Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16170 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19332-2013 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE (avviso postale ex art. 135);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 29/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. DI GERONIMO PAOLO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il contribuente impugnava il diniego di rimborso relativamente alle somme versate dall’Enel sulla liquidazione del somma dovutagli quale ex dirigente iscritto al Fondo pensione, sul presupposto che l’importo doveva essere sottoposto ad imposizione quale reddito da capitale nella misura del 12,50%; la CTR accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo che il contribuente avesse documentato il rendimento conseguito con riferimento ad una sola annualità (1998), come risultante dalla certificazione rilasciata dall’Enel;

2. avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per revocazione, evidenziando che la CTR non si era avveduta che analoga certificazione era stata prodotta anche con riferimento alle ulteriori annualità in relazione alle quali era stata proposta l’istanza di rimborso;

3. la CTR rigettava il ricorso, ritenendo inammissibile la revocazione in pendenza del ricorso per cassazione (invocando quale precedente l’ord. n. 13026 del 2012 di questa Corte);

4. avverso tale pronuncia, il contribuente propone ricorso articolato in 10 motivi, al quale resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso proposto nei confronti della sentenza che si assume essere viziata dall’errore di fatto è stato accolto con sentenza della Sez. 5, n. 14005 del 2016, proprio con riferimento all’errore di fatto oggetto del ricorso per revocazione; nella citata sentenza, infatti, questa Corte rileva che “Con il primo motivo di ricorso rubricato “Insufficiente motivazione su un punto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, il contribuente nella sostanza lamentava che la CTR avesse ritenuto, senza congruamente motivare a riguardo, che soltanto il ridetto “ultimo rendiconto del Fondo” allegato al n. 16 delle produzioni documentali fosse dimostrativo dei rendimenti percepiti, non invece anche gli altri documenti parimenti prodotti e che nel rispetto del principio dell’autosufficienza venivano debitamente trascritti. Il motivo è fondato perchè la CTR si è semplicemente limitata a scrutinare “l’ultimo rendiconto del Fondo”, omettendo quindi di spiegare le ragioni per cui l’altra pressochè analoga documentazione prodotta non fosse da considerarsi probante, per es. la CTR avrebbe dovuto spiegare l’oblio della documentazione in parola in ragione di massime di esperienza che la inducessero a ritenere inattendibile il contenuto degli stessi oppure perchè questo contenuto non aveva un utile grado di chiarezza ecc. (Cass. sez. 3 n. 23201 del 2015; Cass. sez. 3 n. 22022 del 2010)”;

2. sulla base della richiamata motivazione, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, in tal modo accogliendo il medesimo motivo posto a fondamento sia del ricorso per cassazione che del ricorso per revocazione;

3. ne consegue che l’annullamento con rinvio della sentenza nei cui confronti era stata proposto e rigettato il ricorso per revocazione, determina l’inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta

carenza di interesse ex art. 336 c.p.c., comma 2, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione (per una fattispecie similare si veda Cass. n. 21951 del 2013);

4. in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse si ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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