Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16177 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. I, 28/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.28/06/2017), n. 16177
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4413/2012 proposto da:
Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Viale G. Mazzini n. 113, presso l’avvocato Cocola Claudio
Marco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il
09/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/04/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CARDINO ALBERTO, che chiede che Codesta Suprema
Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso, con ogni
conseguenza di legge.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
1. – con Decreto del 9 dicembre 2011 il Tribunale di Treviso ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. volta ad ottenere l’ammissione al passivo per l’importo di Euro 368.157,86 in chirografo in luogo della minor somma ammessa per Euro 363.451,14;
a fondamento della decisione il Tribunale ha osservato: -) che l’opposizione si fondava sull’assunto che fosse dovuta alla banca creditrice anche la differenza di Euro 4.706,72 a titolo di spese liquidate a mezzo di un decreto ingiuntivo già ottenuto per il capitale, nonchè di spese della successiva registrazione dello stesso decreto ingiuntivo, munito della dichiarazione di esecutività di cui all’art. 647 c.p.c., in data posteriore alla dichiarazione di fallimento; -) che viceversa il decreto ingiuntivo mancante alla data di dichiarazione del fallimento della dichiarazione di esecutività non era opponibile alla procedura; -) che il decreto ingiuntivo munito della dichiarazione di esecutività successivamente alla dichiarazione di fallimento non era opponibile alla procedura in ragione della maturazione della preclusione di cui alla L.Fall., art. 45;
2. – per la cassazione della sentenza la Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. ha proposto ricorso per tre motivi;
il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. non ha spiegato attività;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. – il ricorso contiene tre motivi;
1.1. – il primo motivo è rubricato: “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 324, 326, 641, 642, 645, 647, 650 e 656 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;
sostiene in breve la ricorrente che il decreto ingiuntivo sarebbe opponibile al fallimento, una volta decorso il termine per impugnare il provvedimento monitorio, indipendentemente dalla dichiarazione di esecutività di cui all’art. 647 c.p.c.;
1.2. – il secondo motivo è rubricato: “Violazione ed erronea applicazione della L.Fall., art. 45, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;
sostiene in breve la ricorrente che il decreto ingiuntivo sarebbe opponibile al fallimento anche in caso di dichiarazione di esecutività emessa successivamente alla sentenza di fallimento;
1.3. – il terzo motivo è rubricato: “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 153 e 184 bis c.p.c., e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
secondo la ricorrente la decisione adottata dal Tribunale di Treviso sarebbe frutto di un improvviso ed imprevedibile mutamento intervenuto nella giurisprudenza e nella prassi consolidata dello stesso ufficio giudiziario, con conseguente applicazione della giurisprudenza di questa Corte concernente le ipotesi di mutamento di interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo;
2. – il ricorso va respinto;
2.1. – i primi due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono infondati;
costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui: “In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c., e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L.Fall., art. 52” (Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; in precedenza tra le tante Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198).
a tale principio, che non v’è ragione di riconsiderare, il giudice di merito si è correttamente attenuto;
2.2. – il terzo motivo è infondato.
Come si è visto nell’esame dei motivi precedenti, il principio applicato dal Tribunale preesisteva all’emissione del provvedimento reso in sede fallimentare, sicchè non vi è spazio alcuno per discorrere di imprevedibile overruling;
3. – nulla per le spese.
PQM
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017