Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16170 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. II, 08/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato TOMMASI

Massimo Gabrieli per procura speciale a margine del ricorso,

elettivamente domiciliato in Roma, via Mantegazza n. 24, presso il

Cav. Luigi Gardin;

– ricorrente –

contro

L.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato Donato

Saracino per procura speciale a margine del controricorso,

elettivamente domiciliato in Roma, Corso Rinascimento n. 11, presso

lo studio dell’Avvocato Giovanni Pellegrino;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di

Maglie n. 75/2004, depositata in data 29 marzo 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentito, per il resistente, l’Avvocato Donato Pantaleo Saracino;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che D.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie, depositata in data 29 marzo 2004, che, in parziale riforma della sentenza n. 76 del 2000 del Giudice di pace di Otranto, lo aveva condannato al pagamento, in favore di L.L. della somma di Euro 799,48 per lavori extracontrattuali nonche’ al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;

che ha resistito, con controricorso, L.L.;

che la trattazione del ricorso e’ stata fissata per l’udienza pubblica del 23 giugno 2010;

che dalla notificazione dell’avviso di udienza e’ emerso che il domiciliatario del ricorrente e’ deceduto;

che la notificazione e’ dunque avvenuta presso la Cancelleria di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nel giudizio di cassazione, il principio secondo il quale alla morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, determina la necessita’ di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, per consentirle la nomina del nuovo difensore, non trova applicazione nel caso di decesso del domiciliatario, poiche’ in tale ipotesi il difensore extra districtum ha avuto piena possibilita’, da un lato, di contattare il domiciliatario in ogni momento, dall’altro, di essere informato dalla cancelleria a mezzo posta della fissazione dell’udienza. Pertanto, in siffatta ipotesi, e’ valida la comunicazione dell’avviso di udienza effettuata al difensore presso la cancelleria della Corte” (Cass., n. 7694 del 2006);

che, invero, come precisato in ulteriori pronunce, “la morte del domiciliatario del ricorrente – ipotesi ben diversa da quella della morte dell’unico difensore.

che incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrita’ del contraddittorio (con la conseguenza che la causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo con comunicazione alla parte personalmente, ai fini di consentirle di munirsi di nuovo difensore) determina, ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comma 4, l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che la notifica degli atti va eseguita nei modi previsti per le ipotesi nelle quali non vi sia stata elezione di domicilio e quindi l’avviso d’udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2” (Cass., n. 12424 del 2006; Cass., n. 5201 del 2002; Cass., S.U., n. 4632 del 1998);

che siffatto orientamento non pare al Collegio possa essere condiviso;

che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2005, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 301 e 377 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. “nella parte in cui non e’ attribuita alcuna rilevanza, per il giudizio di Cassazione, alla morte dell’unico difensore verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso ed anteriormente all’udienza di discussione”, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui «nel giudizio di cassazione, la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, determina la necessita’ di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrita’ del contraddittorio, la cui inviolabilita’ deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt’altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377, c.p.c., comma 2” (Cass., S.U., n. 477 del 2006);

che nella citata pronuncia del 2005, la Corte costituzionale ha posto in evidenza come non potesse essere condivisa l’opinione del preteso, scarso valore – rispetto a quella che si esprime con il ricorso – delle successive attivita’ difensive, non essendo possibile graduare “l’importanza degli strumenti difensivi, i quali, per cio’ solo che sono previsti dalla legge processuale, debbono, tutti, poter essere utilizzati dalla parte per far valere le proprie ragioni”;

che, d’altra parte, la possibilita’ per le parti di utilizzare tutti gli strumenti apprestati dal codice di rito per sostenere le proprie ragioni, costituisce espressione del principio del giusto processo, nelle sue declinazioni di osservanza dei principi di effettivita’ e di “parita’ delle armi”, che verrebbero non assicurati, risultando pregiudicata – per effetto della morte del difensore – la possibilita’ di presentare memorie e di partecipare alla discussione orale;

che le ragioni che hanno indotto le Sezioni Unite ad attribuire rilevanza, nel giudizio di legittimita’, al decesso dell’unico difensore della parte, sussistono nella stessa misura anche nel caso di decesso del domiciliatario del difensore della parte del giudizio di legittimita’;

che, invero, la scelta del difensore del ricorrente di eleggere domicilio in Roma, denota la volonta’ del difensore stesso di essere informato in termini effettivi, e non solo formali, dell’avvenuta fissazione dell’udienza di discussione;

che non puo’ quindi affermarsi che, ai fini che qui rilevano, il decesso del domiciliatario possa essere equiparato al caso di mancata elezione di domicilio, giacche’ in tale evenienza il difensore assume su di se’ sin dall’inizio l’onere di verificare presso la Cancelleria della Corte di cassazione se sia o no stata fissata la trattazione del ricorso;

che, peraltro, le ragioni in base alle quali si e’ ritenuto ininfluente il decesso del domiciliatario – l’avere il difensore extra districtum avuto piena possibilita’ di contattare il domiciliatario in ogni momento e di essere informato dalla cancelleria a mezzo posta della fissazione dell’udienza – non sembrano offrire adeguata risposta alla evenienza del decesso del domiciliatario e della conseguente impossibilita’ del difensore di essere informato della fissazione dell’udienza di discussione e di esercitare quindi pienamente il diritto di difesa;

che, infatti, quanto alla prima, la stessa suppone l’esistenza, a carico del difensore, dell’onere di assumere informazioni periodicamente presso il domiciliatario; onere che, per non pregiudicare la possibilita’ di depositare memorie ex art. 378 c.p.c., dovrebbe essere adempiuto ogni quindici giorni;

che, all’evidenza, un siffatto onere appare inesigibile e irragionevole, sia perche’ la logica della elezione di domicilio e’ proprio quella di avere informazione tempestiva e puntuale, tramite il domiciliatario, dell’avviso di fissazione dell’udienza da parte della Cancelleria della Corte di cassazione, sia e soprattutto perche’ i tempi di trattazione dei ricorsi comporterebbero la protrazione del suddetto onere di informazione per periodi non prevedibili e spesso superiori ai cinque anni;

che, quanto alla seconda, vi e’ da dire che, nel caso di specie, non e’ stata esercitata la facolta’ di cui all’art. 135 disp. att. c.p.c. e che, in ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui il difensore non abbia eletto domicilio in Roma, “la notifica dell’avviso di udienza al difensore, ai sensi dell’art. 377 c.p.c., deve essere effettuata e si perfeziona con il deposito dell’avviso stesso presso la cancelleria della medesima Corte, cosi realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte, mentre l’invio di copia dell’avviso al difensore, ai sensi dell’art. 135 disp. att. c.p.c., come sostituito dalla L. 7 febbraio 1979, n. 59, art. 4 svolge una funzione meramente informativa, e non costitutiva, ponendosi su un piano funzionale equivalente a quello della notizia che il domiciliatario e’ tenuto a trasmettere al domiciliato dell’avviso di udienza pervenutogli” (Cass., n. 13721 del 2007);

che, peraltro, ove dovesse invece ritenersi che il rimedio per il caso di morte del domiciliatario debba essere rinvenuto nell’esercizio della facolta’ di cui al citato art. 135, si finirebbe con il rendere ordinaria la richiesta del difensore non residente a Roma di essere informato a mezzo raccomandata della fissazione dell’udienza e quindi con il porre a carico della Cancelleria della Corte una duplicazione di oneri (notificazione dell’avviso d’udienza al domiciliatario e comunicazione ai sensi dell’art. 135 disp. att.);

che soluzione piu’ congrua per il caso in cui, in sede di notifica dell’avviso d’udienza al domiciliatario, si accerti la morte del domiciliatario stesso appare essere quella, non della effettuazione della comunicazione presso la Cancelleria della Corte, ma del rinnovo della notificazione dell’avviso di udienza al difensore non residente a Roma, nello studio risultante dall’Albo di iscrizione;

che, stante il diverso orientamento prima richiamato e tenuto conto della rilevanza della questione, si ravvisa la necessita’ di rimettere gli atti al Primo Presidente perche’ valuti l’opportunita’ di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

LA CORTE rimette gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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