Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16174 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12597-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LA NITIDA VESUVIANA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2009 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

depositata il 03/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

l’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 56/51/09 dep. 3.4.2009, che, riuniti gli appelli emessi sull’avviso di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis (relativo a due istanze: la prima per gli anni 2000 e 2001; la seconda per gli anni dal 2000 al 2003), e sulla cartella esattoriale contenente le iscrizioni a ruolo per le differenze di imposte ancora dovute (anno d’imposta 2000 e 2001), ha confermato le sentenze di primo grado (n. 384 e 385 del 2006), ritenendo che il pagamento della prima rata è condizione sufficiente per il perfezionamento del condono, potendo l’Ufficio recuperare le somme non pagate con iscrizione a ruolo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 14 con applicazione della sanzione e degli interessi. L’intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre rilevare in via pregiudiziale che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è stato notificato alla contribuente Società a mezzo del servizio postale, ex art. 149 c.p.c., e che agli atti della ricorrente risulta che la notifica è stata tentata presso la sede della società, risultata irreperibile al messo notificatore, e il plico restituito all’Agenzia delle entrate.

2. Per consolidato orientamento giurisprudenziale la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto; mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto. Accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune (cfr. Cass. n. 7268/2002, n. 10189/2003, n. 3618/2006, n. 20425/2007, n. 7067/2008, n. 15856/2009, n. 3426/2010, n. 14030/2011, n. 16696/2013). Esigenza, questa, postulata dal generale principio di garantire l’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa e, quindi, rilevante agli effetti della validità della notificazione.

Non essendovi prova dell’esperimento degli adempimenti conseguenti al tentativo di notifica non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario (non emergendo inequivocamente, dagli atti prodotti dal messo notificatore, così come prescritto dall’art. 148 c.p.c., comma 2: Cass. n. 4925/2007, n. 16899/2007, n. 1440/2013), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Non occorre statuire sulle spese, dato che la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa fase di giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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