Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16171 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. III, 09/06/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35853/2019 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Borgo dei

Leoni 132, presso l’avv. FEDERICO CARLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1632/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1.- Il ricorrente O.C. è nigeriano. Dalla sentenza impugnata si deduce che sarebbe fuggito da (OMISSIS), la sua città di origine, dopo che alcuni malviventi avevano ucciso i suoi genitori, irrompendo nella sua abitazione senza, a quanto pare, un motivo apparente, minacciando di uccidere anche lui; la sua fuga si è compiuta prima attraverso la Libia e poi in Italia.

2.- Impugna una decisione della Corte di Appello di Bologna con cui viene rigettata la sua richiesta di protezione, ed in particolare quella umanitaria, con un solo motivo. Il Ministero non ha notificato controricorso ma ha depositato atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3.- Il ricorso manca del tutto dell’esposizione del fatto, che non è ricavabile neanche dal motivo e dunque dalla esposizione in diritto.

Il ricorso non rispetta il requisito

della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

4.- Ad ogni modo il motivo è inammissibile anche per altro. Esso denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

La Corte di Appello ha rigettato la richiesta di protezione umanitaria partendo dalla considerazione della non credibilità del racconto, sostenendo, in sostanza, che seri motivi di carattere umanitario che giustificano la concessione del permesso di soggiorno presuppongono che il racconto sia credibile, ossia che sia stata narrata una vicenda verosimile.

Tuttavia ha preliminarmente ritenuto non censurata la decisione di primo grado, e dunque inammissibile l’appello, se pure ha aggiunto poi le considerazioni di merito di cui sopra.

Con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la statuizione di inammissibilità, piuttosto che quella, ultronea, di merito (Cass. Sez. Un. 3840/ 2007).

P.Q.M.

La Corte di chiara inammissibile il ricorso. Nulla Spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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