Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16179 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 28/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3499/2014 proposto da:

M.G.M. S.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Luciani n.

, presso l’avvocato Manca Bitti Daniele, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato D’aprile Guido, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Longoni Sport S.p.a. in Amministrazione Straordinaria;

nonchè contro

Longoni Sport S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei

Commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via della Balduina n. 7, presso l’avvocato Trovato Concetta,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Carroli Andrea,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Mgm S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1278/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che:

Con sentenza del 16/7/2013-6/8/2013, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da MGM spa nei confronti della Longoni Sport spa in a.s.(dichiarazione di insolvenza del 9/10/03) avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1370 del 2011, e, in accoglimento dell’appello incidentale della A.S. ha revocato L.Fall., ex art. 67, comma 2, il pagamento di Euro 92.524,06 e ha pertanto condannato MGM alla corresponsione di detta somma, oltre interessi dal 26/9/2008 al saldo, nonchè alle spese di lite.

La Corte del merito, premesso il dato rilevante dell’operare ambedue le società nel medesimo settore merceologico e dell’intrattenere rapporti di consistente entità, ha ritenuto rilevanti, ai fini della prova della scientia decoctionis, oltre ai decreti ingiuntivi ed ai protesti, anche non soggetti i primi alla divulgazione, ed i secondi ancora prima della pubblicazione, soprattutto le notizie di stampa, ed in particolare quelle dell’estate 2002 relative ad evento fondamentale per il Gruppo G. (acquisto dell’intero pacchetto azionario della concorrente Longoni sport spa) al prezzo di 76 milioni di Euro, la cui sproporzione era stata evidenziata dalla stampa perchè troppo elevato, con indebitamento rilevante per il gruppo, a cui il mercato aveva dato risposta negativa nell’immediato per poi arrivare, dopo una sospensione per eccesso di ribasso, nell’ottobre 2001 ad una quotazione di 0,5 euro a fronte dei 2,4 di metà aprile, con capitalizzazione a 31 milioni, inferiore al 50% del prezzo pagato per Longoni, cui si contrapponevano i 123 milioni del luglio 2001.

Inoltre, il bilancio consolidato al 28/2/02, immediatamente antecedente all’acquisto, aveva evidenziato una situazione gravemente compromessa, e dai dati del primo semestre del 2002, esaminati dalla stampa nei mesi successivi, era risultata una grave crisi in continuo peggioramento; nell’ottobre 2001 si era verificato altro episodio eclatante, sottolineato dalla stampa, ovvero l’acquisto da parte della holding del 40% del capitale della G. sport. com. srl detenuto da G.E., vicepresidente della holding, operazione endofamiliare, che veniva collegata alle difficoltà già note(eventi tutti anteriori al pagamento del primo assegno a MGM, emesso il 28/2/03, ma riscosso il 12/3); il 4/3/03, il Gruppo G. aveva denunciato la sottrazione di numerosi libretti di assegni e venivano bloccati numerosi pagamenti ai fornitori, che si rivolsero all’A.G., determinando l’accoglimento di numerose istanze di dissequestro e inizio di un procedimento per simulazione di reato; la stampa aveva posto in relazione le vicende attuali con i dati già evidenziati negli ultimi mesi del 2002.

Secondo la Corte, detti indici indiretti indicavano lo stato di decozione dell’intero gruppo certamente conosciuto, per la diffusione dalla stampa e per la sua evidenza ad un operatore come MGM, mentre il Tribunale aveva dato rilievo a notizie tranquillizzanti diffusi dallo stesso gruppo, in occasione dell’acquisto della Longoni, ma che non erano in grado di sovvertire il grave quadro economico finanziario; gli indici diretti, presenti in tutti i pagamenti, andavano evidenziati nell’insieme; le dilazioni di pagamento senza prestazione di garanzie, il fatto che anche ad altri clienti MGM richiedesse pagamenti anticipati con sconto del 3% (ma non era una prassi provata come generalizzata) e la continuazione dei rapporti non erano di per sè decisivi, ma posti in correlazione anche con la evidente situazione complessiva del debitore rendevano convincente la prova della scientia; vi erano infine elementi specifici anche per il primo pagamento di 92.524,06, per il quale il Tribunale aveva respinto la domanda, trattandosi di forniture della primavera – estate 2002, e visto che sull’estratto conto vi era l’annotazione “da insoluto”, il che significava che anche per tale pagamento MGM aveva avuto difficoltà. Ricorre avverso detta pronuncia MGM s.p.a. sulla base di un unico mezzo.

Si difende con controricorso la Procedura, ed avanza ricorso incidentale basato su di un solo motivo.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380, bis 1.

Considerato che:

Con l’unico mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. sul profilo della scientia, sostenendo che la corte d’appello ha fatto ricorso a criteri nè gravi nè precisi nè concordanti, ignorando elementi di segno opposto; che non è mai stata provata la conoscenza dei protesti nei confronti della G. o dei decreti ingiuntivi; che non è univoco il rilievo dato alle notizie sul gruppo; che i dati di borsa e di bilancio potrebbero rilevare, ma solo per istituti di credito e/o finanziarie.

La ricorrente si duole altresì della valutazione da parte della Corte d’appello degli elementi “interni”, relativi al rapporto tra la ricorrente e la Longoni, sostenendo che gli indici assunti dal Giudice del merito non valgono ad integrare la prova dello stato di insolvenza.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la Procedura si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla statuizione sulle spese di primo grado.

L’unico motivo del ricorso principale è inammissibile, atteso che, al di là della prospettazione come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente si duole della valutazione degli elementi probatori in atti effettuata dalla Corte di merito e dell’esito di detta interpretazione, intendendo a questa contrapporre la propria valutazione, e quindi un’interpretazione diversa dei fatti, a fronte della valutazione degli stessi da parte della Corte del merito, richiedendo un nuovo giudizio di merito, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce un terzo grado ove far valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (così le pronunce delle sez. un., del 7/4/2014, n. 8053 e del 29/3/2013, n. 7931).

E detta differente valutazione, già inammissibile come motivo di ricorso nel regime di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore alla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, lo è ancor più a seguito della riforma, applicabile nella specie ratione temporis, atteso che, come ritenuto nella pronuncia delle Sez.U. del 2/4/2014, n. 8053, è oggi denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in sè della motivazione, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali(nelle ipotesi quindi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” di motivazione).

Dall’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, ex art. 334 c.p.c., comma 2.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nettamente prevalente della ricorrente.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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