Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16177 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 28/07/2020), n.16177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.O., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Ludovisi

n. 35 presso lo studio dell’Avv. Massimo Lauro e rappresentata e

difesa dall’Avv. Pasquale Lambiase, per procura a margine del

ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE.

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 101/51/12 della Commissione

tributaria regionale della Campania, depositata il 4 maggio 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 febbraio 2020 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia, avente origine dall’impugnazione da parte di B.O. di avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP dell’anno di imposta 2002, emesso a seguito di indagini bancarie, la Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado (di accoglimento del ricorso introduttivo) appellata dall’Ufficio, dichiarava la legittimità dell’atto impositivo impugnato, in quando fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie, rispetto alle quali la contribuente, sia in sede di contraddittorio che nel successivo contenzioso, non aveva fornito idonee giustificazioni;

avverso la sentenza B.O. propone ricorso, affidandosi a tre motivi;

l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con i primi due motivi – rubricati rispettivamente 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia: art. 360 c.p.c., n. 5 (ante novella del D.L. 22 giugno 2012, n. 83). Intervenuta formazione del giudicato; 2) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 36° c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 329 c.p.c., all’art. 2909 c.c. e all’art. 324 c.p.c. – la ricorrente lamenta che la C.T.R. abbia risolto, sbrigativamente e erroneamente, l’eccezione di giudicato interno, formatosi sul capo della sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva annullato il verbale di accertamento, in quanto l’Ufficio non aveva svolto uno specifico motivo di appello su tale capo di sentenza;

2. le censure sono infondate. In ordine al primo motivo è sufficiente rammentare che, anche nella vigenza del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio della motivazione doveva, sempre, rapportarsi ad un fatto, nella sua accezione naturalistica e fenomenica, e tale, certamente, non può ritenersi l’asserito giudicato. Con riferimento al secondo motivo, nella genericità che contraddistingue il mezzo di impugnazione, non si ravvisa la sussistenza della dedotta violazione di legge. L’atto di appello, anche nella sintesi riportata in ricorso, investe nella sua interezza le questioni trattate e esaminate dal.primo giudice, con la conseguenza che nessun giudicato interno può ritenersi si sia formato sulla declaratoria di annullamento dell’atto impositivo;

3. con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 116 c.p.c., laddove la C.T.R. iveva legittimato l’operato dell’Ufficio, ritenendo inidonei i documenti allegati dalla contribuente senza, però, compiere alcun esame degli stessi;

3.1 La censura, articolata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è fondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018; in precedenza, in senso conforme, Cass. n. 26111 del 2015 e n. 11102 del 2017), in tema di accertamenti bancari, poichè il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione;

3.2 nel caso in esame, la motivazione resa dal Giudice di appello, a fronte dei numerosi documenti prodotti dalla contribuente (tutti riportati specificamente in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) è generica e del tutto insufficiente, essendosi il Giudice di appello limitato ad affermare la correttezza dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio nella fase precontenziosa;

in conclusione, in accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio al Giudice di merito il quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due;

cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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