Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1618 del 23/01/2018
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1618 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 13561-2013 proposto da:
CERANA
MARCO
CRNMRC82C11Z112S,
CERANA
ROBERTO
CRNRRT79M15Z112S, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell’avvocato LUCA
DI GIANNANTONIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato STEFANO PIETRO GALLI;
– ricorrenti –
2017
2454
contro
CONSOLINI COSTRUZIONI DI CONSOLINI DARIO E SERGIO SNC,
elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso
la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANDREA MARIA VALORZI;
Data pubblicazione: 23/01/2018
- controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 355/2012 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 29/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANVRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
udito il P.M. in
FATTI DI CAUSA
Roberto e Marco Cerana proponevano opposizione al d.i.
concesso dal Tribunale di Trento, sezione di Tione, per l’importo
di euro 15.702,77 alla Consolini Costruzioni snc a saldo di lavori
deducendo la presenza di vizi e difetti.
La opposta eccepiva l’intervenuta decadenza.
Istruita la causa, il Tribunale accoglieva l’opposizione mentre la
Corte di appello di Trento, con sentenza 23.10.2012, in totale
riforma, la rigettava con condanna dei Cerana alle spese
rilevando essere prioritario il problema della tempestività della
denunzia dei vizi.
Gli opponenti avevano affermato che già in corso d’opera
avevano denunziato i vizi e controparte si era impegnata a
rimuoverli mentre l’opposta aveva replicato che l’opera era stata
accettata senza riserve e nessuna denunzia era mai stata
manifestata in termini.
Nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc gli opponenti avevano
asserito di non aver mai accettato l’opera e di aver versato
acconti riservandosi di versare il saldo solo al rifacimento delle
opere secondo la buona regola.
Le istanze istruttorie erano state escluse per genericità e non più
riproposte e non vi era traccia della riserva di saldare la ditta
solo al rifacimento dell’opera.
di risanamento conservativo dell’abitazione degli opponenti,
In ogni caso trattavasi di doglianze assai generiche e non
facilmente individuabili ed anche i modestissimi rilievi sulla
contabilità erano smentiti dalle prove testimoniali.
Ricorrono i Cerana con due motivi variamente articolati, resiste
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 346 cpc in
particolare sulla asserita tempestività della denunzia, eccezione
non specificamente riproposta nell’atto di appello, quindi
rinunziata.
Col secondo motivo si denunziano vizi di motivazione e
violazione dell’art. 1667 cc in ordine a) all’onere di denunzia dei
vizi; b) all’esistenza dei vizi e alla loro qualificazione; c) all’onere
probatorio incombente sull’appaltatore con riferimento
all’esattezza dell’adempimento.
Il controricorrente replica che il motivo di impugnazione n. 3, alle
pp.13-15, era relativo al mancato accertamento della decadenza
dal diritto di garanzia e richiama gli altri scritti difensivi
eccependo l’inammissibilità del secondo motivo.
Sul primo motivo si osserva che la sentenza impugnata riporta le
conclusioni come da atto di appello con le quali si chiedono la
riforma della prima decisione per intervenuta decadenza dalla
garanzia per vizi e difformità ex art. 1667 cc e la conferma del
d.i.
Consolini Costruzioni snc.
Non si tratta dell’art. 346 cpc ma del 329 perché l’impresa è
stata soccombente in primo grado.
Sul secondo motivo va osservato che la sentenza ha rilevato
essere prioritario il problema della tempestività della denunzia
Gli opponenti avevano affermato che già in corso d’opera
avevano denunziato i vizi e controparte si era impegnata a
rimuoverli mentre l’opposta aveva replicato che l’opera era stata
accettata senza riserve e nessuna denunzia era mai stata
manifestata in termini.
Nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc gli opponenti avevano
asserito di non aver mai accettato l’opera e di aver versato
acconti riservandosi di versare il saldo solo al rifacimento delle
opere secondo la buona regola.
Le istanze istruttorie erano state escluse per genericità e non più
riproposte e non vi era traccia della riserva di saldare la ditta
solo al rifacimento dell’opera.
In ogni caso trattavasi di doglianze assai generiche e non
facilmente individuabili ed anche i modestissimi rilievi sulla
contabilità erano smentiti dalle prove testimoniali.
Ciò posto, si osserva: l’opposto è attore in senso sostanziale e
deve dare prova del credito.
La sentenza privilegia il fatto che l’opposizione era fondata su
una tempestiva denunzia di vizi e su una riserva di effettuare il
dei vizi.
saldo al rifacimento dell’opera non provate, e valorizza la
circostanza che l’invito al pagamento del saldo era rimasto
inevaso senza nessuna replica, pagina 7, e l’opposizione doveva
ritenersi fondata su argomenti indefinibili ma prescinde
L’art. 1667 cc, secondo comma , /in base alla quale il
committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità
ed i vizi entro sessanta giorni, si riferisce solo alle difformità ed ai
vizi occulti ( Cass. 9064/93) e la Corte di appello avrebbe dovuto
stabilire se i vizi erano palesi, riconoscibili od occulti e, poi,
stabilire quanto ai primi se vi era stata accettazione dell’opera e
quanto ai secondi se vi era stata denuncia tempestiva, mentre si
è occupata solo di tale ultimo aspetto senza qualificare
previamenteo
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i difetti lamentati.
Donde il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del
secondo, con cassazione e rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo,
cassa sul punto la sentenza e rinvia, anche per spese, alla Corte
di appello di Trento, in diversa composizione.
Roma 12 ottobre 2017.
Il consigliere estensore
il P — r-nte
Giudizietio
NERI
dall’accettazione e dal fatto che i vizi siano o meno occulti.