Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16177 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5256/2009 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIGRE’ 37,

presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI Francesco, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO MARINAI,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 28/02/08, depositata il 13/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. M.V., ingegnere, propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso Irap per gli anni 1999/2000, la C.T.R. Toscana riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente) rilevando che dalla documentazione fiscale del contribuente emergeva che egli era titolare di uno studio professionale dotato dei necessari supporti informatici, nel quale risultavano investiti capitali proporzionati all’entità dei redditi prodotti, e che per la propria attività si era avvalso, per ciascuna delle annualità in questione, di collaborazioni esterne, circostanze idonee a far ritenere la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

2. Il primo motivo (col quale si deduce mancanza di motivazione nonchè motivazione apparente) è inammissibile perchè, con riguardo alla dedotta “mancanza di motivazione su di un fatto decisivo” la censura risulta carente in relazione alla previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c., seconda parte, a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume omessa, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008), mentre, con riguardo alla ed. motivazione apparente (equiparabile alla motivazione assolutamente mancante), non risulta formulato un quesito di diritto coerente con la censura proposta, essendo peraltro da rilevare che il quesito proposto a conclusione del motivo in esame (oltre a non riguardare l’error in procedendo costituito dalla denunciata apparenza della motivazione bensì piuttosto una ipotetica violazione di legge) risulta comunque generico, astratto nonchè inidoneo ad esprimere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione del motivo ed a chiarire l’errore imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v. tra le altre Cass. n. 7197 del 2009).

Il secondo motivo (col quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2) è anch’esso inammissibile innanzitutto per inidonea formulazione del quesito di diritto, posto che il quesito proposto involge una quaestio facti, presupponendo la pacificità di fatti che non risultano in alcun modo accertati dalla sentenza impugnata, ed inoltre per difetto di autosufficienza nonchè per mancanza di specifica indicazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti e documenti sui quali il motivo è fondato, essendo peraltro da rilevare che i suddetti atti e documenti non risultano neppure depositati unitamente al ricorso, come richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4.

Il terzo motivo (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) è inammissibile sotto svariati profili e innanzitutto perchè non coglie nel segno, non avendo la sentenza impugnata negato il diritto al rimborso per intervenuta decadenza del contribuente, bensì per la ritenuta sussistenza, per tutte le annualità in questione, del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (dovendo peraltro evidenziarsi che, anche in ipotesi di configurabilità di ratio decidendi concorrente, la censura sarebbe stata inammissibile per difetto di interesse, non essendo risultata in questa sede validamente censurata la ratio decidendi concernente la debenza del tributo per sussistenza del suo presupposto impositivo).

Anche il quarto motivo (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17) è da ritenersi inammissibile sotto svariati profili, e innanzitutto perchè anch’esso non coglie nel segno, non avendo la sentenza impugnata parzialmente negato il diritto al rimborso riducendo l’importo richiesto senza considerare che esso era già stato depurato del credito Irap portato in compensazione, bensì per la ritenuta sussistenza, per tutte le annualità in questione, del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (dovendo peraltro ancora evidenziarsi che, pure in ipotesi di configurabilità di ratio decidendi concorrente, la censura sarebbe stata inammissibile per difetto di interesse, non essendo risultata in questa sede validamente censurata la ratio decidendi concernente la debenza del tributo per sussistenza del suo presupposto impositivo).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA