Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16171 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. un., 25/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 25/07/2011), n.16171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michel – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8738/2011 proposto da:

F.C.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CARSO 34, presso lo studio dell’avvocato CIAURRO ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERRICO Raffaele, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 180/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 07/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Raffaele ERRICO;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Procura Generale presso questa Corte, a seguito della nota del Presidente della Corte di Appello di Lecce del 6-2-2009 con la quale erano stati trasmessi gli elenchi delle sentenze civili e penali depositate in ritardo nell’anno 2007 dai magistrati in servizio presso il Tribunale di Taranto, iniziava una azione disciplinare nei confronti del Dottor F.C.P.A. per non avere rispettato i termini di deposito di 39 sentenze penali nonostante fosse trascorso oltre il triplo del termine concesso al giudice per la redazione della minuta; inoltre alla data del 30-6-2009 non era stata ancora depositata la motivazione di una sentenza penale pronunciata il 15-2-2006.

La Sezione Disciplinare del CSM con sentenza del 7-12-2010 ha dichiarato il F. responsabile della incolpazione ascrittagli e gli ha inflitto la sanzione della censura.

Per la cassazione di tale sentenza il F. ha proposto un ricorso basato su quattro motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che la sentenza impugnata, pur avendo ammesso che l’esponente aveva fornito chiarimenti in ordine ai ritardi rilevati dagli ispettori ministeriali – avendo rappresentato il carico di lavoro dell’Ufficio ed il suo impegno per la pluralità delle funzioni svolte contemporaneamente, ed avendo sottolineato come il dirigente dell’Ufficio stesso avesse evidenziato il grande rilievo dei processi trattati e l’intensa attività svolta anche per i colleghi – era pervenuta ad una illogica ed illegittima dichiarazione di responsabilità.

Con il secondo motivo il F., denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), rileva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto di una serie di elementi che conducevano alla conclusione che il ritardo addebitato all’esponente in ordine al deposito delle sentenze era giustificato; in proposito richiama la reiterata affermazione dell’incolpato sulla concentrazione della sua attenzione sul momento della decisione piuttosto che su quello della redazione dei provvedimenti, i gravi carichi di lavoro che caratterizzavano l’Ufficio, nonchè anche lo stato di malattia che aveva interessato l’esponente.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo contraddittorietà della motivazione, sostiene che illogicamente la Sezione Disciplinare del CSM, avendo accertato che l’entità dei ritardi contestati all’esponente si erano verificati in un arco di tempo circoscritto, ha escluso sia l’occasionalità sia la riferibilità di essi ad una situazione contingente e temporanea; al contrario proprio il circoscritto arco di tempo nel quale si collocavano le condotte contestate all’incolpato ne rendeva evidente la riferibilità ad una situazione contingente e temporanea; l’occasionalità di tali condotte era poi confermata dalla circostanza, evidenziata dalla stessa sentenza impugnata, che il F. aveva depositato gran parte dei provvedimenti per i quali gli era stato addebitato il ritardo, nonchè dall’alto profilo del magistrato che era emerso dagli atti.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 2 e 3 bis, afferma che la sentenza impugnata non ha valutato la scarsa rilevanza dell’illecito contestato all’esponente sotto il profilo della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma che prevedeva l’illecito disciplinare contestatogli; riguardo a tale aspetto non è stato considerato che i ritardi accumulati non avevano dato luogo a prescrizioni, che il numero delle impugnazioni era ridottissimo, che molte delle sentenze depositate in ritardo erano relative a proscioglimenti, che in nessun caso vi erano state reazioni o lamentele delle parti, e che il Dottor F. non aveva più registrato ritardi nel deposito dei provvedimenti.

Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, sono infondate.

La sentenza impugnata ha accertato che il Dottor F. non aveva rispettato i termini di deposito di 39 sentenze penali nonostante fosse trascorso il triplo del termine concesso al giudice per la redazione della minuta, evidenziando che in un caso il ritardo era di 2160 giorni, ed in altri sei casi aveva superato i 1100 giorni; sulla base di tali premesse ha valutato logicamente gravi e reiterati tali ritardi ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), ed ha escluso che fossero giustificati, in quanto essi, per quantità e durata, avevano superato ogni limite di comprensibile ragionevolezza, avendo determinato una situazione di diniego di giustizia che di per sè stessa costituiva elemento dell’illecito disciplinare; ha poi aggiunto che i lunghissimi ritardi in singoli casi confermavano il giudizio negativo sulla capacità dell’incolpato di autorganizzazione in riferimento al rispetto dei termini di legge per il deposito dei provvedimenti, avuto riguardo alla responsabilità del magistrato in ordine al suo risultato professionale, e dunque anche al rispetto delle regole del processo ispirate al principio di cui all’art. 111 Cost., tempi inclusi, dei quali fanno parte anche quelli destinati alla redazione dei provvedimenti; sotto tale profilo la Sezione Disciplinare del CSM ha escluso che la ripetuta e credibile affermazione dell’incolpato – secondo cui egli avrebbe concentrato la sua attenzione sul momento della decisione, prendendo in decisione anche processi per i quali egli sapeva che non avrebbe potuto provvedere in tempo, piuttosto che su quello della redazione dei provvedimenti – fosse idonea ad escludere l’addebito; neppure era sufficiente a tale riguardo la laboriosità del magistrato.

Il convincimento espresso dalla sentenza impugnata, frutto di un accertamento avente natura valutativa e sorretto da logica e congrua motivazione (fatta eccezione per quanto si dirà più avanti riguardo ad un profilo che peraltro non ha carattere decisivo), si sottrae alle censure sollevate dal ricorrente, che invero non sono idonee ad infirmare le argomentazioni addotte dalla Sezione Disciplinare con specifico riferimento alla questione del carattere ingiustificato dei ritardi accumulati dall’incolpato nel deposito dei provvedimenti; ed invero, considerato il numero notevole dei provvedimenti depositati oltre il triplo dei termini previsti dalla legge per la redazione delle minute ed il ritardo davvero rilevante accumulato in alcuni casi, 1 argomentazioni addotte nel ricorso si incentrano sostanzialmente sul fatto che i ritardi suddetti sarebbero giustificati per le ragioni sopra enunciate.

E’ opportuno premettere in proposito che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il quadro normativo ha subito un radicale mutamento, essendo stata delineata una sistematica tipizzazione dell’illecito disciplinare del magistrato, eliminando gli elementi di valutazione discrezionale dell’idoneità della condotta tipizzata a ledere il bene tutelato; ciò comporta che il ritardo nel deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari integra l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), qualora risulti reiterato, grave ed ingiustificato, mentre non costituiscono “conditio sine qua non” ai fini della configurabilità dell’illecito la scarsa laboriosità del magistrato (Cass. S.U. 18-6-2010 n. 14697) o le carenze organizzative dell’ufficio (Cass. S.U. 16-7-2009 n. 16557).

Devesi aggiungere che la previsione normativa di una possibile giustificazione del ritardo grave (riguardante non un elemento della condotta, consistente semplicemente nel ritardo grave e reiterato, ma una causa di esclusione della punibilità disciplinare) richiama l’inesigibilità, da verificare in concreto, di una condotta diversa e, quindi, la dimostrazione della inevitabilità del ritardo grave, malgrado il magistrato abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitarlo; peraltro la soglia di giustificazione deve ritenersi sempre superata in concreto, quando il tempo di ritardo leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo di cui alle norme costituzionali e sovranazionali vigenti, esponendo lo Stato italiano ad una possibile condanna ad opera della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cass. 5. U. 23-8- 2007 n. 17916; Cass. S.U. 18-6-2010 n. 14697; Cass. S.U. 30-3-2011 n. 7193); infatti il principio dell’ingiustificatezza del ritardo deve essere coordinato con l’altro secondo cui deve trattarsi di ritardi di depositi dei provvedimenti in misura tale che, per quantità di casi ed entità dei ritardi, violi ogni sorta di ragionevolezza, ed evidenzi quindi un comportamento colpevole, quantomeno in relazione alla cattiva organizzazione del proprio lavoro, pur nell’ambito del complesso delle condizioni soggettive ed oggettive nelle quali il magistrato opera; il limite della ragionevolezza enucleato dalla giurisprudenza evidenzia il rapporto tra l’efficacia giustificante di determinate circostanze e la condotta di ritardo: tanto più gravi sono i ritardi tanto più gravi e riscontrate nella loro efficienza causale dovranno essere le circostanze giustificatrici, nella fattispecie insussistenti o inidonee ad escludere l’ingiustificatezza dei ritardi.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi giurisprudenziali, rendendo così irrilevante il vizio logico pur riscontrabile nella sua motivazione, laddove ha ritenuto che il susseguirsi dei ritardi in un arco di tempo circoscritto escludeva sia l’occasionalità sia la riferibilità di essi ad un situazione contingente e temporanea: invero la limitatezza del tempo di verificazione dei ritardi potrebbe indurre legittimamente a ritenere che essi siano ricollegabili a cause particolari e almeno in astratto non ripetibili; e tuttavia tale censurabile passaggio della sentenza impugnata non assume rilievo decisivo ai fini della decisione, che invero è fondata, come sopra esposto, su un ampio ed autonomo impianto motivazionale.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo i soggetti intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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