Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16178 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 28/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30227/2011 proposto da:

P.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Ludovisi n. 35, presso l’avvocato Lauro Massimo, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) S.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Prestata la propria attività professionale in favore del Fallimento (OMISSIS) S.p.A., dichiarato dal Tribunale di Napoli, mediante intimazione di un precetto, successiva notifica del pignoramento immobiliare e conseguente istanza di vendita, l’avvocato P.F. ha chiesto al Giudice Delegato la liquidazione del proprio compenso per il complessivo importo di Euro 6.123,91.

2. – Il Giudice Delegato ha respinto l’istanza affermando che il difensore non aveva diligentemente adempiuto ai propri doveri professionali non avendo verificato la sufficienza e completezza della documentazione depositata a sostegno dell’istanza di vendita.

3. – Il professionista ha dunque proposto reclamo che il Tribunale di Napoli, contumace il Fallimento, ha respinto con decreto del 19 luglio 2011, osservando quanto segue:

il giudice dell’esecuzione aveva disposto la cancellazione del pignoramento immobiliare in conseguenza del deposito, in data 30 novembre 2005, di una certificazione notarile per un verso incompleta e, per altro verso, depositata oltre il termine perentorio all’epoca previsto dall’art. 567 c.p.c., comma 2;

-) l’avvocato P. aveva più volte chiesto al Curatore ed al notaio incaricato di dar luogo a tutti ali atti necessari per la predisposizione della relazione notarile relativa alle risultanze dei registri immobiliari e per il suo deposito nel termine di 60 giorni dal deposito dell’istanza di vendita;

-) egli, tuttavia, non aveva fatto buon uso dell’innovazione legislativa costituita dalla novella dell’art. 567 c.p.c. non avendo richiesto al giudice dell’esecuzione la concessione del termine di 120 giorni ivi previsto per l’integrazione della certificazione già depositata;

-) ed infatti, come ritenuto dal giudice dell’esecuzione, la relazione non era completa nè idonea alla vendita, poichè non individuava il comproprietario del bene pignorato nè attestava le formalità pregiudizievoli emerse dalla certificazione ipotecaria successivamente prodotta, certificazione ipotecaria che non poteva integrare quella notarile perchè depositata successivamente alla scadenza del termine perentorio previsto dall’art. 567 c.p.c., comma 2;

-) così facendo, il professionista non aveva diligentemente verificato, come già affermato dal giudice delegato, la completezza e l’idoneità della documentazione depositata a supporto dell’istanza di vendita, in tal modo provocando l’estinzione della procedura esecutiva e l’inefficacia del pignoramento;

-) l’inadempimento dell’obbligazione assunta con la stipula del contratto di prestazione d’opera professionale aveva fatto venir meno il diritto del professionista al compenso.

4. – Per la cassazione del decreto l’avvocato P.F. ha proposto ricorso per due motivi.

Il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi simultaneamente trattati sotto la rubrica “a) Errata applicazione del paradigma di cui all’art. 567 c.p.c., comma 2. b) Errata applicazione del paradigma di cui all’art. 567, comma 3, così come introdotto dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 con decorrenza dal 1 marzo 2006”.

Richiamata la previsione dell’art. 567 c.p.c., il quale consente al creditore procedente di depositare certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, il ricorrente ha evidenziato di aver depositato detta relazione aggiungendo che il giudice dell’esecuzione, invece di ordinare l’integrazione della documentazione, come da prassi costante, aveva dichiarato estinta la procedura, sicchè non era dato vedere quale responsabilità potesse essere attribuita ad esso avvocato P. e quale istanza di proroga dovesse presentare, avendo adempiuto a quanto previsto dall’art. 567 c.p.c..

Secondo il ricorrente “l’art. 567 concede quindi la facoltà al richiedente di presentare una relazione notarile entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, nel caso di specie invece sono trascorsi ben 136 giorni essendo abbondantemente trascorsi i termini per presentare un’eventuale richiesta di proroga, ammessa e non concessa la circostanza che la documentazione esibita era inidonea alla fissazione della vendita”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

A parte il fatto che i motivi non indicano neppure quale delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, ricorrerebbe, e non sono trattati separatamente ma simultaneamente, così da rendere incomprensibile quali censure sarebbero riferibili al primo motivo e quali al secondo, sta di fatto che il ricorso non contiene alcun argomento volto a demolire la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, la quale ratio decidendi si riassume in ciò: a) che la relazione notarile era inidonea; b) che l’avvocato P. non si era avveduto dell’idoneità e non aveva chiesto, come consentito dalla disposizione richiamata dal Tribunale, la proroga finalizzata all’integrazione della documentazione.

Per il resto i motivi sono anche carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, richiesta dall’art. 366 c.p.c., giacchè non si comprende affatto a cosa si riferirebbe il decorso di 136 giorni, avuto riguardo al rilievo che, presentata l’istanza di vendita il 5 ottobre 2005, la relazione notarile era stata depositata tempestivamente, come lo stesso ricorrente riconosce a pagina 9 del ricorso, in data 29 novembre 2005, per cui egli bene avrebbe potuto richiedere la proroga in discorso.

3. – Nulla per le spese.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della prima sezione civile, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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