Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16176 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. I, 28/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.28/06/2017), n. 16176
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3948/2012 proposto da:
Banca San Biagio del Veneto Orientale Soc. Coop. (c.f./p.i.
(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregoriana n. 56, presso
l’avvocato Galoppi Giovanni, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati Lillo Antonella, Malvestio Massimo, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il
16/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/04/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che chiede che Codesta Suprema
Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso, con ogni
conseguenza di legge.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. – Con Decreto del 5 gennaio 2012 il Tribunale di Treviso ha respinto l’opposizione proposta dalla Banca di San Biagio del Veneto Orientale Soc. coop. contro il provvedimento del 22 febbraio 2011 di ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) Srl per l’importo di Euro 336.582,43 in chirografo anzichè in via privilegiata ipotecaria, con le conseguenti statuizioni in punto di interessi sul credito capitale e spese dell’iscrizione, provvedimento conseguito alla ritenuta inefficacia dell’ipoteca giudiziale in quanto iscritta in forza di decreto non opponibile alla massa perchè sprovvisto della dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c., alla data del fallimento;
ha ritenuto il Tribunale che il decreto ingiuntivo acquistasse efficacia di giudicato sostanziale solo a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e dunque, in assenza di essa, fosse inopponibile alla massa dei creditori concorsuali, secondo l’insegnamento di questa Corte, preesistente all’emissione del decreto ingiuntivo, sicchè neppure ricorreva l’ipotesi per invocare l’inapplicabilità di detto indirizzo, sollecitata dalla banca, quale frutto di un improvviso mutamento giurisprudenziale sopravvenuto;
2. – per la cassazione della sentenza alla Banca di San Biagio del Veneto Orientale Soc. coop. ha proposto ricorso affidato a due motivi; il fallimento non ha spiegato attività.
Diritto
CONSIDERATO IN FATTO
che:
1. – Il ricorso contiene due motivi.
1.1. – Il primo motivo è spiegato sotto la rubrica: “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 641, 642, 645, 647 e 656 c.p.c. e degli artt. 324 e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;
il motivo, che si protrae da pagina 6 a pagina 25, è in breve volto a sostenere che, una volta decorsi i termini per l’opposizione di cui all’art. 645 c.p.c., quantunque in mancanza del provvedimento di cui all’art. 647 c.p.c., il decreto ingiuntivo non opposto sarebbe opponibile al fallimento;
1.2. – il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 184 bis c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;
secondo la società ricorrente l’interpretazione adottata dal Tribunale di Treviso con riguardo al rilievo della dichiarazione di esecutività di cui all’art. 647 c.p.c. per i fini dell’opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento sarebbe a dir poco innovativa, così da ledere il legittimo affidamento prestato alla prassi interpretativa lungamente tenuta dall’organo giurisdizionale in precedenza, secondo il principio formulato da questa Corte con sentenza del 2 luglio 2010, n. 15.811;
2. – il ricorso è infondato
2.1. – il primo motivo è infondato.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui: “In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L.Fall., art. 52” (Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; in precedenza tra le tante Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198);
a tale principio, che non v’è ragione di riconsiderare, il giudice di merito si è correttamente attenuto;
2.2. – il secondo motivo è infondato;
come si è visto nell’esame del motivo precedente, il principio applicato dal Tribunale preesisteva all’emissione del provvedimento reso in sede fallimentare, sicchè non vi è spazio alcuno per discorrere di imprevedibile overruling.
3. – Nulla per le spese.
PQM
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della prima sezione civile, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017