Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16176 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 28/07/2020), n.16176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28116-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO DEMARTINO, rappresentato

difeso dagli avvocati GIUSEPPE POLARA, GIUSEPPE BISCARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/2013 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositata il 19/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, è stata accolta l’impugnativa proposta da D.S. avverso l’avviso di accertamento (n. (OMISSIS)) con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero dell’imposta IRPEF, sanzioni ed interessi, scaturenti dalla plusvalenza di Euro 210.344,00 – già rideterminata in Euro 95.011,00 con la sentenza di primo grado derivante dalla cessione di terreni edificabili, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ex art. 81, comma 1, lett. b), da sottoporre a tassazione separata per l’anno di imposta 2005;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi;

D.S. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate – denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si duole che il giudice di appello, nella sua prima “ratio decidendi” – avendo ritenuto erroneo il maggior valore, riguardante la piena proprietà dei beni trasferiti, contestato al contribuente, in quanto solo nudo proprietario -, abbia omesso di considerare che l’Ufficio aveva dedotto e dimostrato, nel giudizio di appello, che l’usufruttuario (ossia D.G., padre del controricorrente), al momento di emissione dell’avviso di accertamento nell’anno 2007 era deceduto e, quindi, si era consolidata la proprietà dei beni in capo al contribuente medesimo quale erede;

con il secondo motivo – denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – lamenta che il predetto giudice, con la seconda “ratio decidendi” – nel reputare che “anche i primi giudici hanno affermato nella sentenza impugnata che il valore dei terreni deve essere definito in base a quanto risulta dalla perizia stragiudiziale. I primi giudici, nel determinare la plusvalenza tassabile, sono incorsi nell’errore di non tenere conto che il valore attribuito dalla perizia stragiudiziale riguardava l’intera area che comprendeva anche i terreni già trasferiti con gli atti del 2004” -, abbia trascurato di considerare che la CTP aveva affermato che il valore dei terreni dovesse essere definito sulla base della perizia stragiudiziale redatta nel 2003 con riguardo all’intero compendio per ciascuno degli anni di imposta; sicchè la CTR non avrebbe spiegato le ragioni per le quali aveva sostenuto che la plusvalenza tassabile non dovesse essere calcolata prendendo a riferimento la perizia stragiudiziale, che riguardava l’intera area, nonostante detta perizia fosse stata considerata per determinare la plusvalenza concernente parte dei terreni trasferiti nel 2004;

il primo motivo è infondato, poichè nessuna incidenza può presentare, a conforto della affermata legittimità dell’intera pretesa azionata nei confronti di D.S., il decesso del di lui padre, non essendo in radice concepibile il denunziato fatto decisivo asseritamente non preso in considerazione dalla CTR, ossia “il consolidamento della proprietà in capo all’ex nudo proprietario”, possibile solo anteriormente, ma non successivamente all’alienazione del bene;

il secondo motivo è inammissibile, poichè, in primo luogo, esso difetta del requisito della chiarezza, essendo, da un lato, censurata la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali è stato ritenuto che la plusvalenza tassabile non dovesse essere calcolata prendendo a riferimento la perizia stragiudiziale che riguardava l’intera area, e, dall’altro, riconosciuto, invece, che la stessa CTR abbia affermato che il valore attribuito da detta perizia riguardava l’intera area comprendente anche la parte di terreni già trasferiti con gli atti nel 2004; in secondo, esso non offre evidenziazione del fatto in senso storico-naturalistico (su cui v., di recente, Cass. 3/10/2018, n. 24035: “In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – il vizio relativo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un “fatto”, da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico”) di cui si assume l’omesso esame, non essendo integrato il fatto in questione dalla circostanza che il valore di riferimento dei beni ceduti dal 2003 al 2005 fosse determinato in base alla perizia stragiudiziale riguardante l’intero compendio; senza contare, in ultima analisi, che detta circostanza è stata comunque considerata nella sentenza impugnata, laddove si afferma che “il valore attribuito dalla perizia stragiudiziale riguardava l’intera area che comprendeva anche i terreni già trasferiti con gli atti del 2004”;

al rigetto del ricorso segue il pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali nei confronti del contribuente, che liquida in Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè rimborso spese nella misura forfettaria del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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