Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1617 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 24/01/2011), n.1617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.V.E., elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Seminario n. 85, presso l’avv. CARUGNO IN CUCCIA Raffaella,

rappresentato e difeso dall’avv. MARIANO FIORE del foro di Bari in

virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio

Cesare n. 109, presso l’avv. D’ANDREA Luciano, dal quale e’

rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3530/06,

pubblicata il 26 luglio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

novembre 2010 dal Consigliere dott. MERCOLINO Guido;

uditi i difensori delle parti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PRATIS Pierfelice, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del (OMISSIS), il Tribunale di Roma pronuncio’ la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da T.V.E. con P.A., affidando a quest’ultima la figlia minore O. e ponendo a carico del primo l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 7.000,00, ivi compresi Euro 3.500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ed Euro 3.500,00 a titolo di assegno divorzile.

2. — La sentenza fu impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, che con sentenza del 26 luglio 2006, per quanto ancora interessa in questa sede, ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all’affidamento della figlia ed al contributo dovuto per il suo mantenimento, avendo Ortensia raggiunto la maggiore eta’ nel corso del giudizio ed essendosi trasferita presso il padre, e, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla P., ha rideterminato l’assegno divorzile in Euro 6.000,00 mensili.

Preso atto che il Tribunale, nel riconoscere il diritto all’assegno, aveva accolto le conclusioni rassegnate dal T., discostandosene solo per il quantum, la Corte ha innanzitutto dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto al riguardo dall’uomo, per difetto di soccombenza, aggiungendo che la domanda di revoca dell’assegno non poteva ritenersi fondata neppure su un fatto sopravvenuto, in quanto il T. gia’ in primo grado aveva sostenuto che la moglie era in grado di provvedere al proprio mantenimento, svolgendo attivita’ lavorativa.

Premesso inoltre che la P. non era in grado di mantenere l’elevato tenore di vita assicuratole in precedenza dal cospicuo reddito del T., non essendo titolare di immobili o rendite e non risultando che continuasse ad esercitare l’attivita’ lavorativa periodicamente svolta in epoca successiva alla separazione, anche a causa delle sue condizioni di salute, la Corte ha rilevato che l’uomo, in qualita’ di dirigente di una societa’ multinazionale, godeva di una posizione economica notevolmente superiore a quella della donna, ed ha quindi provveduto alla determinazione dell’assegno, tenendo conto delle spese di locazione sopportate dalla P. e di quelle di mantenimento della figlia sopportate dal T., della durata effettiva della convivenza, largamente inferiore a quella del vincolo coniugale, e del contributo fornito dalla donna alla conduzione della famiglia, nonche’ della circostanza che il fallimento dell’unione era stato determinato da una relazione extraconiugale intrapresa dalla P..

3. — Avverso la predetta sentenza il T. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La P. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 nonche’ l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la domanda di revoca dell’assegno divorzile da lui proposta.

Premesso che l’adesione alla domanda di riconoscimento dell’assegno, prestata dalla sua difesa nelle conclusioni rese in primo grado, era stata determinata dalle false dichiarazioni della controparte e dalla documentazione dalla stessa depositata, attestante lo stato di disoccupazione della P., sostiene che il fatto nuovo, idoneo a giustificare la domanda di revoca dell’assegno, era costituito dalla scoperta di redditi del coniuge, di cui egli aveva avuto conoscenza solo successivamente al giudizio di primo grado.

2. — Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Premesso di essere venuto a conoscenza dei redditi della P. soltanto a seguito dell’esibizione delle relative dichiarazioni, ordinata dal Giudice di secondo grado, sostiene che, ai fini del riconoscimento dell’assegno, la Corte d’Appello si e’ attenuta esclusivamente alle affermazioni dell’appellante, limitandosi a sottolineare la differenza reddituale esistente tra i coniugi, e disattendendo immotivatamente l’istanza di ammissione di prova testimoniale da lui dedotta per dimostrare che la P. continuava a lavorare come organizzatrice di congressi per conto della Axa Executive Search Accord Group, nonche’ di selezionatrice dei candidati per un posto di responsabile della comunicazione.

Nella determinazione dell’assegno, inoltre, la Corte non ha tenuto conto della breve durata del matrimonio, del contributo non significativo fornito dall’appellante alle condizioni della famiglia e dell’imputabilita’ alla stessa del fallimento dell’unione, nonche’ del tenore di vita attuale della P., astenendosi dal disporre indagini a mezzo della Polizia tributaria, nonostante le richieste da lui reiteratamente formulate, ed omettendo di pronunciare in ordine all’istanza, da lui avanzata, di imposizione a carico della P. di un contributo per il mantenimento della figlia.

3. — Entrambi i motivi sono inammissibili, non corrispondendo la loro formulazione al modello di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. Le censure di violazione di legge sono infatti corredate da quesiti di diritto generici, con i quali il ricorrente, senza nulla precisare in ordine ai principi di diritto specificamente applicati dal Giudice d’appello, chiede a questa Corte di stabilire se esso abbia violato l’art. 345 cod. proc. civ., non considerando fatto nuovo sopravvenuto la scoperta di redditi del coniuge da quest’ultimo sottaciuti, e se nella determinazione dell’assegno il giudice possa disattendere le richieste istruttorie volte a dimostrare la capacita’ reddituale, il patrimonio ed il tenore di vita del richiedente, omettendo in particolare di disporre indagini di polizia tributaria.

Il quesito di diritto deve invece consistere in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del Giudice di legittimita’, formulata in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad esso si dia. discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr. Cass.. Sez. Un. 28 settembre 2007, n. 20360; 30 ottobre 2008, n. 26020). La sua formulazione, pertanto, non puo’ risolversi in una generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata violata una certa norma, ma postula l’enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, percio’, tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2009, n. 4044). Il quesito, dovendo investire la ratio decidenti della sentenza impugnata e proporne una alternativa e di segno opposto, deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo (cfr. Cass., Sez. lav. 26 novembre 2008, n. 28280; Cass. Sez. 3^, 30 settembre 2008. n. 24339). La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il motivo inammissibile, non potendo il quesito essere desunto dal contenuto della censura alla quale si riferisce, in quanto rispetto al sistema processuale previgente, che gia’ richiedeva nella redazione del motivo l’indicazione della norma violata, la peculiarita’ dell’innovazione introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionale alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomotilattica di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 luglio 2008, n. 20409).

A loro volta, le censure di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, proposte peraltro contestualmente a quelle di violazione di legge, non sono precedute ne’ seguite da una sintetica e riassuntiva indicazione dei fatti controversi e delle ragioni per le quali la motivazione e’ ritenuta inidonea a giustificare la decisione adottata, tale da far emergere con immediatezza i profili dell’asserito vizio motivazionale.

La necessita’ di una separata individuazione di tali elementi, ove la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 e’ infatti connessa ad un’esigenza di chiarezza, emergente dallo stesso art. 366 bis, la quale, pur non escludendo in linea di principio la deduzione con il medesimo motivo di vizi di violazione di legge e difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770), impone tuttavia, nella formulazione della censura, un distinto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che circoscriva puntualmente i limiti della critica alla motivazione in fatto, in modo da non ingenerare incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilita’ (cfr. Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007. n. 20603; Cass., Sez. 3^, 1 8 luglio 2007. n. 16002).

4. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, e le spese del giudizio, che si liquidano come dal dispositivo, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per onorario, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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