Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16171 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16991-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

JUSTINE CAPITAL SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 4 – STUDIO

EUNOMIA, presso lo studio dell’avvocato SOLIMENO VANESSA,

rappresentato e difeso dagli avvocati FASOLINO GIOVANNI, CIRILLO

BRUNO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1471/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

cessata materia del contendere.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

La società Justine Capital s.r.l. impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale sulle somme portate da decreto ingiuntivo, emesso dal tribunale di Napoli in favore della società, relativo a crediti dalla stessa acquistati pro soluto, contestandone la legittimità sul rilievo che, svolgendo essa attività di finanziamento e non di recupero crediti, l’atto giudiziario doveva essere sottoposto all’imposta in misura fissa, sulla base del disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 e art. 8, nota II, tariffa allegata; ciò, in quanto, proprio per la natura finanziaria delle operazioni in questione, esse rientravano nel campo di applicazione dell’IVA, sebbene tra le operazioni esenti, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10, comma 1.

La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso della società contribuente, riconoscendo la natura finanziaria alle operazioni negoziali poste in essere dalla società Justine Capital, con conseguente applicazione dell’imposta in misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dei primi giudici dinanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, nel respingere il gravame, affermava che, considerata la natura della società contribuente ” deve ritenersi che la cessione di credito sia stata effettuata ai soli fini del finanziamento, in quanto il credito oggetto dei d. L. de quibus trae origine da una cessione di beni e da una prestazione di servizi che rientrano tre a le operazioni soggette alla disciplina IVA. Infatti, i d.i. recano la condanna dell’ASL al pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo di cessione di beni e prestazioni di servizi che” hanno scontato l’imposta sul valore aggiunto”

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1471/1/14, depositata il 3.02.2014, svolgendo quattro motivi, cui resiste con controricorso la società Justine Capital, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il P.G. ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con la prima censura che reca violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, l’Ufficio lamenta “carenza motivazionale”, per avere il decidente affermato “apoditticamente” la natura finanziaria della cessione di crediti, risultando la motivazione del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, in tal caso concretizzando una nullità processuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.Con il secondo motivo, si deduce – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – che la CTR avrebbe omesso di considerare le allegazioni difensive svolte nell’atto di appello secondo cui “la Justine Capital s.r.l., che in tre ricorsi monitori aveva dedotto di essere cessionaria di crediti, che al momento della cessione erano già scaduti, e di aver emesso titoli obbligazionari sul mercato con pagamento di cedole trimestrali, acquisendo il diritto agli accessori nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231 del 2002”.

4.Con il terzo mezzo, che prospetta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 e art. 8, nota II, Tariffa, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’ente finanziario censura la sentenza impugnata, sul presupposto che il decreto ingiuntivo che condanna la parte debitrice al pagamento di somme di danaro è soggetto al versamento dell’imposta di registro in misura proporzionale, a nulla rilevando il rapporto sottostante l’attivazione della procedura monitoria.

In particolare, deduce l’Ufficio che solo le operazioni di cui agli originari contratti di appalto hanno scontato l’iva, mentre le obbligazioni di pagamento, poste a fondamento dei procedimenti monitori, a carico dei debitori ceduti, sarebbero estranee all’originario rapporto contrattuale.

5.La quarta censura reca denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, sul rilievo, che la CTR ha omesso di esaminare l’ulteriore e distinta questione della tassazione della somma sugli interessi e rivalutazione, in contrasto con quanto dispone l’art. 15 cit., il quale esclude dal computo della base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità, le quali, pertanto, rientrerebbero nel campo di applicazione dell’imposta di registro.

5. Con nota del 12.02.2018, l’Ufficio ha prodotto la comunicazione della regolarità della definizione della lite, avendo il contribuente presentato istanza di definizione della lite; ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018 ed avendo il medesimo pagato tutte le somme previste dalla citata normativa.

Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti e di provvedere in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio.

Va, pertanto, dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, con compensazione delle spese di giudizio.

PQM

visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 6;

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;

compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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