Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16175 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 28/07/2020), n.16175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27543-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BRANDIMARTE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE ROSA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EDGARDO D’EPIFANIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2013 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO –

SEZ. di ROMA, depositata il 16/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma, con la quale era stata parzialmente accolta l’impugnativa proposta dalla Brandimarte s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), contenente l’iscrizione di somme dalla medesima dovute a seguito di sentenza definitiva della CTR di Roma che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso un avviso di accertamento Irpeg – Ilor concernente l’anno di imposta 1991; la predetta pronuncia era fondata, nella parte favorevole alla società, sull’assunto che alcuni rilievi contenuti nell’avviso – al punto 2.2 – non erano stati fatti oggetto di impugnazione, sicchè l’iscrizione in cartella delle somme ai predetti rilievi correlate era avvenuta quando oramai era compiuta la decadenza D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ex art. 17;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo;

la Brandimarte s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate – denunciando insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio nonchè omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si duole che il giudice di appello abbia omesso di prendere posizione, in sede di motivazione, sulle deduzioni formulate in sede di gravame da essa ricorrente, incentrate sulla avvenuta contestazione, ad opera della società – mediante il ricorso introduttivo del giudizio, il cui contenuto non è stato oggetto della dovuta verifica -, dei rilievi contenuti nell’avviso;

il motivo è fondato, poichè con l’atto di appello proposto avverso la pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto non contestati dalla contribuente i rilievi di cui al punto 2.2 dell’avviso – riguardante “costi non di competenza”, ossia “interessi passivi di c/c, consulenze amministrative, bolli assicurazioni, assicurazioni, multe e bolli” -, l’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato, in primo luogo, che, negli ultimi due capoversi del ricorso di primo grado, la società, in riferimento agli interessi passivi di c/c ed alla consulenza amministrativa, aveva addotto giustificazioni in merito alla presunta correttezza di tali poste nel proprio bilancio di esercizio 1991 (anzichè nell’anno 1990), ovvero quando “il costo era certo e determinabile”; in secondo luogo che, in riferimento ai rilievi relativi ai bolli, assicurazioni e multe, la predetta società aveva contestato la cifra indicata quale loro ammontare in quanto, presuntivamente, difforme da quella contenuta nel pvc della Guardia di Finanza;

a fronte di tali specifiche deduzioni, la pronuncia impugnata (ove, per quanto di stretto interesse, si legge: “Ritiene la Commissione che l’impugnazione dell’avviso di accertamento, atto prodromico alla presenta controversia, riguardava parte dell’avviso stesso, come è da rinvenirsi dagli atti di causa, lo stesso contribuente nel suo ricorso definisce la posta recuperata a tassazione legittima e la CTP di Roma ne dà atto nella sentenza”) risulta linearmente affetta da un omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, poichè il riconoscimento della non avvenuta impugnazione dei rilievi contenuti al punto 2.2 dell’avviso in questione è desunto – in contrasto con le sopra illustrate deduzioni, di cui non vi alcun cenno in motivazione, sì da risultare del tutto ignorate – da atti di causa genericamente richiamati, senza alcuna pur approssimativa indicazione degli stessi, e in difetto di una necessaria verifica circa il contenuto del ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento;

in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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