Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1617 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, (ud. 08/03/2019, dep. 24/01/2020), n.1617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9779-2018 proposto da:

M.M.D., T.L., D.C.M.R.,

B.A., BE.FR., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 2768/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla domanda proposta da D.C.M.R., B.A., Be.Fr., M.M.D. e T.L. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto il risarcimento del danno da irragionevole durata di un giudizio amministrativo, introdotto innanzi al Tar Lazio, con ricorso depositato il 10.10.2000 e definito con decreto di perenzione in data 9.7.2012;

– la Corte di Appello di Perugia, con decreto del 3.7-16.10.2017, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di Euro 3.458,00, a titolo di danno non patrimoniale e liquidava le spese processuali nella misura di Euro 500,00, in applicazione delle tariffe relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione;

– avverso il citato decreto hanno proposto ricorso per cassazione D.C.M.R., B.A., Be.Fr., M.M.D. e T.L. sulla base di due motivi;

– il Ministero delle Finanze ha depositato “atto di costituzione”, non notificato alla controparte, ai solo fine di partecipare alla discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3 e del D.Lgs. n. 104 del 2010, per avere la corte territoriale erroneamente detratto dalla durata del giudizio presupposto il periodo successivo al 16.9.2016, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010, nonostante fosse stata regolarmente depositata istanza di prelievo in data 20.3.2003;

– il motivo è infondato;

– il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 1, all. 3 che detta le norme transitorie, prevede che “nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente”.

– il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 82 in relazione ai ricorsi ultraquinquennali prevede che dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso;

– in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, relativamente ai giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010, l’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 82 c.p.a. è volta ad impedirne la perenzione in quanto evidenzia che l’istante intende richiedere non soltanto che il giudizio perduri e non cada in perenzione ma anche che esso venga trattato con priorità (Cassazione civile sez. II, 28/12/2017, n. 31009; Consiglio di Stato sez. III, 14/03/2014, n. 1299);

– tuttavia, trattandosi di procedimento pendente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010, la richiesta di fissazione dell’udienza del 9.11.2000 non era idonea ad impedire la perenzione del giudizio, essendo onere della parte presentare nuova istanza di fissazione dell’udienza;

– dal decreto impugnato non risulta che detta istanza sia stata presentata dai ricorrenti, nè i ricorrenti hanno contestato di non aver ricevuto dalla cancelleria l’avviso D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 82;

– ne consegue che, in assenza di nuova istanza di fissazione dell’udienza, la corte territoriale ha correttamente sottratto alla durata del processo il periodo successivo al 16.9.2010;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., per avere la corte territoriale determinato le spese di lite sulla base della tab. 7 del D.M. n. 55 del 2015, che si riferisce ai procedimenti di volontaria giurisdizione, mentre avrebbe dovuto applicare la tabella 12 dello stesso D.M., relativa ai procedimenti contenziosi;

– il motivo è fondato.

– ai fini della liquidazione delle spese processuali il procedimento camerale per la equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla L. n. 89 del 2001 – va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato per l’attività in esso prestata trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (ex multis Cassazione civile sez. 2 27/06/2018, n. 16996;. Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818 del 2018; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 – 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352).

– è’ stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. Sez. 2, 17/01/2018, n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare – somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

– la liquidazione disposta dalla Corte di Perugia in complessivi Euro 500,00 opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi, in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 12 allegata, tenuto conto che ai ricorrenti è stata liquidata la somma di Euro 3.458,00 ciascuno, pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell’affare ex D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4 (Cass. Sez. 6 – 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 – L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 – 1, 16/09/2015, n. 18167);

– il decreto impugnato deve, pertanto, essere cassato e, sussistendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito, dovendosi liquidare la somma di Euro 1198,50, senza far luogo all’aumento facoltativo per il numero delle parti assistite, tenuto conto della medesimezza delle questioni trattate (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre, IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex art. 11, con distrazione in favore dell’Avv. Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari;

– le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, come in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

PQM

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del Ministero controricorrente, per il giudizio di merito svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Perugia l’importo complessivo di Euro 1198,50 oltre spese generali ed accessori, distratto in favore dell’Avv. Ferdinando Emilio Abbate e dell’Avv. Giovambattista Ferriolo;

condanna il predetto Ministero al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore dell’Avv. Ferdinando Emilio Abbate, liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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