Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16172 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. III, 09/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.E.E., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Luigi Migliaccio, del Foro di Napoli, presso il cui

studio è elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Cavour n. 139.

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 641/2019,

pubblicata il 7/5/2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 febbraio

2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che la signora O., nata in (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiata, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che lo ha rigettato con ordinanza in data 11.5.2018;

– che l’ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata con la sentenza di cui in epigrafe;

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, la ricorrente, comparendo personalmente in udienza dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato: 1) di essere fuggita dal proprio Paese, nel luglio del 2014, per sottrarsi ad un matrimonio con un uomo anziano impostole dallo zio – il quale, in conseguenza del suo rifiuto, l’aveva ferita ad una gamba – ed a gravi violenze di genere, consistite nelle persecuzioni sessuali subite dal marito di una zia – presso la cui abitazione si era rifugiata per sottrarsi al matrimonio imposto – in assenza di tutela da parte delle autorità locali (mostrando altresì, in sede di udienza, una cicatrice ancora presente sulla gamba a conferma sia del pericolo di persecuzioni dirette e personali, che del rischio oggettivo di danno grave alla persona); 2) di avere intrapreso, in Italia, un virtuoso percorso di integrazione, studiando la lingua italiana, ed avendo una casa e un lavoro;

– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;

– che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha opinato per l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, ritenendo, testualmente:

QUANTO ALLA STATUS DI RIFUGIATA.

1) che “la questione del matrimonio imposto non appariva affatto così rilevante e centrale nell’ambito dell’articolato e complesso racconto dell’istante”;

2) che “era ben vero che, di seguito al rifiuto opposto al matrimonio voluto dallo zio, la richiedente si trasferì a (OMISSIS) presso una zia”;

3) ma che “il motivo del suo allontanamento appariva maggiormente riferito alle molestie che di seguito avrebbe subito dal marito della zia piuttosto che al rifiuto del matrimonio voluto dal fratello del padre;

4) che, “pur a seguito di tale rifiuto, la richiedente aveva continuato per un apprezzabile periodo di tempo a vivere in Nigeria, dalla quale si era allontanata solo dopo le molestie subite dallo zio, non avendo più in quel Paese alcun radicamento familiare”;

5) che “le motivazioni dell’allontanamento ben difficilmente potevano essere individuate nella vicenda del matrimonio imposto, e, quand’anche così fosse stato, e volendo anche superare l’oggettiva difficoltà di considerare il genere femminile come “un gruppo sociale” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, lett. d), non sarebbe stato certamente possibile qualificare una vicenda di carattere evidentemente e indiscutibilmente privata quale episodio di una pretesa, più vasta e generalizzata persecuzione di genere ai danni delle donne in Nigeria;

6) che “nulla del racconto della ricorrente consentiva di concludere che il matrimonio preteso dallo zio fosse risultato ed espressione di una forma di violenza generalizzata e rivolta verso il genere sessuale femminile, e non invece (al pari di quello che succede in molti altri paesi del mondo e in svariati strati sociali) una volontà assolutamente privata e occasionale della famiglia;

7) che, nella specie, faceva difetto il requisito della qualificante motivazione della persecuzione subita, oltre che, si aggiunge, del carattere della rilevante gravità della stessa, posto che la reazione dello zio, seppur violenta, non si era manifestata tale da giustificare l’abbandono del paese di provenienza”.

QUANTO ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA.

8) che l’appellante non aveva mai dedotto di essere stata condannata alla pena capitale nè di essere stata altrimenti condannata a pena detentiva tale da temere trattamenti disumani o degradanti, di modo che, nella specie, non possono ritenersi ricorrere le ipotesi previste del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

9) che, del resto, non poteva predicarsi la ricorrenza dell’ipotesi di cui alla lett. b) con riferimento al matrimonio imposto, ovvero alle molestie sessuali subite dal marito della zia… episodi che non integravano delle vere e proprie persecuzioni, di entità peraltro grave, come richiesto dalla legge;

10) che “le brame sessuali del marito della zia sarebbero stato facilmente evitabili con il semplice allontanamento dalla casa della zia”.

11) che le complessive condizioni di sicurezza del Paese non configuravano l’ipotesi del rischio di danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. c), in assenza di una situazione di conflitto armato interno, sulla base delle COI acquisite.

QUANTO ALLA PROTEZIONE UMANITARIA.

12) che “non apparivano utilmente allegate nè potevano ritenersi dimostrate specifiche situazioni soggettive tali da giustificarne il riconoscimento”;

13) che l’istante “non rientrava in categorie soggettive in relazione alle quali ravvisare lesioni di diritti umani di particolare entità (individuate, a titolo meramente esemplificativo, in cittadini stranieri affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio Paese: Cass. 26997/2013);

14) che non era possibile “ravvisare nella situazione personale rappresentata dall’istante una situazione di vulnerabilità non rientrante tra le misure tipiche… perchè caratterizzata da un’esigenza comunque qualificabile come umanitaria, come correttamente deciso dal Tribunale di Ancona (cfr. Cass. 15466/2014).

Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di 4 motivi di censura;

Il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

LA CORTE OSSERVA.

1. Il ricorso è manifestamente fondato.

2. Con il primo motivo, si lamenta: error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatti decisivi per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), relativi alla condizione delle donne in Nigeria, nonchè alla prassi del matrimonio forzato.

2.1. Con il secondo motivo, si lamenta: error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istambul; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e); art. 3, commi 3, 4 e 5; art. 5 e art. 6, comma 2; art. 7, comma 2, lett. a ed f; art. 8, comma 1 lett. d); D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis), art. 8, comma 3.

2.2. Con il terzo motivo, si lamenta, sotto altro profilo di diritto, le medesime violazioni di error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istambul; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e); art. 3, commi 3, 4 e 5; art. 5 e art. 6, comma 2; art. 7, comma 2, lett. a ed f; art. 8, comma 1, lett. d); del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis), art. 8, comma 3.

3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente fondati.

3.1. Va premesso che, in ossequio al principio di autosufficienza, la difesa della ricorrente riporta, in seno al ricorso per cassazione, il contenuto dell’atto di appello (ff. 2-6), corredato dalle informazioni, allegate in quella sede, contenute in numerose COI rilevanti ai fini del decidere (f. 12 dell’odierno atto di impugnazione).

3.1.1. Va altresì premesso come, in entrambi i giudizi di merito, il racconto della richiedente asilo sia stato ritenuto credibile (con la conseguenza che, sul punto, in assenza di impugnazione del Ministero, deve ritenersi formato il giudicato interno) e il rigetto della domanda di protezione internazionale sia stato fondato su considerazioni – non conformi a diritto, e del tutto dissonanti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità – che da quella valutazione di credibilità dei fatti narrati prendevano inopinatamente le mosse.

3.2. Sono gravemente viziate in diritto, oltre che intrinsecamente e insanabilmente contraddittorie, le affermazioni della Corte territoriale secondo le quali:

– la vicenda del matrimonio imposto non apparisse affatto così rilevante e centrale (supra, in narrativa, sub 1);

– nella specie, si era di fronte ad una vicenda di carattere evidentemente e indiscutibilmente privata (supra, in narrativa, sub 5);

– l’allontanamento dopo le molestie subite dallo zio era stato causato dalla sopravvenuta mancanza di alcun radicamento familiare (supra, in narrativa, sub 4);

– nella specie, faceva difetto anche il carattere della rilevante gravità, posto che la reazione dello zio, seppur violenta, non si era manifestata tale da giustificare l’abbandono del Paese (supra, in narrativa, sub 7);

– un matrimonio imposto e le molestie sessuali subite non integravano delle vere e proprie persecuzioni di entità peraltro grave come richieste dalla legge (supra, in narrativa, sub 9);

– l’istante non rientrava nelle categorie soggettive rispetto alle quali ravvisare lesioni dei diritti umani di particolare entità, quali, tra gli altri, quelle impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio Paese (supra, in narrativa, sub 13).

3.3. I gravi e inemendabili vizi da cui risulta affetta, in parte qua, la motivazione della sentenza impugnata sono rappresentati dall’avere la Corte totalmente ignorato, in subiecta materia, tanto il disposto normativo, quanto i principi costantemente affermati da questo giudice di legittimità, alla luce dei quali il matrimonio imposto (cui, nella specie, si aggiungevano i tentativi di violenza sessuale) costituisce motivo indiscutibile di riconoscimento di protezione internazionale (potendosi al più discutere della forma di protezione maggiore da riservare alla richiedente asilo).

3.4. La inemendabile contraddittorietà della motivazione – che si colloca ben oltre al di sotto della soglia dell’apparenza – è costituita:

– dalla esclusione della gravità del fatto e dal contestuale riconoscimento della violenza della reazione dello zio, manifestatati attraverso il ferimento ad una gamba di cui la richiedente asilo porta ancora la cicatrice – onde il quesito in ordine ai comportamenti che, alla luce di tale metro di valutazione, sarebbero da considerare “gravi” (a meno di non ritenere tali il successivo omicidio della renitente, anche se, in tal caso, la domanda di protezione internazionale non sarebbe verosimilmente giunta all’esame della Corte territoriale);

– dall’affermazione secondo cui le brame sessuali dello zio sarebbero state “facilmente evitabili” allontanandosi da casa, e dallo speculare riconoscimento che tale allontanamento non solo ci fu, ma che la fuga in Italia fu causata proprio dalla perdita definitiva di qualsiasi radicamento familiare nel Pese di origine, a seguito dei ripetuti episodi di molestie sessuali;

– che l’istante non rientrava nelle categorie di soggetti dei quali venivano lesi i diritti umani e nel ritenere non ricompresa tra tali soggetti la ricorrente, pur riconoscendosi, con elenco esemplificativo (penultimo foglio della sentenza peraltro priva anche di numerazione – ultimo capoverso, ultimo foglio, primo rigo) che tale categoria ricomprendeva i soggetti impossibilitati ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio Paese (tra le quali, opina evidentemente la Corte territoriale, non rientrerebbe nè quella di amare e di sposare un uomo scelto liberamente e non imposto con la violenza da altri, nè quella di non soggiacere agli appetiti sessuali di un parente presso il quale sì era cercato rifugio);

3.4.1. Incomprensibile, infine, appare il richiamo alla giurisprudenza, qualificata come “corretta”, del tribunale di Ancona, e ancor meno intellegibile risulta la citazione, come precedente di legittimità, di Cass. 15466/2014, predicativa di principi di diritti del tutto opposti a quelli adottati in sentenza.

4. Risulta, inoltre, del tutto omessa – a seguito del giudizio di credibilità della ricorrente – l’indispensabile cooperazione istruttoria volta all’accertamento del grado di diffusione della violenza di genere in Nigeria, della condizione specifica delle donne sole in quel Paese, della frequenza della prassi dei matrimoni imposti, dell’assenza di tutela da parte delle autorità pubbliche a fronte di tali episodi di violenza “di genere” (anche se non “di gruppo sociale”, come acribicamente specificato dalla Corte territoriale), vicende per l’accertamento delle quali sarebbe, inoltre, bastato consultare le numerose fonti, attendibili e aggiornate, allegate dalla difesa nel giudizio di appello.

4.1. La violazione di legge si manifesta cristallinamente, ancor prima che con riguardo al disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 – come osserva la difesa della ricorrente nell’illustrazione dei motivi in esame – con riferimento alle norme contenute nella Convenzione di Istambul del 2011, ratificata ed entrata in vigore in Italia il 27.6.2013 (e non nell’agosto del 2014, come si legge in ricorso), e dunque legge dello Stato a tutti gli effetti, sulla quale, amplius, in fra, sub 6 ss..

5. Nel riaffermare il consolidato principio di diritto a mente del quale la violenza di genere (quale il matrimonio imposto ed il tentativo di abusi sessuali) rientra, ipso facto, tra le ipotesi in cui il riconoscimento della Protezione internazionale (oltre alla già citata Cass. 15466/2014, Cass. 25873/2013, Cass. 25463/2016, Cass. 28152/2017), va, in particolare, rammentato quanto si legge nella sentenza 563/2013 di questa Corte (di sei anni precedente alla decisione oggi impugnata), in relazione ad un caso (sia pur solo in parte) sovrapponibile a quello odierno: “La Corte d’appello omette ogni considerazione in ordine all’accertamento del comportamento (di tolleranza, collusione o contrasto) delle autorità statuali rispetto a situazioni di violenza diffusa quale quella allegata dalla parte richiedente anche attraverso documentazione derivante da organismi non governativi, ignorando completamente l’obbligatorietà di tale accertamento alla luce del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6 e 7 (…) la Corte d’Appello ha ricondotto le dichiarazioni della ricorrente ad un contesto di violenza comune omettendo di verificare (…) un contesto socio politico qualificato dalla ricorrente come di grave vulnerabilità per una ragazza giovane e senza riferimento familiare, a causa della diffusione di pratiche violente nei confronti delle donne, realizzate in un contesto di tolleranza o quanto meno di grave insufficienza degli interventi delle pubbliche autorità (…). Tale conclusione è stata assunta senza il preventivo accertamento (e la giustificazione espressa del suo esito): a) del contesto politico sociale nell’area di riferimento; b) del grado di diffusione della violenza di genere nello stato di provenienza ove la ricorrente potrebbe essere rimpatriata; c) della condizione specifica delle donne sole, specie se già vittime di violenze e di minacce; d) del grado d’intervento e controllo delle autorità pubbliche di fronte a tali forme di violenza specie se diffusa. Oltre a tale decisiva omissione, il provvedimento impugnato è carente anche un esame critico della documentazione di parte (…) mancando qualsiasi giustificazione probatoria alle conclusioni assunte. Così operando, la Corte ha del tutto disatteso il fermo e consolidato orientamento di legittimità, relativo all’esistenza e all’articolazione non del mero potere o facoltà ma dell’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa in questa tipologia di provvedimenti”.

6. Tanto premesso, osserva il collegio come debba preliminarmente ritenersi fondata la domanda di protezione internazionale volta al riconoscimento dello status di rifugiata, prima ancora di quella (pur richiesta, e a sua volta fondata) di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 20017, art. 14, lett. b).

6.1. L’art. 3 della Convenzione di Istanbul definisce la violenza nei confronti delle donne in termini di violazione dei diritti umani e di forma di discriminazione, comprendenti tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà;

6.2. L’art. 37, dispone che le Parti (firmatarie della Convenzione) adottano le misure legislative necessarie per penalizzare l’atto intenzionale di costringere un adulto a contrarre matrimonio;

6.3. L’art. 60, prevede che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come forma di persecuzione: le parti si accertano che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che, nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato”.

6.4. Questa Corte, con le sentenze 28152/2017 e 12333/2017, aveva già operato un esplicito richiamo alle norme (in particolare, agli artt. 3 e 60) della Convenzione di Istanbul, oltre che alle disposizioni (definite “di soft law”) delle linee guida dell’UNHCR sulla persecuzione basata sul genere (che resta una forma ben più grave di persecuzione rispetto a quella riservata “ai gruppi sociali”, rispetto ai quali la Corte territoriale ritiene di dover ravvisare “difficoltà” nel ricomprendervi la violenza di genere). In particolare, al punto 25, viene specificato che si ha persecuzione “anche quando una donna viene limitata nel godimento dei propri diritti a causa del rifiuto di attenersi a disposizioni tradizionali religiose legate al suo genere”.

6.4.1. Nel caso esaminato con la prima delle sentenze poc’anzi citata, questa Corte ebbe a scrivere che “la richiedente asilo, di religione cristiana, si era rifiutata di rispettare la consuetudine del proprio villaggio subendo la persecuzione da parte del cognato che la rivendicava in sposa. Non c’è dubbio che la ricorrente sia stata vittima di una persecuzione personale e diretta per l’appartenenza ad un gruppo sociale (ovvero in quanto donna) nella forma di atti specificamente diretti contro un genere sessuale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, lett. f))”, volta che, si legge ancora in motivazione, “ai sensi dell’art. 5, lett. c), responsabili della persecuzione possono essere anche soggetti non statuali, se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio non possono o non vogliono offrire protezione adeguata ai sensi dell’art. 6, comma 2”.

7. Alla luce di tali premesse, osserva il collegio come, alla luce delle linee guida dell’UNHCR (Linee Guida sulla Protezione Internazionale n. 1, La persecuzione di genere nel contesto dell’art. 1A(2), della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, della Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979), della più volte citata Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, non sia revocabile in dubbio che la ricorrente è stata vittima di violenza di genere, illegittimamente, immotivatamente ed arbitrariamente ricondotta, nella specie, “ad una vicenda assolutamente privata e occasionale della famiglia”.

7.1. Seppur la definizione di rifugiato di cui all’art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), non preveda espressamente l’appartenenza di genere tra le cause di persecuzione, una prima integrazione della disciplina sull’asilo in relazione al genere è stata fornita dalle poc’anzi citate Linee guida dell’UNHCR sulla persecuzione di genere nel contesto dell’art. 1 (2) della Convenzione del 1951, con le quali si evidenzia la necessità di interpretare la disciplina dell’asilo anche in un’ottica di genere, che deve essere inteso, a giudizio di questo collegio, come status di appartenenza sociale, economica e culturale e non come grossolana differenziazione soltanto biologica e chimica tra sessi opposti. Con la conseguenza che l’appartenenza di genere ben possa (ed anzi debba) essere considerata, in determinate condizioni, come riferibile “ad un particolare gruppo sociale” che può essere oggetto di persecuzioni già ai sensi dell’art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra.

7.2. Ulteriore conferma della bontà di tale interpretazione, la più volta citata Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica” stabilisce che la violenza contro le donne e le discriminazioni fondate sul genere sono violazioni dei diritti fondamentali nei confronti di tutte le donne senza alcuna distinzione.

7.3. Un capitolo specifico della Convenzione di Istanbul è dedicato a donne migranti e richiedenti asilo quali persone particolarmente esposte alla violenza di genere. La Convenzione fornisce agli Stati aderenti indicazioni precise per prevenire e perseguire le diverse forme di violenza di genere, riconosce la violenza sessuale e di genere come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra, impone di prendere in considerazione tale violenza anche nelle forme complementari di protezione, quali la protezione sussidiaria.

7.3.1. Ne consegue che i principi e le indicazioni offerti dalle Linee guida UNHCR assumono un valore vincolante per quegli Stati, come l’Italia, che hanno ratificato la Convenzione, aggiungendosi alle regole ed ai principi stabiliti dal diritto Europeo e nazionale.

7.3.2. In particolare, per quanto rileva nel caso di specie, il genere e il sesso della richiedente asilo sono esplicitamente menzionati come elementi di cui è necessario tenere conto nella definizione di persecuzione per “appartenenza a un particolare gruppo sociale” (Direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta). Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, tra i motivi di persecuzione, riconosce gli atti di violenza fisica o psichica, e l’art. 19, comma 2 e art. 3, comma 3, lett. c) del cd. Decreto Qualifiche impongono l’analisi della situazione individuale al fine di rilevare eventuali vulnerabilità quali, tra le altre, l’aver subito torture e violenze sessuali, fisiche o psichica.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, analizzate le disposizioni normative e le linee guida interpretative in una con le fonti relative alla condizione delle donne in Nigeria e con le dichiarazioni della ricorrente, il giudice del rinvio dovrà riesaminare radicalmente i fatti, applicando i principi di diritto che precedono anche alla luce di COI attendibili, aggiornate e rilevanti in parte qua, per stabilire se, in caso di rientro nel Paese di origine, esista la certezza, la probabilità, o anche il solo rischio, per la richiedente asilo, di subire nuovamente atti di violenza di genere – per aver opposto, nell’esercizio della sua fondamentale libertà di autodeterminazione, un rifiuto ad un matrimonio combinato subendo, di conseguenza, atti di violenza fisica, e per aver subito ripetuti tentavi di abusi sessuali da parte dello zio – anche alla luce della condizione, già evidenziata dalla Corte territoriale nel precedente giudizio, di totale solitudine conseguente all’irreparabile sradicamento familiare già dolorosamente vissuto prima della partenza.

L’accoglimento della domanda principale assorbe l’esame della domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria di cui al quarto motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Ancona, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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