Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16178 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PCA DI MAURO A & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 73/2 007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO del 10/02/07, depositata il 15/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo e per

l’assorbimento del 2 motivo del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della P.C.A. di Mauro A. & C. s.a.s. (che e’ rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap per gli anni 1998/2000, la C.T.R. Molise confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente) rilevando che nella specie l’attivita’ della societa’ era di natura professionale e priva di autonoma organizzazione.

2. Il primo motivo (col quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 per avere i giudici d’appello ritenuto necessario, ai fini Irap, l’accertamento della esistenza del presupposto della autonoma organizzazione anche in presenza di una societa’ commerciale – nella specie, in accomandita semplice – e’ manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, secondo la quale l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, di attivita’ di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ autonomamente organizzata (v. tra le altre Cass. n. 3678 del 2007).

La manifesta fondatezza del motivo che precede comporta l’assorbimento del secondo (col quale si deduce vizio di motivazione).

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo.

Alla luce dello sviluppo processuale della controversia si dispone la compensazione delle spese dei gradi di merito, mentre le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno poste a carico della societa’ soccombente.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo d ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 500,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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