Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16179 del 08/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 08/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16179
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
M.L. in qualita’ di socio della Autoleader snc di Fenucci
P. & Vecchi M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 96/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di ANCONA dell’8/06/07, depositata il 12/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;
e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI
Domenico.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti del contribuente di M.L. (che e’ rimasto intimato), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef, addizionale regionale e Inps in relazione all’anno di imposta 1998, la C.T.R. Lazio riformava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente.
2. Rilevato che nella specie si controverte di avviso di accertamento Irpef concernente reddito di partecipazione a societa’ di persone e non risulta che il socio abbia proposto eccezioni di tipo personale, deve evidenziarsi che questa Corte ha affermato che l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessita’ di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. SU n. 14815 del 2008).
Ritenuto pertanto che, a prescindere dalla definizione o meno di un eventuale analogo giudizio instaurato dalla societa’, non potendo essere il presente procedimento iniziato ne’ proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il rilievo del difetto di integrita’ del contraddittorio (quindi della nullita’ dell’intero processo), omesso da parte dei giudici di primo grado e di appello, deve essere compiuto in sede di legittimita’, essendo la Corte dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito, con la conseguenza che la sentenza impugnata in questa sede deve essere cassata, con rinvio alla C.T.P. di Ancona affinche’ provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio.
Atteso l’intervento della citata giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette alla C.T.P. di Ancona. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010