Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1618 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23992/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ITALIA 1953 S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio

dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende in virtù

di delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 90/28/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 18/05/2012 depositata il 26/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio avverso la decisione di primo grado con la quale era stata annullata la cartella di pagamento notificata alla società Itala 1953 s.r.l., relativa al disconoscimento di un credito IVA per l’anno 2005 non riportato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta che il contribuente aveva omesso di presentare, pur lo stesso risultando dalla contabilità e dalle liquidazioni periodiche nella dichiarazione dell’anno 2006 per l’esercizio 2005.

La società contribuente si è costituita con controricorso, eccependo sotto più profili l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, inoltre depositando memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso, incentrato sull’impossibilità di riconoscimento del credito IVA non indicato nella dichiarazione relativa all’anno al quale si riferisce il credito stesso, è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016 – hanno di recente ritenuto che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Orbene, a detto principio si è puntualmente attenuta la CTR, riconoscendo la tempestività della indicazione del credito IVA contenuto nelle liquidazioni periodiche e poi riportato nella dichiarazione IVA dell’anno successivo.

Il recente intervento chiarificatore delle S.U. giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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