Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16178 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. un., 25/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 25/07/2011), n.16178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9366/2011 proposto da:

Z.C., rappresentato e difeso, per delega a margine del

ricorso, da sè medesimo unitamente agli avvocati ZAULI MENOTTO,

CUCCIA ANDREA, presso il cui studio in ROMA, PIAZZA AUGUSTO

IMPERATORE 22, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PUBBLICO

MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI FORLI’,

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’ CESENA;

– intimati –

avverso la decisione n. 13/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato Andrea CUCCIA;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento, p.q.r., del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. Z. propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento (n. 20/10 del 13 dicembre 2010) con il quale il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena che dispose l’apertura del procedimento disciplinare a suo carico.

Il ricorso è svolto in quattro motivi. Non risponde il COA intimato.

L’avv. Z. ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, facendo riferimento alla giurisprudenza di questa S.C. sul tema, lamenta nel primo motivo che il CNF abbia ritenuto inammissibile (perchè attinente al merito dell’incolpazione) l’eccezione con la quale egli sosteneva l’indeterminatezza (e, dunque, l’inesistenza) dell’incolpazione stessa.

Il secondo motivo impugna il punto della decisione nella quale è dichiarata inammissibile la proposta eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare (ritenendola “classico aspetto di merito”).

Il terzo motivo censura la decisione nel punto in cui dichiara inammissibile l’eccezione di nullità dell’avviso d’incolpazione per mancata immediata comunicazione all’interessato del procedimento disciplinare (ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 47), ritenendo che l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.

Il quarto motivo censura il punto della decisione che dichiara inammissibile l’eccezione proposta dal professionista riguardo all’omessa comunicazione al P.M. dell’apertura del procedimento disciplinare.

Il ricorso è fondato.

In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, queste S.U., innovando rispetto ad un risalente orientamento, con la sentenza n. 29294 del 15 dicembre 2008, affermarono che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 50, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111 Cost., commi 1 e 2), un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio dell’anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell’ordine stabilisce d’iniziare il procedimento medesimo.

Successivamente, le stesse S.U., con la sentenza n. 22624 dell’8 novembre 2010 hanno precisato che deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense volto a censurare la decisione con la quale il locale Consiglio dell’Ordine abbia stabilito d’iniziare il procedimento medesimo, restando affidata alla prudenza del Consiglio nazionale forense la valutazione, caso per caso, della circostanza che l’eccezione sollevata dal ricorrente sia attinente, in via esclusiva, alla legittimità della deliberazione contestata.

Quanto alla genericità degli addebiti contestati, quest’ultima sentenza afferma che costituisce presupposto di legittimità della delibera di avvio del procedimento disciplinare una chiara e specifica contestazione dei fatti addebitati, tale da escludere il sospetto di un arbitrario esercizio dell’azione disciplinare e da assicurare la possibilità dell’irrinunciabile diritto di difesa dell’incolpato; spetterà al giudizio di merito, poi, la valutazione dell’eventuale fondatezza d egli addebiti.

Anche le altre questioni poste dal professionista attengono alla legittimità della deliberazione contestata, sicchè esse devono essere valutate dal giudice del disciplinare.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato. Ricorrono i motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Forense. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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