Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16173 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. III, 09/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11697/2018 R.G. proposto da:

L.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessia Panella,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Premuda, n.

1/A;

– ricorrente –

contro

Allianz S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Clemente,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio,

n. 17/A;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Generali Italia S.p.a. (già Assitalia Le Assicurazioni d’Italia

S.p.a.);

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza, n. 60/2018

depositata il 9 febbraio 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. In relazione ai danni subiti per essere stata investita da veicolo rimasto sconosciuto, T.L. convenne, in separati giudizi, avanti il Tribunale di Melfi, la RAS S.p.a. e la Assitalia Le Assicurazioni d’Italia S.p.a., chiedendo la condanna, rispettivamente:

a) della prima al pagamento dell’indennizzo dovuto per effetto di polizza infortuni;

b) della seconda al risarcimento quale impresa designata per il F.G.V.S..

Il tribunale, riuniti i giudizi, dichiarò improponibile la prima domanda (per essere l’indennizzo subordinato in contratto all’esecuzione di perizia contrattuale) e rigettò la seconda (ritenendo dubbia l’effettiva verificazione del sinistro).

2. La Corte d’appello di Potenza ha rigettato il gravame della T., proseguito da di lei erede, L.M., condannando quest’ultimo alla rifusione, in favore delle società appellate, delle spese del grado.

3. Avverso tale sentenza L.M. propone ricorso per cassazione con quattro mezzi, illustrati da memoria, cui resiste la Allianz S.p.a. depositando controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

L’altra intimata deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della memoria depositata da Generali Italia S.p.a., non avendo detta intimata depositato tempestivo controricorso.

Come questa Corte ha già più volte affermato, in tema di giudizio di cassazione, nel procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto del D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, conv., con modif., dalla L. n. 196 del 2016), in mancanza di controricorso notificato nei termini di legge, l’intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 370 c.p.c., ancorchè sia munito di regolare procura speciale ad litem (Cass. n. 24422 del 05/10/2018; n. 10813 del 18/04/2019; v. anche Cass. n. 23921 del 29/10/2020).

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 1469-bis c.c., in relazione alla confermata valutazione di improponibilità della domanda per omessa preventiva esecuzione di perizia contrattuale.

Rileva che:

a) la pattuizione di una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche, come quelle relative a: l’accertamento dell’esistenza del diritto all’indennizzo; la validità e l’operatività della garanzia assicurativa;

b) la richiesta della nomina del collegio di periti era stata, comunque, ritualmente avanzata ma era stata disattesa dalla compagnia facendo venir meno l’obbligo di ricorrervi;

c) trattasi comunque di clausola vessatoria e pertanto nulla ai sensi dell’art. 33, comma 1, cod. consumo.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c..

Lamenta che la corte d’appello, nel convincersi della inverosimiglianza del fatto, ha omesso di valutare tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, omettendo di valutare in particolare le prove testimoniali offerte.

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c. e D.M. n. 55 del 2014, artt. 1,2,4 e 28, per avere i giudici a quibus liquidato le spese di lite poste a suo carico secondo scaglione non corrispondente al valore della causa.

5. Il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Risulta, infatti, del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U. 20/02/2003, n. 2602).

Stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Nel caso di specie il ricorso, come detto, non soddisfa tali requisiti contenutistici, risultando in particolare totalmente omessa l’indicazione, sia pur sommaria:

– del fatto sostanziale da cui originano le pretese (dell’incidente di cui sarebbe rimasta vittima la dante causa dell’odierno ricorrente non sono in alcun modo descritte nè le modalità, nè le circostanze di tempo o di luogo, nè il luogo);

– delle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado;

– dei motivi di appello:

– delle difese svolte dalle controparti in grado di appello;

– della motivazione della sentenza di secondo grado.

6. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente Allianz S.p.a., delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Allianz S.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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