Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16176 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. un., 25/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 25/07/2011), n.16176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8487/2011 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 70,

presso lo studio dell’avvocato DI NAPOLI ROBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CORVAGLIA Rocco Luigi, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE, CONSIGLIO NAZIONALE

FORENSE;

– intimati –

avverso la decisione n. 115/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 22/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Rocco Luigi CORVAGLIA;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. C.P. ha proposto appello avverso la decisione del COA di Lecce, con cui gli era stata irrogata la sanzione delle sospensione dall’esercizio della professione per quattro mesi per aver violato gli artt. 5, 6 e 7 del Codice deontologico forense per non aver proposto opposizione avverso ingiunzione ricevuta da un cliente, che gli aveva corrisposto L. 2.000.000 quale fondo spese e lo aveva incaricato di tale adempimento; per aver assicurato lo stesso cliente dello svolgersi della procedura, consegnandogli appunti al riguardo; per avere affermato di aver promosso altro giudizio civile su incarico dello stesso cliente, previa corresponsione di ulteriori L. 1.000.000 quale fondo spese, contrariamente al vero.

Osservava il CNF, in relazione alla relativa eccezione sollevata, che l’assoluzione pronunciata in giudizio penale non aveva riguardato gli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare e pertanto non scalfiva l’autonomia valutativa degli Organi forensi.

La valenza dei fatti ascritti al legale giustificava appieno la sanzione come irrogata.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, l’Avv. C.; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che il presente ricorso presenta una esposizione di fatti di causa assolutamente insufficiente in quanto ci si limita ad affermare che il C. aveva proposto ricorso avverso la decisione del COA di Lecce e che la stessa era stata confermata dal CNF, per cui si inoltrava ricorso a questa Corte.

Manca qualsiasi riferimento ai fatti di causa, all’andamento del procedimento svoltosi in sede disciplinare, alle ragioni che hanno indotto il COA di Lecce ed il CNF a pervenire alla decisione qui impugnata.

Ora la disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, ha il senso di porre la Corte, senza far ricorso ad altri atti, ivi compresa la sentenza impugnata, in condizione di apprezzare compiutamente le censure che vengono mosse alla decisione impugnata e quindi non risponde a ragioni di mero formalismo.

La mancata osservanza di tale precetto comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso, che deve essere pertanto dichiarata.

E’ appena il caso di rilevare che, atteso l’esito del presente ricorso, l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sanzione irrogata risulta assorbita.

Non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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