Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16172 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 03/08/2016), n.16172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24540-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 49/2010 della COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA,

depositata l’08/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione emesso a seguito del trasferimento di un immobile in virtù di una sentenza resa, ex art. 2932 c.c., con la quale veniva disposto il predetto trasferimento, previa corresponsione del prezzo dovuto. Il ricorrente ha evidenziato come il pagamento non fosse avvenuto e, quindi, non si era verificata la condizione alla quale era subordinato il trasferimento e, pertanto, le imposte di Registro, ipotecarie e catastali liquidate dall’ufficio non erano dovute. L’ufficio nel costituirsi ha eccepito che il mancato pagamento del residuo prezzo, comporta comunque, la tassazione della sentenza con il pagamento delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37. Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3 la condizione sospensiva apposta al trasferimento, da individuarsi nella subordinazione dello stesso al pagamento del residuo prezzo, non poteva comportare il pagamento delle sole imposte fisse, dato che per tale norma, non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti subordinati a un evento il cui verificarsi dipende dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore.

La CTP accoglieva il ricorso e la CTR rigettava l’appello dell’ufficio.

Avverso tale pronuncia, l’ufficio ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre la parte contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di violazione di legge, ed in particolare del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3 e art. 37 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1), in quanto, ad avviso dell’ufficio, la subordinazione del trasferimento dell’immobile al pagamento del saldo di quanto dovuto dall’acquirente, comporta, comunque, la tassazione della sentenza con le imposte proporzionali, in quanto l’art. 37 D.P..R. n. 131 cit. non farebbe alcuna distinzione rispetto agli atti giudiziari; inoltre, la condizione del pagamento del saldo, non rileverebbe ai fini tributari, in quanto, essendo lasciata all’autonomia dell’acquirente, dipenderebbe dalla sua mera volontà, e quindi, come disposto dal D.P.R. n. 131 citato, art. 27, comma 3 ai fini tributari, tale trasferimento non è considerato sottoposto ad alcuna condizione.

Il motivo è fondato.

E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c.., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, trovando applicazione il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13, art. 27 alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, poichè la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall’acquirente all’atto dell’introduzione del giudizio” (Cass. nn. 21625/2015, 16818/2014, 8544/2014, 6116/2011, 11780/2008, 4627/2003). Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno “malgovernato” la disciplina normativa applicabile alla vicenda, in quanto hanno ritenuto di potersi rifare alla sentenza della S.C. n. 26354/2006, che però era in tema di Invim, che, ai sensi del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2 ha come presupposto d’imposta gli incrementi di valore realizzati tra un precedente atto di trasferimento del diritto e quello che dà luogo a tassazione e, pertanto, in tal caso, “assumono rilievo solo i provvedimenti giudiziali – come le sentenze emesse ai sensi dell’art. 2932 c.c. – che abbiano la concreta possibilità di incidere immediatamente, realizzando effetti traslativi e determinando un diverso assetto degli interessi, sulla situazione giuridica dedotta in giudizio (….) ed è, pertanto, applicabile solo al momento del verificarsi della condizione”, mentre, invece, l’imposta di registro ha per oggetto l’atto sottoposto a tassazione e l’importo in esso inserito. Infine è condivisibile il rilievo della ricorrente che la norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3 ha anche natura antielusiva (v. Cass. 8544/2014) in quanto è finalizzata ad evitare la mancata sottoposizione all’imposizione in misura proporzionale, utilizzando strumenti giuridici (compravendita sospesa fino a quando lo ritenga l’acquirente) che consentirebbero di raggiungere in maniera diversa, il risultato economico che l’erario intende, invece, colpire (vedi, tuttavia, anche Cass. n. 9097/2012 e Cass. ordinanza n. 18180/2013, secondo le quali, nonostante la funzione antielusiva del disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3 e con orientamento non condiviso da questo collegio, per condizione meramente potestativa, dovrebbe intendersi quella nella quale l’evento futuro e incerto consiste nel comportamento attivo od omissivo determinato da mero arbitrio della parte, “dovendo invece qualificarsi come potestativa la condizione costituita da un atto di esercizio della volontà dipendente da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi, che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, incidano sulle sue scelte, come quando la decisione attenga al pagamento di un prezzo di notevole importo”).

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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