Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16175 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5212/2009 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGO TEVERE

ARNALDO DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato ACIERNO Dante giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI del 16/01/08, depositata il 29/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. G.G., commercialista, propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso Irap per gli anni 2000/2003, la C.T.R. Campania, accogliendo l’appello principale dell’Ufficio e respingendo quello incidentale del contribuente, riformava la sentenza di primo grado (che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente limitando la decorrenza del rimborso) rilevando che dalla documentazione fiscale del contribuente emergeva che per le annualità in questione egli, tra l’altro, aveva utilizzato beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, si era avvalso in modo non occasionale di collaboratori e dipendenti, aveva sostenuto significative spese diverse, così denotando la sussistenza dell’autonoma organizzazione richiesta quale presupposto del tributo in questione.

1. Il primo motivo (col quale il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e contraddittorietà della motivazione evidenziando che, pur avendo i giudici d’appello affermato nella sentenza oggetto di impugnazione che per il 2003 non risultavano costi per compensi a dipendenti e collaboratori ma risultavano documentalmente solo somme ridotte per ammortamento e altre spese, ugualmente avevano riconosciuto la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione, con una valutazione unitaria che aveva attribuito anche all’anno in questione alcuni dati riscontrabili solo in relazione ad altre annualità) risulta manifestamente fondato, posto che la sussistenza del presupposto impositivo deve essere valutata in rapporto a ciascuna annualità e che dalla stessa sentenza impugnata emerge che per il 2003 non sussistevano tutti gli elementi indiziari della sussistenza di una autonoma organizzazione valutati globalmente dai giudici d’appello in relazione alle annualità considerate, in particolare non risultando spese elevate nè alcuna voce relativa a compensi per dipendenti o collaboratori.

Il secondo motivo (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, comma 1 lett. C bis e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, oltre che omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, il ricorrente afferma di avere nell’appello incidentale chiesto che fossero considerati non soggetti ad Irap i compensi percepiti quale componente di collegio sindacale e che sul punto i giudici d’appello non si erano espressi, benchè si trattasse di attività svolta senza impiego di mezzi organizzati) è inammissibile alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la quale, pur avendo chiarito che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (v. Cass. n. 10636 del 2007), ha tuttavia affermato che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi dell’appello (principale o incidentale) integra un difetto di attività che deve essere fatto valere in cassazione non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (come invece nella specie è accaduto), in guanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” per violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. Cass. n. 11844 del 2006; n. 24856 del 2006 e n. 12952 del 2007).

Da quanto sopra esposto consegue altresì che il quesito di diritto proposto risulta inadeguato perchè formulato in relazione alla denunciata violazione di legge e non all’error in procedendo costituito dalla omessa pronuncia e che, in ogni caso, la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, risulta carente in relazione alla previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 2.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto e il secondo deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo limitatamente all’annualità 2003. Alla luce delle alterne vicende della controversia e del relativo sviluppo processuale, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo limitatamente all’annualità 2003. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA