Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16172 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. un., 25/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 25/07/2011), n.16172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michel – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8591/2011 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 605 DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato IZZO Raffaele, che lo

rappresenta e difende, per procura speciale del notaio Sergio Todisco

di Milano, rep. 179971 del 23/05/2011, in atti;

– resistente con procura –

contro

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 30/2011 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 17/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACAME;

udito l’Avvocato Raffaele IZZO;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero di Giustizia con nota dell’11-11-2009 promuoveva nei confronti del Dottor V.L., giudice presso il Tribunale di Milano, una azione disciplinare contestandogli il ritardato deposito di 100 sentenze penali, di cui 31 relative alla Sezione Distaccata di Legnano e 69 relative alla Sezione gip – gup, nonchè di 46 sentenze civili monocratiche (pari al 34,76% delle sentenze complessivamente depositate) con un ritardo massimo pari a 784 giorni e 55 casi di ritardo superiore all’anno; inoltre all’atto della verifica ispettiva risultavano non ancora depositate altre 15 sentenze penali i cui termini erano già scaduti (con un ritardo massimo di 573 giorni).

In sede di istruttoria disciplinare veniva sentito il Dottor V., che giustificava i ritardi per i gravi concomitanti impegni di lavoro, e produceva documentazione attestante la quantità del lavoro svolto anche comparativamente agli altri magistrati dell’ufficio.

A seguito di contestazione da parte del Procuratore Generale della Cassazione dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q), per i ritardi sopra enunciati nel periodo compreso tra il 25-3-2003 ed il 15-9-2008, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con sentenza del 17-2-2011 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del V. in ordine agli addebiti relativi alle sentenze pronunciate presso la Sezione Distaccata di Legnano del Tribunale di Milano per intervenuta decadenza dell’azione disciplinare, ed ha assolto il V. dalla residua incolpazione per essere rimasti esclusi gli addebiti.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero di Giustizia ha proposto un ricorso articolato in tre motivi; il V. ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione del V. di inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini di legge; al riguardo egli sostiene che la comunicazione della sentenza impugnata è avvenuta in data 24-2-2011 al Ministero della Giustizia, che ha presentato l’atto di impugnazione presso la segreteria della Sezione Disciplinare del CSM soltanto il 28-3-2011, quindi oltre il termine di giorni trenta decorrente dalla suddetta comunicazione.

L’eccezione è infondata.

Dall’esame degli atti emerge che copia della sentenza impugnata è stata ricevuta dal Ministero di Giustizia in data 25-2-2011, e che, considerato che il giorno 27-3-2011 era festivo, il termine di giorni trenta per l’impugnazione della suddetta sentenza, decorrente dalla relativa comunicazione, è scaduto il successivo 28-3-2011, giorno in cui il Ministero attuale ricorrente ha depositato quindi tempestivamente presso la segreteria della Sezione Disciplinare del CSM il ricorso in oggetto.

Venendo quindi all’esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione delle norme stabilite a pena di decadenza dall’azione disciplinare ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e, in subordine, vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, con riferimento alle 77 sentenze depositate in ritardo dal V. nel periodo 20- 5-2002/11-11-2003, trattenute in decisione quando egli era assegnato alla Sezione Distaccata di Legnano del Tribunale di Milano, era decorso il termine di decadenza annuale di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 15, comma 1, per l’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Ministero di Giustizia; il ricorrente sostiene che non è stato considerato che l’azione in questione era stata promossa da tale Ministero e non dal Procuratore Generale della Cassazione, mentre solo con riferimento a quest’ultimo la Sezione Disciplinare del CSM ha analizzato gli atti (in particolare la risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta dal Presidente della Corte di Appello di Milano) ai fini della decorrenza del suddetto termine annuale; nessuna argomentazione invece era stata svolta con riguardo alla possibilità di esercitare l’azione disciplinare nel medesimo termine da parte del Ministro di Giustizia, come in effetti era avvenuto nella fattispecie ai sensi dell’art. 14, comma 2, del citato D.Lgs., nel testo integrato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111, art. 4, comma 17, facoltà da ritenersi del tutto autonoma e svincolata da quella del Procuratore Generale della Cassazione.

Il ricorrente, poi, aggiunge che nella sentenza impugnata vi era soltanto un generico riferimento ad una seduta del CSM del 19/10/2005, nella quale era stato disposto di prendere atto della nota n. 96 dell’8-4-2005 del Presidente della Corte di Appello di Milano con la quale si segnalavano gravi ritardi nel deposito di sentenze civili da parte del Dottor V., “essendo informati i titolari detrazione disciplinare”; al riguardo il Ministero della Giustizia, pur segnalando l’irrilevanza di tale richiamo per le considerazioni già espresse, sostiene che la segnalazione in questione, pervenuta all’Amministrazione esponente, riguardava soltanto 20 sentenze civili monocratiche che non risultavano ancora depositate dal Dottor V.; in ogni caso, qualora si dovesse ritenere che tale riferimento implichi una pronuncia implicita di decadenza dall’azione disciplinare anche per quanto riguarda il Ministro di Giustizia, il ricorrente evidenzia il vizio di motivazione per l’omesso esame del contenuto della nota – attraverso cui soltanto sarebbe stato possibile individuare la portata della decadenza – e per l’attribuzione di rilievo ad una generica presa d’atto del CSM del tenore sopra riportato.

La censura è fondata.

La Sezione Disciplinare del CSM ha rilevato, quanto agli addebiti relativi alle sentenze pronunciate presso la Sezione Distaccata di Legnano del Tribunale di Milano, l’intervenuta decadenza dell’azione disciplinare nei confronti del V. per l’avvenuto decorso del termine annuale previsto dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 15, comma 1; in proposito ha affermato che dalla documentazione prodotta dall’incolpato era emerso che la Procura Generale della Cassazione nel luglio del 2005 aveva chiesto al Presidente della Corte di Appello di Milano di rendere chiarimenti in ordine al deposito delle sentenze introitate dal V. quale giudice monocratico presso la suddetta Sezione Distaccata di Legnano, e che quest’ultimo in data 22-7-2005 aveva trasmesso una nota di risposta al Presidente della Corte territoriale menzionata; la sentenza impugnata ha aggiunto che nella seduta del 19-10-2005 il CSM aveva disposto prendersi atto della nota del Presidente della Corte di Appello con la quale si segnalavano i ritardi del V. “essendo informati i titolari dell’azione disciplinare”, e da tali elementi ha accertato che la Procura Generale della Cassazione aveva avuto notizia precisa nel corso dell’anno 2005 degli stessi fatti posti successivamente a fondamento, insieme ad altri, della contestazione disciplinare, e che non aveva esercitato, in relazione ad essi, l’azione disciplinare nel sopra richiamato termine annuale.

Orbene occorre rilevare che l’indagine in proposito svolta dalla sentenza impugnata ha riguardato espressamente la tempestività o meno dell’esercizio dell’azione disciplinare (rispetto agli addebiti contestati al V. quanto al deposito delle sentenze presso la Sezione Distaccata di Legnano del Tribunale di Milano) da parte della Procura Generale della Cassazione, cosicchè erroneamente ha tratto dagli elementi esaminati la conclusione dell’intervenuta decadenza dall’azione disciplinare da parte del Ministero di Giustizia, considerata l’alternatività – ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 14 – tra Ministero di Giustizia e Procura Generale presso la Corte di Cassazione nell’iniziativa del promovimento dell’azione disciplinare, con la conseguenza che l’eventuale decorso del termine annuale di decadenza per uno dei predetti titolari non estingue il potere di iniziativa dell’altro (Cass. S.U. 16-2-2007 n. 3612), e che quindi la conoscenza del fatto (ritenuto idoneo a promuovere l’azione disciplinare) procurata all’uno dei due titolari dell’azione disciplinare non ne preclude l’esercizio da parte dell’altro; invero l’accertamento compiuto dalla Sezione Disciplinare del CSM al riguardo è privo di qualsiasi riferimento alla conoscenza del fatto da cui far decorrere il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Ministero di Giustizia; nè in proposito acquista rilievo in senso contrario la nota sopra menzionata del Presidente della Corte di Appello di Milano con la quale si segnalavano i ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte del V. “essendo informati i titolari dell’azione disciplinare”, in quanta l’omesso esame del contenuto di questa nota preclude di verificare a quali ritardi essa si riferisse, e quindi di accertare l’eventuale coincidenza di tali ritardi con quelli oggetto della contestazione poi elevata in sede disciplinare riguardanti le sentenze pronunciate dal V. presso la Sezione Distaccata di Legnano di Tribunale di Milano.

Pertanto occorrerà procedere in sede di rinvio ad un nuovo esame di tale profilo della causa. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 544 c.p.p. e del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), assume che erroneamente la sentenza impugnata ha ridimensionato l’entità dei ritardi riferibili all’incolpato attribuendo alla presunzione di non gravità del ritardo che non supera il triplo dei termini stabiliti dalla legge una valenza di sostanziale franchigia; infatti, defalcando dal ritardo effettivamente accumulato, rispetto al giorno in cui la sentenza avrebbe dovuto essere depositata, un periodo pari al triplo del termine previsto dalla legge per il deposito, ha attribuito alla presunzione di non gravità prevista dall’articolo sopra menzionato del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la natura di prolungamento del termine di legge.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, rileva che la sentenza impugnata, dopo aver affermato di aver accertato che, al momento in cui era terminata l’ispezione, il dottor V. non aveva ancora depositato 15 sentenze, ha omesso del tutto la valutazione di tale ritardo; invero si doveva considerare non solo che il ritardo accumulato al 16-9-2008 (data cui si riferiscono i dati allegati all’incolpazione) era già grave, ma anche che si trattava di decisioni riferibili agli anni 2007 e 2008, per cui le circostanze che la Sezione Disciplinare del CSM ha posto a base dell’assoluzione del V. assumevano un valore significativamente inferiore.

Il ricorrente aggiunge poi che, alla luce della tempestività dell’azione esercitata dal Ministero esponente, stante la necessità di riprendere in considerazione anche le 77 sentenze pronunciate presso la Sezione Distaccata di Legnano del Tribunale di Milano originariamente escluse dalla contestazione e le 15 sentenze ancora non depositate, mutavano radicalmente gli elementi di valutazione per apprezzare la giustificazione dei ritardi; in tal senso il ricorrente rileva non solo l’aumento del numero di sentenze depositate in ritardo e la durata dei ritardi, ma anche la corrispondenza degli stessi con la particolare situazione lavorativa in cui si era venuto a trovare il Dottor V., atteso che tanto l’applicazione presso l’Ufficio di Sorveglianza di Pavia, quanto l’assegnazione dei due delicati e complessi processi cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata erano intervenute nel 2004, mentre i ritardi in questione si riferivano agli anni 2002 e 2003.

Entrambe le enunciate censure restano assorbite all’esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame alla Sezione Disciplinare del CSM. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Sezione Disciplinare del CSM e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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