti
(Cass. 9857/11).
3) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta violazione degli
artt. 161, 132, 354 158 e 50

bis, ter, quater c.p.c., chiedendo

che sia dichiarata la nullità della sentenza impugnata.

sottoscrizione del presidente del collegio e che pertanto la Corte
di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza sottoscritta dal
giudice estensore con rimessione al primo giudice, senza poter
pronunciare, come ha fatto, nel merito.
Più precisamente parte ricorrente sostiene (punto 8 pag.8) che la
nullità consisteva nel fatto che la sentenza di primo grado
risultava «essere emessa e sottoscritta dal giudice istruttore,
quale giudice unico, quando avrebbe dovuto essere emessa dal
tribunale collegiale ed essere sottoscritta, pena, in difetto, la
sua invalidità radicale, dal Presidente e dal giudice estensore,
ex art. 132, comma III, c.p.c.>>
La censura è priva di qualsiasi fondamento.
E’ chiarissimo

e, come si è detto, è incontroverso

dall’intestazione della sentenza del tribunale, nonché dalla
coerente parte finale dedicata alla sottoscrizione, che la
decisione venne assunta dal giudice monocratico e da questi
sottoscritta, sebbene egli avesse prima ritenuto la causa
collegiale, in seguito determinandosi in senso opposto. La Corte
d’appello ha convincentemente motivato anche sulla ininfluente
erroneità di riferimenti al Collegio contenuti nella motivazione.
n. 29551-07 D’Ascola rei

,11

Deduce che la sentenza di primo grado era nulla per mancata

L’errore costituito dalla monocraticità della decisione, che
avrebbe dovuto essere collegiale, costituisce, come ha ritenuto la
Corte di appello, vizio che determina la nullità della sentenza,
convertita in motivo di gravame ex art. 159 c.p.c..
In tal senso risulta massimata Cass. Sez. Un.28040/08, che reca:

o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda
giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art.
50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo,
un’autonoma causa di nullita’ della decisione e non una forma di
nullita’ relativa derivante da atti processuali antecedenti alla
sentenza (e, percio’, soggetta al regime di sanatoria implicita),
con la sua conseguente esclusiva convertibilita’ in motivo di
impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della
rimessione degli atti al primo giudice se il giudice
dell’impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non
comportare la nullita’ degli atti che hanno preceduto la sentenza
nulla.» (cfr anche Cass. 236/2010)
Il vizio di cui all’art. 161 sarebbe stato ravvisabile soltanto se
la causa fosse stata decisa dal Collegio, con successiva omessa
sottoscrizione da parte del Presidente.
4) Il secondo motivo concerne violazione degli artt. 718 e 720
c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 cpc.
Anche il terzo proclama le medesime violazioni, nonché quella
dell’art. 115 c.p.c.

n. 29551-07 D’Ascola rei

f

«L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale

Le due censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione
riguardo alla comoda divisibilità del bene immobile e al valore di
esso.
Lo si evince sia dalla tessitura complessiva del testo dei due
motivi, sia dal momento di sintesi (rispettivamente punto 14 pag.

in considerazione (per i limiti di ammissibilità dei motivi
formalmente unici, ma che cumulano più censure, cfr SU 5624/09; SU
7770/09).
Essi lamentano: l’apoditticità dei dati espressi dal c.t.u. in
ordine alla indivisibilità, la necessità di una indagine
istruttoria più penetrante in ordine alla frazionabilità, ai suoi
costi in termini di deprezzamento; la necessità di acquisire il
computo metrico estimativo; l’uso (omesso) della formula adottata
dall’Unione europea degli Esperti contabili per determinare la
“percentuale di abbattimento del valore determinato secondo il
costo di riproduzione”.
La sentenza della Corte di Perugia non merita queste censure.
Essa, dopo aver rilevato che le contestazioni circa la comoda
divisibilità erano state formulate nelle ultime battute della
lite, dopo che le precedenti difese della ricorrente avevano
sempre ammesso la non divisibilità, ha proceduto ugualmente a un
puntuale esame delle questioni,

in quanto non precluse,

individuando esattamente la giurisprudenza di riferimento e
muovendo dalla premessa fondamentale che non vi era alcuna istanza

n. 29551-07 D’Ascola rei

‘9 I

IL

22; punto 15 pag. 31), pur chiamato quesito, che può essere preso

di assegnazione congiunta che favorisse la frazionabilità del
cinema-teatro di via Fiume.
Ha analizzato la distribuzione dei locali (platea, galleria, etc),
alcuni dei quali estranei alla comunione; la classificazione
nell’approvando PRG come edificio di interesse storico, con i

proprietari con quote diverse (11/21 – 4/21 -4/21 – 4/21 ed 1/21);
la difficoltà e costosità del frazionamento della sala
cinematografica.
4.1) Le censure che il secondo motivo porta sono state già oggetto
di valutazione logica e congrua: basti aver riguardo alle
deduzioni circa la destinazione a cinema, che sono state disattese
a pag. 17/ 18 della sentenza, usando le stesse parole del
consulente di parte, che ha lealmente ammesso come optare
anziché per

il

tentativo

di

rinnovo

dell’autorizzazione

amministrativa scaduta – per un frazionamento e fusione di unità
immobiliari di diversa destinazione comporterebbe i costi, ben
maggiori, necessari per l’approvazione di un piano di recupero.
Invano parte ricorrente (pag. 20) tenta di dare senso diverso alle
affermazioni circa i maggiori costi del piano di recupero. Basta
aggiungere che tra le controindicazioni – cioè tra i costi – di un
piano di recupero modificativo del PRG rientra anche la grande
incertezza e la sicura complessità e lunghezza della relativa
pratica.

n.29551-07 D’Ascola rei

relativi limiti di destinazione; la presenza di ben cinque

Non è vero dunque che il giudice del merito non abbia valutato
(così, paradossalmente, il ricorso a pag. 18) quanto esposto dal
c.t.p. e riproposto in ricorso.
La “prospettiva divisionale indicata dal c.t.p.” è stata
analizzata a pag. 18 e seguenti della sentenza, che ha evidenziato

immobiliari (numero inferiore, si badi a quello dei condividenti),
la gravosità degli interventi e la convergenza dei pareri del
c.t.p. e del c.t.u. sul fatto che tali costose opere sono, in
quanto necessarie, incompatibili con la comoda divisibilità.
Il secondo motivo è quindi infondato
5) Non miglior sorte merita il terzo motivo, che riguarda il
valore dell’immobile.
Anche qui il giudizio della Corte di merito è irreprensibile per
scrupolo nel riportare i dati della contesa; nell’esaminare le
osservazioni del ctp – non a caso definite perplesse e dubitative
-; nel tener conto dell’incidenza delle doglianze circa i costi di
trasformazione e il criterio di capitalizzazione del reddito.
La Corte risposto in modo appropriato circa la superfluità di un
dettagliato computo metrico, indicando le fonti di giudizio; ha
considerato le osservazioni circa il deprezzamento dell’edificio;
ha significativamente evidenziato la speciosità della denuncia di
errori di misurazione che, comunque, non superavano, in tesi,
1’1,52% del totale dei metri cubi stimati.
A fronte di questa analitica disamina, che denunciano astrattezza
dei criteri e ne propongono di sostitutivi, va ricordato che
n. 29551-07 D’Ascola rei

la inidoneità della proposta di suddivisione in tre unità

l’apprezzamento del giudice di merito non è sindacabile in sede di
legittimità, allorchè è logicamente sorretto da argomentazioni
correttamente formulate , sorrette da valutazioni tecniche congrue
e argomentate con risposta alle osservazioni di parte.
Il ricorso va respinto.

refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in
relazione al valore della controversia in favore di ciascuna delle
tre diverse difese, che hanno dato luogo a distinti controricorsi.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara inammissibile l’incidentale.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore dei
controricorrenti delle spese di lite liquidate in euro 7.000 per
compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda
sezione civile tenuta il 22 ottobre 2013.

Discende da quanto esposto la condanna di parte ricorrente alla

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