Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16175 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. III, 09/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25713/2018 proposto da:

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA COOPERATIVA, incorporante

per fusione La Fata Assicurazione Danni SpA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato

MATTEO MUNGARI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

medesimo in ROMA, VIA G. D’AREZZO 32;

– ricorrente –

e contro

M.G., M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3571/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2018;

udita a relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Fata Assicurazioni Danni SpA, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiese al Tribunale di Roma accertarsi il proprio diritto ad agire in rivalsa, ai sensi degli artt. 1949 e 1950 c.c. e dell’art. 8 delle condizioni di contratto relative ad una polizza fideiussoria, nei confronti di M.G., in proprio ed in qualità di titolare dell’omonima ditta, e di M.C., in qualità di coobbligato di polizza, per ottenere il pagamento di quanto da essa corrisposto all’A.G.E.A., Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura in virtù della polizza stipulata dai M., rientrando così nella somma di Euro 33.119,40, oltre interessi legali. Rappresentò che l’A.G.E.A., in virtù della garanzia concessa da essa compagnia di assicurazioni, aveva concesso ai M. anticipazioni di contributi per la ristrutturazione di vigneti, di importo corrispondente a quanto garantito.

La parte intimata eccepì l’estinzione della polizza fideussoria e dell’atto di coobbligazione, avendo la stessa cessato i propri effetti.

2. Il Tribunale adito, espletata una istruttoria, ritenne che la richiesta di escussione della polizza era intervenuta in periodo di proroga di validità della stessa, sicchè, avendo correttamente la compagnia provveduto ad escuterla, aveva diritto di rivalsa nei confronti dei beneficiari, i quali furono, pertanto, condannati in solido al pagamento, in favore della compagnia, della somma richiesta, di Euro 33.119,40, oltre interessi.

3. A seguito di appello dei soccombenti la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3571 del 24/5/2018, ha accolto il primo motivo di appello, con il quale si eccepiva l’invalidità della clausola vessatoria relativa al rinnovo automatico della polizza fino ad un massimo di sette anni, ed ulteriore proroga di sei mesi rimessa alla volontà dell’ente garantito. Trattandosi di clausola vessatoria, ad avviso degli appellanti, in assenza di specifici: approvazione per iscritto della medesima, doveva ritenersi che la polizza avesse cessato di produrre i propri effetti fin dalla prima scadenza annuale. La Corte d’Appello, accogliendo questo motivo di appello, ha ritenuto che, anche a voler ritenere la piena validità ed efficacia della polizza fino al 26 dicembre 2013, al momento della richiesta di pagamento – 21 gennaio 2014 – il contratto era già scaduto e la garanzia non era più operativa.

A tale ratio decidendi la sentenza ha aggiunto che la clausola di proroga del contratto predisposta dal contraente più forte nell’ambito di un contratto per adesione doveva ritenersi nulla in mancanza di una espressa sottoscrizione e che tale invalidità si trasmetteva all’atto di coobbligazione. Conclusivamente, in accoglimento dell’appello, ha rigettato l’originario domanda di rivalsa.

4. Avverso la sentenza la Società Cattolica di Assicurazione, incorporante per fusione la Fata Assicurazioni Danni SpA, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Nessuno ha resistito al ricorso.

La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., comma 2, artt. 1362,1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 – la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia fatto ricorso ai criteri ermeneutici o di interpretazione del contratto alla stregua dei quali avrebbe dovuto ritenere che la clausola di proroga della garanzia non fosse una clausola vessatoria stipulata in favore del contraente “forte” da approvarsi necessariamente per iscritto dal contraente debole. Ad avviso della ricorrente la stessa clausola non era stata stipulata in favore di Fata ma in favore di Agea la quale aveva il diritto potestativo di estendere la durata della garanzia per un tempo di ulteriori sei mesi, rispetto alla scadenza, restando Fata in tale evenienza obbligati ad acconsentire alla proroga. Il giudice avrebbe dovuto avvedersi del fatto che la clausola poneva entrambe le parti del contratto di assicurazione, contraente ed assicuratore, in una condizione di mera soggezione nei confronti di Agea senza alcun vantaggio per Fata la quale si era limitata a recepire uno schema contrattuale predisposto da Agea e per essa dalla Regione Sicilia. Qualora la Corte d’Appello avesse applicato i criteri ermeneutici cd. di “interpretazione soggettiva” del contratto, anzichè motivare per relationem con riguardo ad una diversa e non pertinente pronuncia di questa Corte, avrebbe concluso nel senso della volontà delle parti di prorogare l’efficacia della polizza.

1.2 Il motivo è inammissibile per grave carenza dell’esposizione del fatto e dunque per palese contrasto con l’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto i ricorrenti non indicano le norme di ermeneutica contrattuale che si assumono violate nè riferiscono le parti della sentenza che avrebbero dato luogo alle lamentate violazioni. I ricorrenti si limitano, infatti, a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., con generico riferimento alle disposizioni cd. di “interpretazione soggettiva del contratto” senza assolvere all’onere su di essi incombente sia di specificare quali canoni ermeneutici siano stati in concreto violati sia i capi di sentenza che si siano dagli stessi discostati. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta della sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni sicchè quando di una clausola contrattuale sono plausibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto:, che fosse stata privilegiata l’altra Cass., 3, n. 11254 del 10/5/2018). Nel caso in esame la censura appare preliminarmente inammissibile in quanto priva di alcuna specificità e dunque in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale; per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l’elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l’interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (Cass., 1, n. 995 del 20/1/2021).

2. Con il secondo motivo di ricorso – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – i ricorrenti lamentano che l’impugnata sentenza, anche per l’ipotesi in cui la clausola n. 4 (relativa alla durata della garanzia) fosse stata ritenuta pienamente valida ed efficace, in ogni caso avrebbe ritenuto che, al momento in cui la richiesta di pagamento era stata formulata il contratto fosse scaduto e la garanzia non fosse più operante. Nell’affermare ciò, ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti con particolare riguardo all’omesso esame di una prova e di altri elementi istruttori acquisiti in giudizio. La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che, ai fini della tempestività della richiesta, il momento cui fare riferimento quale data di accadimento del sinistro oggetto di garanzia, era quello decorrente dal 15 giorno successivo alla richiesta di pagamento, e quindi il 19/10/2013, data espressamente confermata dalla richiesta del 21/1/2014. Ad avvio dei ricorrenti l’invio della missiva del 19/10/2013 non sarebbe stata contestata dalla controparte, sicchè tale fatto storico, ove considerato, avrebbe dovuto condurre la Corte d’Appello a ritenere che la richiesta di escussione della polizza fosse comunque tempestiva.

2.1 Il motivo è inammissibile in quanto non è correlato alla ratio decidendi. Premesso che la sentenza non ha affatto omesso di considerare che l’Agea avesse richiesto in data 4/10/2013 il rimborso delle somme alla ditta M. ed avesse espresso la volontà di escutere la polizza chiedendo al fideiussore il pagamento della somma di Euro 33.119,40, è evidente che, per considerare valida quella polizza, anche oltre la data menzionata dalla ricorrente, al più tardi la validità della polizza stessa avrebbe potuto estendersi per un periodo di ulteriori sei mesi rispetto al termine contrattuale di validità e dunque fino al 26 dicembre 2013 (p. 8 della sentenza), di guisa che, al momento della richiesta di pagamento (21 gennaio 2014), il contratto era già scaduto e la garanzia non più operante.

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, perchè non c’è stata attività difensiva da parte resistente. Occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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