Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16174 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. III, 09/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3775/2019 R.G. proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Sanfilippo,

con domicilio eletto in Roma, Piazza Cola di Rienzo, n. 85, presso

lo studio dell’Avv. Rosamaria Cincaglini;

– ricorrente –

contro

Generali Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe

Ciliberti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via

Monte Zebio, n. 28;

– controricorrente –

e contro

An.An., R.D., R.G., R.P.M.

e R.G.S., rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio

Ingroia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via

Calabria, n. 56, le prime due rappresentate e difese, con separato

controricorso, anche dall’Avv. Giuseppe Ferro;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

V.R.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 2323/2018

depositata il 21 novembre 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato A.M., in solido con Generali Italia S.p.a., al risarcimento dei danni subiti da An.An., R.D., R.G., R.P.M. e R.G.S. in conseguenza del sinistro stradale occorso in data (OMISSIS) nel quale aveva perso la vita il loro congiunto, R.A.;

conformemente al primo giudice la corte territoriale – argomentando dal rapporto della Polizia Stradale, dalle cc.tt.uu. (cinematica e medico-legale) eseguite in sede penale, dalla dichiarazione testimoniale dell’ispettore di P.S. che accorse sul luogo – ha ritenuto che alla guida dell’autovettura (precipitata da un viadotto dell’autostrada (OMISSIS) e rovinata nel sottostante torrente) vi fosse l’ A. e non la vittima, che dall’abitacolo era stata sbalzata fuori durante la caduta, sfondando il parabrezza; hanno considerato invece illogica e non compatibile con i dati fattuali acquisiti l’opposta ricostruzione operata dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado;

avverso tale sentenza l’ A. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resistono, con separati controricorsi, gli intimati indicati in epigrafe, ad eccezione di V.R. che non svolge difese;

An.An. e R.D. presentano due distinti controricorsi con altrettanti difensori;

An.An. e R.D. hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RITENUTO

Che:

con l’unico motivo il ricorrente denuncia “omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi risultanti dagli atti del giudizio”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

deduce che, al fine di individuare chi conduceva il mezzo tra i due occupanti, la corte d’appello avrebbe dovuto considerare anche che:

a) gli occupanti non erano assicurati ai mezzi di ritenzione (circostanza che, in tesi, sarebbe dimostrata dalle foto allegate alle note critiche del proprio c.t.p. e da un rilievo fotografico allegato alla relazione del c.t.u. nominato in primo grado e che smentirebbe l’opposta percezione del teste ispettore di P.S. su cui la Corte d’appello ha basato il proprio convincimento);

b) l’airbag lato guida si attivò nella prima fase della dinamica del sinistro, ovvero al momento dell’impatto del mezzo con la barriera di protezione;

c) i due occupanti precipitarono unitamente al mezzo da un ponte in quota;

d) l’airbag lato passeggero si attivò nella seconda fase della dinamica del sinistro, ovvero al momento dell’impatto al suolo;

sostiene che tali circostanze avrebbero dovuto convincere del fatto che l’unico sopravvissuto all’incidente non poteva che essere colui che si trovata nell’abitacolo lato passeggero;

il motivo si appalesa inammissibile;

lo è anzitutto là dove fa riferimento, nella intestazione, ad un paradigma censorio (quello della “insufficiente motivazione”) non più vigente;

ma anche nella restante parte le critiche si mostrano irricevibili;

la disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è stata oggetto di modifiche plurime con finalità delimitativa del ricorso al vizio logico alla motivazione in facto, da circoscrivere al controllo sulla decisione in fatto della sentenza di merito strettamente funzionale alla tutela del valore costituzionale della motivazione;

in particolare, ai fini che qui interessano, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. decreto sviluppo), ha proceduto alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, facendo riferimento all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed ha introdotto due ipotesi in cui non è possibile invocare il vizio in oggetto, definite, rispettivamente, dal quarto e dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, comma introdotto, quest’ultimo, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a): ipotesi accomunabili nel riferimento alla minore impugnabilità della c.d. doppia conforme;

delle due, a rilevare nel caso di specie è quella che riguarda la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, perchè quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5;

nella specie la decisione della corte d’appello, nel confermare integralmente la sentenza del tribunale, ha condiviso la valutazione sui fatti compiuta dal giudice di prime cure, perciò, per le ragioni esposte, il motivo deve essere dichiarato inammissibile;

al fine di evitare tale conclusione, parte ricorrente avrebbe dovuto, confrontando le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado con quelle poste a base della sentenza di rigetto del gravame, dimostrarne la diversità: il che nel caso di specie non risulta avvenuto;

può comunque soggiungersi che, pur prescindendo da tale assorbente rilievo, il motivo avrebbe dovuto considerarsi inammissibile anche ove fosse stato deducibile;

nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

tale fatto storico deve essere indicato dalla parte – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881) ed essendo comunque escluso che l’omesso esame di elementi istruttori possa di per sè integrare vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

nel caso di specie accade, manifestamente, che le censure si appuntino in realtà non sull’omesso esame di un fatto storico, ma ben diversamente sulla ricostruzione logico deduttiva di tale fatto, in effetti compiuta in sentenza, poichè in tesi frutto di un incompleto o erroneo esame comparato di elementi istruttori (risolvendosi così la critica nella mera sollecitazione di una nuova valutazione delle prove, certamente inammissibile nel giudizio di legittimità);

il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali, che liquida, per ciascuno dei controricorsi (e una sola volta però per le controricorrenti An.An. e R.D.) in Euro 8.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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