Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16173 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8960-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE B. BUOZZI

19, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CARNEVALI, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIOVANNI GIORDANO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione emesso a seguito del trasferimento di un immobile in virtù di una sentenza resa, ex art. 2932 c.c., con la quale veniva disposto il predetto trasferimento, previa corresponsione del prezzo dovuto ed accollo del residuo mutuo. Il ricorrente ha evidenziato come il pagamento non avesse avuto luogo (nè vi era stato accollo del mutuo) e, quindi, non si era verificata la condizione alla quale era subordinato il trasferimento e, pertanto, le imposte di Registro, ipotecarie e catastali liquidate dall’ufficio non erano dovute. L’ufficio nel costituirsi ha eccepito che il mancato pagamento del residuo prezzo, comporta comunque, la tassazione della sentenza con la corresponsione delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 47. Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, la condizione sospensiva apposta al trasferimento, da individuarsi nella subordinazione dello stesso al pagamento del residuo prezzo, non poteva comportare il pagamento delle sole imposte fisse, dato che per tale norma, non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti subordinati a un evento il cui verificarsi dipende dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore.

La CTP rigettava il ricorso della contribuente mentre la CTR accoglieva l’appello della stessa.

Avverso tale pronuncia, l’ufficio ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre la parte contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va disattesa la richiesta avanzata dalla controricorrente di estensione degli effetti del giudicato in favore di altro coobbligato in solido, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, che riguarderebbe sentenza della CTR di Napoli n. 151/11 e ciò per un evidente difetto di autosufficienza, in quanto la parte contribuente, non allega nè la sentenza nè l’attestazione del passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di talchè questa Corte non è in condizione di verificare se detta sentenza sia passato in giudicato e se l’asserito giudicato non si sia formato sulla base di ragioni personali riferite al coobbligato in solido ((Cass. n. 12766/2015).

Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 27 e 37 nonchè dell’art. 1353 c.c. e ss. e art. 1367 c.c., in quanto, ad avviso dell’ufficio, la subordinazione del trasferimento dell’immobile al pagamento del saldo di quanto dovuto dall’acquirente, comporta, comunque, la tassazione della sentenza con le imposte proporzionali, in quanto il D.P.R. n. 131 cit., art. 37 non farebbe alcuna distinzione rispetto agli atti giudiziari (sarebbero, pertanto, ricomprese anche le sentenze civili che comportano l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare), quand’anche soggetti ad impugnazione, inoltre, la condizione che subordina il trasferimento al pagamento del saldo, non rileverebbe ai fini tributari, in quanto, essendo lasciata all’autonomia dell’acquirente, dipenderebbe dalla sua mera volontà, e quindi, come disposto dal D.P.R. n. 131 citato, art. 27, comma 3 ai fini tributari, tale trasferimento non è considerato sottoposto ad alcuna condizione.

Il motivo è fondato.

E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, trovando applicazione il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13, art. 27 alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, poichè la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall’acquirente all’atto dell’introduzione del giudizio” (Cass. nn. 21625/2015, 16818/2014, 8544/2014, 6116/2011, 11780/2008, 4627/2003, contra Cass. n. 9097/12 e Cass. ordinanza n. 18180/2013 con orientamento non condiviso da questo collegio). Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che il trasferimento immobiliare fosse soggetto a una doppia condizione, relativa non solo al pagamento del prezzo da parte dell’acquirente (corrispondente alla parte di mutuo già pagata da parte della promittente venditrice), ma anche all’accollo del residuo mutuo, e mancando il verificarsi di dette condizioni, la sentenza oggetto di tassazione non poteva esplicare i programmati effetti traslativi e conseguentemente la relativa imposta andava applicata in misura fissa, “fermo il successivo obbligo da parte della contribuente, una volta realizzata la condizione, di pagare l’imposta di registro nella misura proporzionale di legge”. E’ evidente, sulla base dell’orientamento consolidato della S.C. sopra riportato, come non solo il pagamento del saldo è una condizione legata al mero arbitrio della parte promittente acquirente, che potrebbe correrla a proprie scelte di convenienza economica, ma anche l’accollo del mutuo, ha una esclusiva funzione solutoria (alla stessa stregua del pagamento), nell’assetto d’interessi programmato dalle parti, ed è anch’esso subordinato all’iniziativa unilaterale dell’acquirente, con applicazione, quindi, ai fini fiscali, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto , ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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