Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16177 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4345/2012 proposto da:

LOGISTICA NIEDDU SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO RAU giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SARDEGNA SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE PARENTE giusta delega a margine;

COMUNE DI OLBIA UFFICIO TRIBUTI in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO CHIARELLO con studio in

LECCE VIA DEI PROTONOBILISSIMI 8 (avviso postale ex art. 135) giusta

delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 151/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata l’08/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RAU che ha chiesto l’accoglimento;

è comparso l’Avvocato CHIARELLO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHIRICONO per delega

dell’Avvocato PARENTE che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità dei primi

due motivi di ricorso, rigetto del 3 motivo, assorbiti i restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Olbia aveva notificato alla società Logistica Nieddu srl una cartella di pagamento per crediti TARSU per l’anno d’imposta 2006 in riferimento ad un’area adibita a parcheggio e manovra di autoarticolati.

La società Nieddu spa impugnò il provvedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari la quale dichiarò inammissibile il ricorso perchè proposto dalla Nieddu spa, soggetto giuridico diverso dalla Logistica Nieddu srl, effettiva destinataria della cartella di pagamento.

La Logistica Nieddu srl propose appello avverso la sentenza di primo grado davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna la quale dichiarò a sua volta inammissibile il ricorso in appello proposto dalla Logistica Nieddu srl in quanto la società appellante, pur essendo l’effettiva destinataria della cartella di pagamento, non era stata parte del processo di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha proposto ricorso per cassazione la Logistica Nieddu srl con otto motivi.

Il Comune di Olbia ed Equitalia Sardegna spa resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società Logistica Nieddu srl censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui non ha applicato l’istituto della sanatoria ex tunc del difetto di legittimazione attiva rilevato in primo grado, in quanto il giudice di secondo grado ha ritenuto inammissibile l’appello perchè proposto dalla Logistica Nieddu srl che non era stata parte del processo di primo grado senza tuttavia considerare che la costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, Logistica Nieddu srl, andava a sanare ex tunc l’impugnazione in primo grado del soggetto privo di legittimazione processuale cioè la società Nieddu spa.

Con il secondo motivo di ricorso la società Logistica Nieddu srl lamenta l’errore della CTR della Sardegna che invece di ritenere sanato il difetto di legittimazione processuale rilevato in primo grado, ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dalla Logistica Nieddu srl, perchè non era stata parte del processo di primo grado, senza considerare che la nullità era invece sanabile proprio in virtù della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza Logistica Nieddu srl, in quanto trattavasi di mero errore materiale facilmente riconoscibile in relazione alle circostanze ed alla qualità delle parti.

Con il terzo motivo di ricorso la società Logistica Nieddu srl lamenta omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 111 Cost., in quanto il giudice di appello, la CIR della Sardegna, non ha motivato in alcun modo l’omessa applicazione dell’istituto della sanatoria ex tunc del difetto di legittimazione processuale rilevato in primo grado.

Con il quarto motivo di ricorso la società Logistica Nieddu srl lamenta la mancanza di motivazione della cartella di pagamento, unico atto impositivo impugnabile, in quanto non preceduta da alcun avviso di accertamento.

Con il quinto e sesto motivo di ricorso la società Logistica Nieddu srl censura l’omessa dichiarazione di sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3, da parte della CTR della Sardegna per raggiungimento dello scopo in relazione alla eccezione di nullità della notifica dell’atto di appello in quanto proposto contro l’Ufficio tributi e non contro il rappresentante legale dell’Ente.

Con il settimo motivo di ricorso la società Logistica Nieddu srl lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che fosse soggetta al pagamento dell’imposta TARSU l’attività svolta in una superficie di lavorazione industriale nonostante la mancanza del requisito della suscettibilità dell’area a produrre rifiuti.

Con l’ottavo motivo di ricorso la società Logistica Nieddu srl lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che fosse soggetta al pagamento dell’imposta TARSU l’attività svolta malgrado lo smaltimento in proprio dei rifiuti a carico esclusivo della società.

Il ricorso proposto è infondato e deve essere respinto in ordine ai primi tre motivi.

Infatti secondo l’orientamento espresso da questa Corte (Cass. 1994/6886; 1998/6480; 2004/6758): “Legittimate ad impugnare sono solo le parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata e non anche colui che è rimasto estraneo al relativo giudizio, il quale, anche se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo, è solo terzo rispetto alla pronuncia resa “inter alios” e può, pertanto, fare valere il suo diritto o con l’intervento in appello, ai sensi dell’art. 344 c.p.c., o con l’opposizione di cui all’art. 404 dello stesso codice”.

Costituisce pertanto principio pacifico che la qualità di parte legittimata a proporre appello (o ricorso per cassazione), come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta da o contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (v., per riferimenti anche Cass. 16 giugno 2006, n. 13954, e Cass. 7 aprile 1995, n. 4063).

La sentenza su cui si fonda il ricorso – Cass. 1995/11449 riguarda una fattispecie particolare che non si attaglia al caso in esame perchè lì sostanzialmente era stata in giudizio sempre l’Università La Sapienza e per un errore materiale in appello era stato scritto Università Tor Vergata, mentre qui il giudizio di primo grado è stato sicuramente proposto da una società diversa carente di interesse la Nieddu spa mentre la società effettivamente interessata la Logistica Nieddu srl ha cercato di inserirsi nel giudizio per far salvi gli effetti dell’impugnazione della cartella di pagamento ed evitare decadenze.

E’ appena il caso ci sottolineare che nel caso in esame non si è verificato un mero errore materiale, riconoscibile secondo i canoni della normale diligenza, come vorrebbe parte ricorrente: infatti vero che N.G.B. è legale rappresentate sia della Nieddu spa che della Logistica Nieddu srl. Tuttavia proprio per questo motivo non possono nascere equivoci in ordine all’errore commesso nella procura rilasciata nell’atto di appello nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Nieddu spa, soggetto giuridico diverso dalla Logistica Nieddu srl effettiva destinataria della cartella di pagamento.

Pertanto non si tratta di un problema di difetto di legittimazione processuale del rappresentante o di sanatoria della nullità ex art. 156 c.p.c., che riguarda le nullità formali dell’atto che raggiunge comunque il suo scopo e nemmeno sussiste un vizio di motivazione, in quanto il ragionamento della CTR è chiaro ed esauriente tanto più che il secondo motivo comunque non censura la ratio decidendi basata sul principio che l’atto di appello non può essere proposto da chi estraneo al giudizio come nella fattispecie in cui è stato proposto dalla società Logistica Nieddu srl che non era parte del giudizio di primo grado.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto in ordine ai primi tre motivi e conseguentemente gli ulteriori motivi di ricorsi inerenti al merito devono essere dichiarati assorbiti.

PQM

Respinge i primi tre motivi di ricorso assorbiti gli altri, condanna Logistica Nieddu srl al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di Comune di Olbia ed Equitalia Sardegna spa che si liquidano in Euro 4.200,00 complessive per ciascun contro ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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