Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16178 del 30/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16178 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Data pubblicazione: 30/07/2015

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Interno e Questura di Roma,
dei

rispettivi

rappresentanti

legali

in persona

pro

tempore,

domiciliati in Roma 1 via dei Portoghesi 12, presso gli
uffici

dell’Avvocatura

Generale

dello

Stato,

da

cui

sono rappresentati e difesi, con dichiarazione di voler
ricevere le comunicazioni relative al processo al fax

·~

“‘d
C)

n.

e

06/96514000

all 1 indirizzo

p.e.c.

u

roma@mailcert.avvocaturastato.it;
ricorrenti –

nei confronti di
Isaac Quayson, elettivamente domiciliato in Roma 1 viale
Angelico 78, presso lo studio degli avv.ti Alessandro e
Silvio
mandato

Ferrara
a

che

margine

to

lo

rappresentano

e

difendono

per

del

controricorso

e

dichiarano

di

voler ricevere le comunicazioni relative al processo al

n.

fax

e

06/98877852

all’indirizzo

p.e.c.

avvsilvioferrara@puntopec.it;

– controricorrente avverso

la

ordinanza

emessa il 17

del

febbraio

Giudice

pace

eli

di

2014

e

depositata il

data

8

febbraio

Roma,

26 marzo

2014, n. 79913/13 R.G.;

Rilevato

che

in

è

2015

stata

depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si
riporta:

Rilevato che
l. Isaac

Quayson,

lasciato
seguito

il

cittadino

proprio paese

ad

accadimenti

a~ricani.

in Lib1.a,

da

e

Ghana,
aver

aver

dopo

compiuto,

che

drammatici

in

avevano

altre peregrinazioni in

~amiglia,

colpito la sua
paesi

del

che 1o avevano condotto da ul.ti.mo

dove

era

fuggito

in

seguito

Alla
·~

guerra civile, è pervenuto infine in Ita1ia il 19

‘””d
C)

settembre

2011.

Qui

è

stato

.fermato presso

lo

sca1o aeroportuale di Fiumicino dalla Polizia di
~rontiera

espul.sione
Pre~ettura

lettera b)

raggiunto

e

emesso

nella

provvedimento

da

stessa

data

di Roma ai sensi del1’art.

del

decreto legislativo n.

Il provvedimento di

espulsione è

di

dalla

13 comma 2
286/1998.

stato motivato

per trattenimento nel territorio nazionale senza
aver presentato la dichiarazione

2

~

cui all’art:. 5

to

u

de~

2

comma

d.lgs

286/1998

n.

presentato

richiesta

e

senza

aver

permesso

~

~

soggiorno nei tezmdni prescritti.
2. I.saac Quayson ha proposto oppo.siz.ione a.l decreto
di es,pulsione che è stata res.pLnta da.l Giudice di

pace di Roma,
ha

che

r.i.levato

.la

confozmdtà

~ug.lio

de.l

2012,

decreto

di

a.lle noxme in esso indicate.

e~sione

3. A

con ordinanza de.l 12

seguito

ricorso

di

Qaayson,

del

.la Corte di

Cassazione, con ordinanza n. 23634/13, ha cassato
l’ordinanza
pronuncia

del

Giudice

motivo

su.l

in

cui

prevede

che

per

mancata

re.lativo
~et t.

2

al.la
ne.l.la

b)

co~z.ione

la

per

si realizzi a seguito de.l decorso del

.l’e~sione

tezmine di

ricorso

di

13 comma

violazione del.l ‘art.
parte

Pace

di

otto giorni

trattenutosi

per

ta.le

senza che

~o

straniero,

ne.l

periodo

ita.liano, abbia presentato .la domanda

territorio
di

permesso

di soggiorno.

4. I.l giudizio è stato riassunto davanti al Giudice

·~

“‘d
C)

di

Pace

di

.Roma

Isaac

da

Quayson

al.

fine

di

ottenere .l’annu.l.lamento del decreto di es.pu.lsione.
S. Con ordinanza del 3

Pace

ha

accolto

febbraio 2014 i.l Giudice di

i.l

ricorso

in

riassunzione,

a.rmu.llato i.l decreto di espu.lsione e
ritu.ione de.l.le

~ese

Ha rilevato

termine

di

otto

.la

de.l giudizio di legittiDUtà

e de.l giudizio di merito a carico
di Roma.

di~sto

de~.la

Prefettura

che il mancato rispetto del

gio:rni

3

risulta

per

tabu.las

to

u

dall’attestazione,

nel

provvedimento

di

es,pulsione, del fe%m0 del cittadino ghanese presso

lo scalo aeroportuale di l’iumicino nella stessa
data

cui

in

stato

è

il

emesso

decreto

di

espulsione.
6. Ricorre per cassazione Il Ministero dell’Interno,

un.itamente alla Questura di Roma,

360

sensi

dell’art.

falsa

applicazione

n.

3

deducendo,

violazione

c.p.c.,

13

del!’ art.

ai

d. lgs.

del

e
n.

286/1998 e affer:m.an.do che erroneamente il Giudice
di

Pace

quale,

ha

accolto

ricorso

del

il

Quayson

seppure espulso senza la concessione dei

prescritti
pe::messo

otto

giorni

soggiorno,

di

successivi,

anni

il

alcun

per

la

non ha

acquisito,

titolo

del

richiesta

per

negli

ottenere

un

valido pe.z:messo di soggiorno.
7. Si

difende

ecc~isce

con

controricorso

Isaac

Quayson

che

l’inammissibilità del ricorso perché: a)

non proposto dal Prefetto che ha emesso il decreto
·~

di

espulsione

ma

dal

Ministero

dell’Interno

e

“‘d
C)

dalla Questura di Roma; b)
del

principio

di

in pal.ese violazione

specificazione

dei

motivi

del

ricorso per cassazione.
Ritenuto

che:

B.
giudizio

Il ricorso è inammissibile. Infatti nel
di

opposizione

al.

provvedimento

prefetti.zio di espulsione dello straniero, spetta
al

prefetto,

provv.,rimento

~e

autorità

impugnato,
4

cbe
la

ha

emesso

il

legittimazione

to

u

esclusiva~

personale e pezmanente a oontradd1re in

giudizio anche in fase di legittimità (Cass. civ.
sezione

I,

ord.

n.

Inoltre

il

ricorso

del

825

deduce

gennaio

19

circostanze

alla motivazione del provvedLmanto di

2010}.

estranee

e.s~sione

e

alla pronuncia di annuLlamento del Giudice di Pace
che

stata

emanata

presupposto

sul

dell’accertam.nto per tabulas della
condizione

essenziale

per

provvedimento es.pulsivo,
presentazione

della

~canza

della

l’adozione

del

costituita dalla mancata

domanda

permesso

di

di

soggiorno nel ter.mine di otto giorni dall’ingresso
nel

territorio nazionale.

di tale

te~ne

e~sione

9.

.la

La mancata

concessione

ha reso illegittimo il decreto di

e obbligato il suo annullamento.
SUssistono pertanto

della

trattazione

consiglio

e,

relazione

verrà

presupposti per

i

controversia

l’~ostazione

se

condi vi sa

dal

della

di

presente
per .la

Co.llegio,

inammissibilità o

dichiarazione di

camera

in

·~

eventua.lmente

“‘d
C)

to

per il rigetto del ricorso.
La

ritiene

Corte
che

inammissibile
ricorrenti
cassazione.

al
I: l

condivide
il

tale

ricorso

con

debba

condanna

pagamento

relazione

delle

e

essere

delle
spese

pertanto
dichiarato

Amministrazioni
del

giudizio

di

processo è esente dall’applicazione del

contributo unificato

e

pertanto

risulta

inapplicabile

l’art. 13 camma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

5

u

P.Q.M.
La

Condanna
delle

Corte

inamm.issibile

Amministrazioni

le

spese

dichiara

del

giudizio

di

ricorrenti
cassazione

il
al

ricorso.
paqamento

liquidate

in

co.plessivi 2 . 100 euro di cui 100 per spese.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del
9 aprile 2015.

…….

‘””O
~

t

o

u

6

CORTE SUPREMADf CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

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